Tutela dei legittimari e limiti alla libertà di disporre del patrimonio

18.2.2022
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L'ordinamento italiano riserva ad alcuni soggetti – il coniuge, i figli ed, in loro assenza, anche gli ascendenti (c.d. “legittimari”) – una quota predeterminata (c.d. di “riserva” o di “legittima”) sull'asse ereditario, anche contro la volontà del de cuius.
Tale disciplina imperativa risulta di difficile accettazione, in particolar modo, in tutti quei casi nei quali, a dispetto dello stretto grado di parentela, i rapporti personali siano ormai deteriorati, o completamente assenti. In tali eventualità, l'idea che il congiunto possa risultare destinatario, dopo la propria morte, di una parte del patrimonio, può risultare insopportabile: ciò conduce, a volte, a manovre tanto istintive quanto azzardate, quali la “diseredazione” in via testamentaria (“dispongo che a mio figlio Paolo non spetti nulla”) o l'effettuazione, in vita, di donazioni dell'intero patrimonio a soggetti diversi.
Simili iniziative non hanno altro effetto che quello di impegnare gli eredi in lunghe e costose controversie giudiziarie, peraltro dall'esito piuttosto scontato: il legittimario pretermesso, attraverso l'esperimento dell'azione di riduzione (o di “reintegrazione”), otterrà infine la quota dell'asse (determinato mediante la c.d. “riunione fittizia di relictum e donatum”, ossia la somma dei beni del de cuius esistenti all'apertura della successione, da cui vanno detratti i debiti ereditari, e delle donazioni dallo stesso effettuate in vita) allo stesso riservata in base alla legge (art. 536 e seguenti c.c.).
Nulla impedisce, ovviamente, di disporre del proprio patrimonio in vita, alienandolo, in tutto o in parte, a terzi a titolo oneroso, restando però inteso che, qualora gli atti formalmente a titolo oneroso dissimulino, in tutto o in parte, delle liberalità, anch'esse potranno essere aggredite attraverso l'azione di riduzione (o quella di simulazione, finalizzata appunto ad accertare l'effettiva natura liberale dell'atto contestato).
Più lungimirante sarebbe operare una pianificazione successoria che, salvaguardate le quote di riserva, operi su base “qualitativa”. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui si voglia escludere il legittimario “non amato” dal family business, impedendogli di incidere sulla gestione: in tal caso potranno essergli attribuiti beni diversi dall'azienda (ad esempio, asset immobiliari) od anche partecipazioni della stessa società industriale, munite di diritti economico-patrimoniali, ma prive di diritti amministrativi.
Qualora la successione sia regolata dal diritto italiano, il legittimario riceverà quindi, in ogni caso, la sua “quota” (sempre che non abbia compiuto alcuna tra le gravi condotte previste dall'art. 463 c.c., che comportino la sua indegnità a succedere, quali ad esempio la commissione di gravi delitti contro la persona del de cuius, la soppressione o la falsificazione del testamento).
Il quadro cambia in maniera radicale nel caso in cui la successione sia regolata da una legge diversa da quella italiana.
È infatti a tal proposito opportuno ricordare che, in forza del Regolamento Ue n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, è concesso al cittadino dell'Unione Europea (con l'eccezione di Irlanda e Danimarca) di scegliere la legge regolatrice della propria futura successione tra quella di residenza abituale e quella della propria nazionalità (in caso di doppia o plurima cittadinanza, potrà essere scelta indifferentemente la legge di uno di tali Paesi). La legge scelta può essere anche quella di uno Stato extra Ue, e si applica alla totalità dei beni caduti in successione, indipendentemente dal luogo in cui essi si trovino.
Ciò significa che, al cittadino italiano residente in uno Stato diverso dall'Italia, così come a quello residente in Italia o all'estero, ma munito di “doppio passaporto”, sarà consentito scegliere (con previsione che potrà essere contenuta nello stesso testamento) che la propria successione sia disciplinata, anziché dalla legge italiana, dalla legge di quel diverso Paese.
Qualora tale legge preveda una diversa disciplina in merito alle quote di legittima, essa si applicherà all'intera successione (e, quindi, anche rispetto agli eredi cittadini italiani ed in relazione a beni fisicamente collocati in Italia).
Va a tal proposito evidenziato che, pur essendo l'istituto della “legittima” conosciuto da molti ordinamenti europei, altrove le regole sono tendenzialmente più liberali e flessibili di quelle italiane. Ad esempio, in Olanda, Lussemburgo e Repubblica Ceca il coniuge superstite non è considerato legittimario; in Germania ed Austria le quote di riserva sono inferiori (corrispondendo alla metà della quota prevista in caso di successione ab intestato); in Ungheria, il legittimario è titolare solo di un diritto di credito e non può avanzare alcuna pretesa in natura.
Simili iniziative non hanno altro effetto che quello di impegnare gli eredi in lunghe e costose controversie giudiziarie, peraltro dall'esito piuttosto scontato: il legittimario pretermesso, attraverso l'esperimento dell'azione di riduzione (o di “reintegrazione”), otterrà infine la quota dell'asse (determinato mediante la c.d. “riunione fittizia di relictum e donatum”, ossia la somma dei beni del de cuius esistenti all'apertura della successione, da cui vanno detratti i debiti ereditari, e delle donazioni dallo stesso effettuate in vita) allo stesso riservata in base alla legge (art. 536 e seguenti c.c.).
Nulla impedisce, ovviamente, di disporre del proprio patrimonio in vita, alienandolo, in tutto o in parte, a terzi a titolo oneroso, restando però inteso che, qualora gli atti formalmente a titolo oneroso dissimulino, in tutto o in parte, delle liberalità, anch'esse potranno essere aggredite attraverso l'azione di riduzione (o quella di simulazione, finalizzata appunto ad accertare l'effettiva natura liberale dell'atto contestato).
Più lungimirante sarebbe operare una pianificazione successoria che, salvaguardate le quote di riserva, operi su base “qualitativa”. Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui si voglia escludere il legittimario “non amato” dal family business, impedendogli di incidere sulla gestione: in tal caso potranno essergli attribuiti beni diversi dall'azienda (ad esempio, asset immobiliari) od anche partecipazioni della stessa società industriale, munite di diritti economico-patrimoniali, ma prive di diritti amministrativi.
Qualora la successione sia regolata dal diritto italiano, il legittimario riceverà quindi, in ogni caso, la sua “quota” (sempre che non abbia compiuto alcuna tra le gravi condotte previste dall'art. 463 c.c., che comportino la sua indegnità a succedere, quali ad esempio la commissione di gravi delitti contro la persona del de cuius, la soppressione o la falsificazione del testamento).
Il quadro cambia in maniera radicale nel caso in cui la successione sia regolata da una legge diversa da quella italiana.
È infatti a tal proposito opportuno ricordare che, in forza del Regolamento Ue n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, è concesso al cittadino dell'Unione Europea (con l'eccezione di Irlanda e Danimarca) di scegliere la legge regolatrice della propria futura successione tra quella di residenza abituale e quella della propria nazionalità (in caso di doppia o plurima cittadinanza, potrà essere scelta indifferentemente la legge di uno di tali Paesi). La legge scelta può essere anche quella di uno Stato extra Ue, e si applica alla totalità dei beni caduti in successione, indipendentemente dal luogo in cui essi si trovino.
Ciò significa che, al cittadino italiano residente in uno Stato diverso dall'Italia, così come a quello residente in Italia o all'estero, ma munito di “doppio passaporto”, sarà consentito scegliere (con previsione che potrà essere contenuta nello stesso testamento) che la propria successione sia disciplinata, anziché dalla legge italiana, dalla legge di quel diverso Paese.
Qualora tale legge preveda una diversa disciplina in merito alle quote di legittima, essa si applicherà all'intera successione (e, quindi, anche rispetto agli eredi cittadini italiani ed in relazione a beni fisicamente collocati in Italia).
Va a tal proposito evidenziato che, pur essendo l'istituto della “legittima” conosciuto da molti ordinamenti europei, altrove le regole sono tendenzialmente più liberali e flessibili di quelle italiane. Ad esempio, in Olanda, Lussemburgo e Repubblica Ceca il coniuge superstite non è considerato legittimario; in Germania ed Austria le quote di riserva sono inferiori (corrispondendo alla metà della quota prevista in caso di successione ab intestato); in Ungheria, il legittimario è titolare solo di un diritto di credito e non può avanzare alcuna pretesa in natura.
Negli ordinamenti di common law (tra cui, in Europa, Inghilterra e Galles), vi è normalmente una flessibilità ancor più ampia, che può spingersi addirittura a consentire al de cuius di disporre in piena libertà dei propri beni a favore di chicchessia (salva la possibilità, in taluni casi, per i famigliari a carico del defunto, di richiedere un'assegnazione in proprio favore a carico dell'asse ereditario).
Il cittadino italiano che risieda in (o che sia cittadino di) uno di questi Paesi, potrà quindi – nella misura in cui le previsioni di diritto interno relative alla tutela dei legittimari, come sembra riconoscere l'attuale giurisprudenza, non siano considerate integrare un limite di ordine pubblico – regolamentare la propria successione con più ampia flessibilità, così di fatto superando i limiti inderogabili imposti dal diritto interno.
Il cittadino italiano che risieda in (o che sia cittadino di) uno di questi Paesi, potrà quindi – nella misura in cui le previsioni di diritto interno relative alla tutela dei legittimari, come sembra riconoscere l'attuale giurisprudenza, non siano considerate integrare un limite di ordine pubblico – regolamentare la propria successione con più ampia flessibilità, così di fatto superando i limiti inderogabili imposti dal diritto interno.