Assonime, l’associazione tra le società italiane per azioni che si occupa dello studio e dell’approfondimento dei temi che riguardano lo sviluppo dell’economia in Italia, ha diffuso nei giorni scorsi un documento contenente alcune proposte per una fiscalità dell’arte più competitiva. La materia è in attesa di una nuova regolamentazione che sarà effettuata in occasione della riforma dell’imposta sui redditi delle persone fisiche di prossima attuazione e anche della imminente modifica delle aliquote Iva in recepimento dei principi comunitari contenuti nella direttiva Iva approvata.
Assonime, quali tasse per l’arte? I redditi
Ai fini delle imposte sui redditi, Assonime propone, al di fuori delle attività che configurano reddito di impresa e cioè al di fuori dei casi in cui la vendita di opere d’arte viene fatta con professionalità e abitualità per produrre ricavi, si potrebbe prevedere, come già avviene per la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili, un periodo di tempo di possesso dell’opera decorso il quale diverrebbe irrilevante fiscalmente l’eventuale plusvalenza realizzata sulla vendita. In tale ipotesi opererebbe una presunzione assoluta di assenza di un intento speculativo da parte del collezionista-venditore.
In questo caso il periodo di tempo di detenzione minimo potrebbe essere di cinque o sette anni, suggerisce Assonime, oltre il quale la plusvalenza diventerebbe fiscalmente irrilevante. A questo orizzonte temporale minimo si potrebbe accompagnare eventualmente un periodo intermedio (da due-tre anni a cinque-sette anni ad esempio) all’interno del quale la plusvalenza realizzata potrebbe concorrere alla determinazione del reddito in misura parziale. Cos’è la plusvalenza? La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto originario (aumentato dei consti inerenti) dell’opera.
Dunque, secondo questa proposta, una percentuale del plusvalore positivo potrebbe concorrere alla formazione del reddito complessivo del collezionista-venditore che poi verrebbe assoggettato alle ordinarie aliquote Irpef. Oltre a ciò, sempre per ragioni di semplificazione, Assonime propone di non tassare le plusvalenze sotto una determinata soglia di valore: in tal caso, sarebbe l’esiguità dell’importo ad escludere implicitamente l’esistenza di un intento speculativo. Per analoga assenza di intento speculativo si dovrebbe escludere, come da espressa previsione della legge delega, la tassazione della plusvalenza da cessione per i beni pervenuti al collezionista a titolo gratuito, per successione o donazione e gli scambi di opere effettuati con le permute.
L’Iva sulle opere d’arte
Per quanto riguarda l’Iva, la riforma contenuta nella legge delega, in recepimento della direttiva dell’Unione Europea del 2022 (direttiva n. 542/2022), porterà a una riduzione delle aliquote attualmente in vigore in Italia che sono del 10% per le importazioni e le vendite da parte dell’autore e del 22% con il regime del margine per le vendite interne.
Qui Assonime non si sbilancia sulla percentuale dell’aliquota. Ma poiché la finalità del principio contenuto nella legge delega è quello di rendere il nostro mercato dell’arte e dei beni da collezione competitivo con gli altri Paesi europei, l’aliquota non dovrebbe essere superiore al 5,5% sulle importazioni e sulle vendite interne ma senza il regime del margine che riduce la base imponibile. Ciò in quanto la Francia, il primo mercato dell’arte in Europa e il quarto a livello globale, ha esteso alle cessioni interne l’aliquota del 5,5% già prevista per le importazioni di opere d’arte. In Germania è in corso di approvazione la riduzione dell’aliquota al 7%.

