Il 24 maggio la Commissione europea ha adottato alcune proposte di riforma della normativa sui prodotti finanziari e d’investimento assicurativi per rafforzare la tutela dell’investitore al dettaglio. L’iniziativa va inquadrata nell’ambito della Retail investment strategy lanciata dalla Commissione con l’obiettivo di predisporre un assetto normativo in grado di promuovere la partecipazione degli investitori al dettaglio al mercato dei capitali, in linea con il Capital markets union action plan del settembre 2020.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, la Commissione ritiene necessario modificare il quadro regolamentare vigente in modo da agevolare l’assunzione da parte degli investitori al dettaglio di scelte di investimento informate e corrispondenti ai propri bisogni, nonché predisporre ulteriori presidi a protezione della posizione della clientela retail nel mercato unico.
In seguito dell’approvazione del pacchetto normativo – che consta di una proposta di direttiva e di una proposta di regolamento – saranno introdotte modifiche alle norme vigenti a tutela degli investitori al dettaglio.
Informativa sui prodotti
La proposta di direttiva si focalizza in particolare sul miglioramento dell’informativa sui prodotti di investimento per la clientela al dettaglio, anche in termini di adeguate avvertenze per prodotti particolarmente rischiosi o che presentano rischi specifici. Il miglioramento della trasparenza e della comparabilità dei costi è perseguito tramite la divulgazione in formato digitale delle informazioni relative ai prodotti (in linea con un obbligo già presente nella Mifid); mediante la standardizzazione delle informazioni relative a tutti i costi e gli oneri dell’investimento (in modo da agevolare la comparabilità dei prodotti); e attraverso integrazioni delle informazioni contrattuali da fornire ai clienti prima e dopo la stipula del contratto. Ulteriori modifiche attengono all’informativa periodica, integrata da una dichiarazione annuale ai clienti che evidenzia in particolare i costi e gli oneri, nonché la performance dell’investimento, nel rispetto di requisiti informativi minimi differenziati per prodotto.
Un secondo profilo attiene alla protezione degli investitori al dettaglio rispetto a comunicazioni e pratiche di marketing potenzialmente fuorvianti. Le imprese e gli intermediari saranno obbligati a identificare le comunicazioni di marketing, così come le caratteristiche essenziali dei prodotti o servizi offerti. Inoltre, le comunicazioni e le pratiche commerciali dovranno essere concepite e attuate in modo da risultare chiare e non fuorvianti e favorire una rappresentazione bilanciata dei rischi e dei benefici del prodotto e risultare adeguate alla clientela di riferimento (il cosiddetto target market).
Conflitti di interessi e incentivi
Significativi interventi interessano l’ambito della prevenzione dei conflitti di interesse. A tal riguardo, uno dei temi cruciali è la revisione della disciplina degli incentivi. Originariamente la Commissione sembrava orientata a vietare la corresponsione di incentivi (inducements) nella distribuzione dei prodotti di investimento, inclusi gli Ibips (ovvero i prodotti d’investimento assicurativi come ad esempio le unit e le index linked). A fronte delle contestazioni manifestate in seno a vari stati membri, per via del mutamento che un simile intervento avrebbe comportato nel modello di retribuzione dei distributori, la Commissione ha ridefinito in senso restrittivo lo spettro della modifica, confermando in parte l’impostazione di fondo attualmente vigente.
Per i prodotti d’investimento assicurativi sarà centrale la distinzione tra consulenza indipendente e non indipendente e il pagamento di incentivi sarà lecito solo qualora il cliente ne sia informato e la consulenza non sia presentata come indipendente dal distributore. La proposta di direttiva prevede infatti in capo agli stati membri il compito di assicurare che l’impresa di assicurazione produttrice o l’intermediario assicurativo nell’attività di distribuzione di Ibips che non preveda la consulenza non forniscano o ricevano alcun pagamento o beneficio non-monetario. Il divieto non si applica alle prestazioni non-monetarie minori, o che per natura e dimensione non compromettono il dovere dell’intermediario o dell’impresa di agire nel miglior interesse dei clienti, purché tali benefici siano comunicati ai clienti.
Diversamente, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo che presti una consulenza su un prodotto Ibip potrà ricevere o corrispondere compensi o benefici, purché garantisca che tali compensi o benefici non compromettano il proprio dovere di agire nel miglior interesse dei clienti. La Commissione avrà il compito di adottare atti delegati per chiarire i criteri che consentono di verificare la conformità degli incentivi a tale principio, introducendo apposite regole di condotta.
L’obiettivo della normativa è rimuovere i meccanismi di incentivazione non virtuosi nella distribuzione dei prodotti e ridurre i costi aggiuntivi che altrimenti ricadono sugli investitori al dettaglio. La proposta di riforma mira anche ad imporre standard professionali elevati per i consulenti e gli intermediari assicurativi: i requisiti di conoscenza e competenza saranno rafforzati e la conformità a tali requisiti sarà provata tramite un certificato.
La struttura del prodotto e il bilanciamento tra costi e prestazioni
Le proposte di modifica investono anche le regole di product oversight and governance (Pog), nella prospettiva di limitare l’offerta di prodotti che hanno un rapporto qualità/prezzo scarso o nullo per gli investitori al dettaglio. Gli elementi di novità interessano in modo particolare il rafforzamento del processo di pricing dei prodotti, nell’ottica di rappresentare adeguatamente i costi e gli oneri previsti per l’investimento.
Alle autorità europee Esma ed Eiopa è stato affidato il mandato di sviluppare, rendere pubblici e aggiornare regolarmente i parametri di riferimento per i costi e le prestazioni rispetto ai quali i produttori devono confrontare i loro prodotti prima di offrirli sul mercato. Per facilitare lo sviluppo di tali benchmark, sono stati introdotti obblighi di comunicazione per i produttori e le autorità nazionali competenti nei confronti dell’Esma e dell’EiopaI, relativamente ai dati su costi, oneri e performance dei Priips.
Ulteriori interventi mirano a chiarire e rinforzare i requisiti che i distributori devono rispettare nel corso della verifica dell’adeguatezza o dell’appropriatezza di un prodotto per l’investitore retail.
Aggiornamento del Kid (Key information document)
Per quanto attiene alla proposta di regolamento, la finalità principale è quella di aggiornare e migliorare il contenuto dell’informativa pre-contrattuale da fornire all’investitore al dettaglio di Priips tramite il Kid e quindi di prevedere:
- per i prodotti di investimento multi-opzione le condizioni che devono essere soddisfatte per fornire informazioni trasparenti agli investitori al dettaglio e facilitare la scelta tra le diverse opzioni di investimento;
- l’introduzione nel Kid di una nuova sezione che metta in luce e sintetizzi, tra le altre, le informazioni sul tipo di prodotto di investimento, sui costi e sul livello di rischiosità;
- di prevedere nel Kid un’apposita sezione dedicata alla sostenibilità dei prodotti di investimento al fine di tenere in considerazione la normativa Esg;
- di introdurre come principio generale la consegna del Kid in formato elettronico, fatto salvo il diritto del cliente di richiedere il formato cartaceo senza costi aggiuntivi.