Il mondo delle criptovalute ha strizzato l’occhio a un pubblico giovane, in particolare a quello dei Millennials (ossia coloro che sono nati tra gli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta del secolo scorso). Il rischio, se così si può definire, è quello che le cripto attività assumano quasi la connotazione di “giocattolo”, i cui effetti non sono interamente prevedibili, e dal quale non sempre si esce vincitori: a volte si vince, a volte si perde, spesso si impara. Certamente, dai recenti sviluppi normativi in materia stiamo imparando molto, Agenzia delle entrate compresa.
Cos’è cambiato dal 1° gennaio 2023
In primo luogo, dal 1° gennaio 2023, chi vuole continuare a “giocare” con le cripto attività deve farlo con regole fiscali più chiare. Il legislatore, infatti, ha voluto colmare un vuoto nell’ordinamento tributario che aveva creato non poche (e discordanti) interpretazioni in merito alla definizione di “cripto attività” e del relativo trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla disponibilità del nuovo “giocattolo”: prima qualificato come valuta estera dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016), poi definito “prodotto finanziario qualora acquistato con finalità di investimento” dagli Ermellini (cfr. Cass., sent. n. 44337 del 10 novembre 2021).
Si dovrà quindi consultare il primo comma, lettera c-sexies), dell’art. 67 del Dpr n. 917/1986 (Tuir), per scoprire che per “cripto attività” si intende: “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Definizione non nuova (si veda il Crypto-asset reporting framework and amendments to the common reporting standard (2022) dell’Ocse e il Regolamento (Ue) 2023/1114 del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività) ma necessaria.
E ora? Ora (dal 1° gennaio 2023, si intende) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto attività d’imposta sono soggette a imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
Differenze di tassazione prima e dopo il 1° gennaio 2023
Come la disciplina antecedente al 1° gennaio 2023, quindi?
No: se in precedenza la tassazione del 26% era condizionata alla presenza di prelievi da una giacenza superiore a euro 51.645,69 per più di 7 giorni lavorativi continui (in ossequio all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate che assimilava le criptovalute alle valute estere), dal 2023 i redditi inerenti alle cripto attività sono esenti da tassazione se inferiori complessivamente a 2.000 euro nell’intero periodo d’imposta.
Sono altresì salve le permute tra cripto attività aventi eguali caratteristiche e funzioni (le cosiddette operazioni crypto-to-crypto), le quali sono esplicitamente ritenute fiscalmente non rilevanti.
In questo contesto, è da apprezzare la facoltà concessa in questi mesi (fino al 30 giugno 2023) dal legislatore di affrancare il valore fiscale delle cripto attività possedute al 1° gennaio, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%, così da abbattere le eventuali plusvalenze future.
La disciplina sul monitoraggio fiscale
Il carattere unitario della disciplina tributaria in tema di cripto attività ha comportato anche modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale. In particolare, tra gli altri, sono stati posti obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle attività stesse, e prescindendo dal fatto che esse siano detenute in Italia o all’estero. Ciò comporta, pertanto, l’obbligo di compilazione del Quadro Rw del modello di dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche che detengono valute virtuali attraverso “portafogli” o “conti digitali”; oltre al pagamento dell’Ivafe sulle cripto attività del 1° gennaio 2023.
In altre parole: chi vuole continuare a giocare, lo dovrà fare a carte scoperte.
Gli aspetti innovativi in materia di cripto attività portati all’attenzione dal legislatore sono molteplici e altrettante novità si attendono dalla circolare dell’Amministrazione finanziaria, che fino al 30 giugno 2023 era oggetto di consultazione pubblica e il cui testo è già disponibile (in bozza, ovviamente) al pubblico.
Il messaggio è chiaro: il mondo delle criptovalute è in costante evoluzione e la disciplina tributaria non ha intenzione di restare impassibile. E se, alla fine, chi la dura la vince, ad oggi qualcosa lo abbiamo già imparato: forse le cripto-attività non sono più un gioco.
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