Si sa, molto spesso si aspetta tutto l’anno in vista delle vacanze estive, prenotate con largo anticipo o last minute.
Tuttavia, non è insolito che, dopo tanta attesa, quando è finalmente giunto il momento di godersi il riposo più che la soddisfazione monti la delusione.
Sono infatti numerose le circostanze in cui la vacanza viene “rovinata” da fattori esterni, legati ad esempio ad un servizio carente di un albergatore, ad un errore del tour operator, ad una difformità tra quanto pubblicizzato e quanto realmente offerto (si pensi al caso di un albergo che risulta essere di categoria inferiore rispetto a quanto dichiarato).
Ecco di seguito alcuni aspetti che devono essere tenuti a mente per conoscere i propri diritti in caso di pregiudizio subito nel corso di una vacanza.
È bene sin da subito chiarire che l’ambito della tutela riferisce al caso di vacanza con finalità di turismo e non per lavoro. Lo svolgimento del viaggio per fini professionali è incompatibile con lo status di consumatore, che viene invece in rilievo quando si tratta di viaggio per turismo.
Danno da vacanza rovinata: cosa vuol dire?
Il danno da vacanza rovinata configura il pregiudizio patrimoniale e psicofisico subito dal consumatore-turista in relazione al fatto di non aver potuto pienamente godere del suo periodo di riposo per cause non a lui imputabili e non dipendenti dalla sua volontà.
Di che danno si tratta?
Il pregiudizio da vacanza rovinata può essere riconosciuto nell’ipotesi di violazioni degli obblighi assunti dal venditore ovvero in caso di difformità degli standard qualitativi e dei servizi realmente offerti.
Il pregiudizio può concretizzarsi in:
- danno patrimoniale, pari al pregiudizio economico subito
- danno non patrimoniale-morale
il danno morale o esistenziale prevede la possibilità del turista di ottenere un ristoro legato alla perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita. Il turista avrà la possibilità di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Quantificazione del danno
È il giudice adito che è chiamato a valutare l’entità del danno patito.
Dovrà decidere caso per caso verificando la gravità degli inadempimenti e del pregiudizio subito dal consumatore. Ai sensi dell’art.1226 c.c. il giudice procederà con una valutazione equitativa nel caso in cui non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare.
Responsabilità dell’Agenzia di viaggi e del tour operator
Una recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 3150 del 2022) mette in evidenza che l’Agenzia di viaggi risponde delle responsabilità proprie del mandatario o venditore.
In linea generale, l’Agenzia non è direttamente responsabile della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati.
Sarà tuttavia responsabile solo quando il viaggiatore-turista dimostri che, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, l’Agenzia conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della normale diligenza, la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse o pubblicizzate.
In questo senso, come ha osservato la Corte, in caso di discrasia tra servizio pubblicizzato e servizio realmente fruito, è innanzitutto responsabile il tour operator e solo in subordine l’Agenzia di viaggi.
Il tour operator, infatti, è responsabile per l’inesatta o mancata esecuzione dei servizi oggetto del contratto di viaggio.
Onere della prova e risarcimento del danno
È compito del turista dimostrare tempestivamente il danno subito, fornendo la documentazione opportuna e indicando le circostanze dell’inadempimento.
Ai fini della dimostrazione del pregiudizio, il viaggiatore potrà riferirsi a tutti gli elementi idonei a dimostrare la problematica patita e la responsabilità altrui, del venditore, dell’esercente, dell’intermediario ecc. a tal fine il turista potrà allegare, a titolo esemplificativo, lo scambio di mail e comunicazioni con l’operatore, fotografie e video, fatture e scontrini, il pacchetto di viaggio inizialmente concordato.
È bene notare però che la richiesta di risarcimento si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze.
Il danno morale da vacanza rovinata, invece, è reclamabile entro 3 anni.
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