I futuri sposi, prima del matrimonio, devono infatti scegliere il regime patrimoniale della famiglia che andranno a costituire.
Se non viene fatta alcuna scelta il regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni.
La legge disciplina quali sono i beni che rientrano a far parte della comunione legale e quali ne sono esclusi.
Sono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati fanno parte della comunione solo al momento del suo scioglimento (c.d. comunione de residuo).
Se, ad esempio, uno dei coniugi ha incassato l’affitto di un negozio di sua esclusiva proprietà per il mese di ottobre e se tale somma di denaro non è stata ancora spesa, nel caso di scioglimento della comunione nel mese di ottobre il coniuge proprietario del negozio dovrà dividere con l’altro l’affitto di ottobre ma non i canoni successivi.
La comunione legale non ha per oggetto tutti i beni acquistati durante il matrimonio, sono in ogni caso esclusi dalla comunione i “beni personali”, come indicati all’articolo 179 c.c.. Sono beni personali e quindi non rientrano nella comunione: i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto
Rientrano pertanto tra beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti dopo il matrimonio l’art. 179 divide i beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi dai beni che possono essere, di comune accordo tra i coniugi, esclusi dalla comunione.
Possono essere esclusi dalla comunione i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.
Se, ad esempio, il marito riceve un terreno in eredità dal nonno e poi lo rivende e con il ricavato acquista un appartamento tale immobile non rientrerà nella comunione solo se il marito dichiarerà al rogito che l’immobile è acquistato con il prezzo della vendita del suo terreno.
Lo Studio Legale Cecatiello offre consulenze volte ad accertare il miglior regime patrimoniale nell’interesse dei propri clienti.