Vivienne è un’ottantenne appassionata da sempre di opere d’arte, vive a Venezia, ma viaggia frequentemente in cerca di “capolavori” che possano arricchire la sua collezione costituita da dipinti e sculture. In occasione del suo ultimo viaggio a Roma, ha incontrato ad una mostra d’arte Gianni, suo coetaneo. Approfondendo successivamente la sua conoscenza, ha scoperto che Gianni possiede una collezione di opere d’arte di tutto rispetto e sta procedendo ad una dismissione progressiva della stessa, avendo già un’età avanzata e non avendo eredi interessati. In particolare, Vivienne vorrebbe ad acquistare da Gianni un dipinto di un famoso artista del Seicento. L’oggetto, detenuto da Gianni presso la sua abitazione capitolina, fu regalato da un caro amico a suo nonno che poi, a seguito della sua morte, glielo lasciò in legato. Non ha mai subito restauri da quando è di proprietà della sua famiglia e non è dotato né di certificato di provenienza, né di autenticità.
Vivienne, atteso il prezzo importante richiesto da Gianni per la vendita del quadro, vorrebbe preliminarmente all’acquisto assicurarsi che l’opera sia autentica e che lo stato di conservazione della stessa sia consono. Gianni, dal canto suo, è disposto ad assecondare tali richieste, ma vorrebbe avere la certezza che una volta che la due diligence in questione si sia conclusa positivamente, Vivienne acquisti il quadro. Dopo varie consultazioni avute con professionisti ed esperti di settore, Vivienne e Gianni si sono accordati per una compravendita del quadro funzionalmente collegata ad un trust di garanzia. Nello specifico, le parti hanno fatto due cose: da una parte hanno sottoscritto un contratto di compravendita tra di loro avente ad oggetto il dipinto, la cui finalizzazione è subordinata alla condizione del buon esito della due diligence sull’opera d’arte; dall’altra, congiuntamente, hanno istituito, in qualità di disponenti, un trust in cui Vivienne ha trasferito il prezzo pattuito per la compravendita e Gianni il quadro, affidando ad un trustee di emanazione professionale, terzo ed indipendente rispetto alle parti, il compito di custodire l’opera e i soldi fino all’avveramento delle condizioni stabilite nel contratto principale. Il trust è stato strutturato nella forma del trust di scopo, la legge regolatrice prescelta è la Trust (Jersey) law e sono stati affidati al trustee diversi compiti. Ovvero, innanzitutto quello di custodire l’opera d’arte, tramite deposito in caveu presso strutture specializzate, fino all’avveramento delle condizioni stabilite nel contratto principale. Il trustee si fa inoltre carico di commissionare alla Fondazione dell’artista che ha dipinto il quadro uno studio per verificare l’autenticità dell’opera e, a un professionista specializzato nel settore, un condition report dell’opera. Infine a lui spetta il compito di investire la liquidità segregata in trust in strumenti finanziari che garantiscano la restituzione del capitale abbinata ad un interesse positivo di mercato. È stata, altresì, prevista la presenza di un guardiano (obbligatoria nel caso specifico, trattandosi di un trust di scopo), cui sono stati affidati compiti di controllo dell’operato del trustee sia dal punto di vista contabile/amministrativo che su scelte “tecnico- artistiche”, con affidamento congiunto di tale funzione ad un commercialista veneto facente parte di uno Studio tributario di primaria rilevanza e ad uno storico dell’arte di fama internazionale.
Lo scopo del trust è quello di rafforzare le tutele di una trattativa a garanzia di entrambe le parti; depositare materialmente l’oggetto delle reciproche obbligazioni garantirà sia l’acquirente, che ha versato subito il prezzo concordato su un conto dedicato intestato al trustee, sia il venditore che – certo degli esiti positivi delle operazioni di verifica – eviterà il rischio di ripensamenti da parte del collezionista, avendo la certezza di ricevere la somma pattuita con l’acquirente al quale il trustee consegnerà l’opera. In caso contrario, ovvero qualora la condizione stabilita non si avveri, il bene e il denaro seguiranno il percorso inverso, rientrando nelle disponibilità degli effettivi proprietari. Tale ipotesi è stata regolata sulla base delle previsioni del contratto principale di compravendita. Va, infine, sottolineato come la scelta del trust in questo caso abbia comportato anche due vantaggi aggiuntivi: ha sterilizzato il bene da qualsiasi evento che potrebbe paralizzare la compravendita (compresa la morte o sopravvenuta incapacità di una delle parti) e consente di trarre profitto da una gestione oculata delle risorse finanziarie fino al termine finale di durata del trust.
Vivienne ha ricevuto la somma per l’investimento in questione tramite un’operazione di art lending effettuata da una primaria casa d’aste internazionale che ha preso come garanzia una parte dei beni della collezione privata di Vivienne di comprovato valore e facilità estrema di vendita per esclusività e pregio. Il fatto che ci fosse a garanzia della trattativa sul quadro un trust ha facilitato l’erogazione del prestito anche in virtù del fatto che il trust di cui sopra presenta una clausola innovativa a garanzia della casa d’aste in virtù della quale, qualora l’operazione di compravendita non vada a buon fine e Vivienne medio tempore sia morta, il trustee dovrà versare alla casa d’aste la somma necessaria per estinguere il finanziamento, trasferendo solo la differenza qualora sussistente alle persone indicate da Vivienne come beneficiari in sua mancanza.
Vivienne è un’ottantenne appassionata da sempre di opere d’arte, vive a Venezia, ma viaggia frequentemente in cerca di “capolavori” che possano arricchire la sua collezione costituita da dipinti e sculture. In occasione del suo ultimo viaggio a Roma, ha incontrato ad una mostra d’arte Gianni, suo co…