Diventa interessante allora capire quali siano gli effetti fiscali di questa strana eventualità, soprattutto ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle donazioni.
Si ritiene che la retrocessione dei beni in trust rappresenti un effetto automatico della cessazione del trust stesso, che non assume rilievo ai fini impositivi in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del trust ad esprimere l’arricchimento del beneficiario.
Per effetto della sopravvenuta assenza di un beneficiario del trust, quest’ultimo diventa un trust di ritorno in favore del disponente, il quale può chiedere la cessazione anticipata del trust e la retrocessione dei beni originariamente affidati al trustee e a esso spettanti di diritto; se tutti i beneficiari del trust rinunciano alla propria posizione giuridica e il trust nulla prevede per questa eventualità, evidentemente il programma predisposto dal disponente non può essere condotto a termine.
Se questo è vero, allora, la mancata realizzazione del trust, in conseguenza di una vicenda giuridica diretta a far terminare anticipatamente il trust, fa venir meno la stessa fattispecie impositiva, perché, non essendoci più alcuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo.
Tale conclusione trova conferma nella recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sent. 30 marzo 2021, n. 8719), la quale ha affermato che la retrocessione dei beni al disponente sconta l’imposizione solo fissa nell’imposta di registro, così come nelle imposte ipotecarie e catastali, mentre, nel tributo donativo, essa si rivela un fenomeno del tutto neutrale, anche nell’ipotesi in cui i beni che compongono il trust non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.
Dello stesso avviso pare essere l’Agenzia delle entrate, la quale, seppur con riferimento alla diversa ipotesi dell’atto di revoca del trust da parte del disponente, ha chiarito che tale atto deve ritenersi compreso tra gli atti da registrare in termine fisso, non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale; parimenti, anche le imposte ipotecarie e catastali per le formalità della trascrizione e per le volture catastali saranno dovute in misura fisso (Interpello 18 maggio 2021, n. 352).
Invece, per quanto concerne l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, è stato precisato che essa va esclusa per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza tra soggetti diversi.