La recente riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni ha riacceso il dibattito sull’applicabilità delle esenzioni previste per i trasferimenti di aziende e partecipazioni anche nelle ipotesi di utilizzo del trust come strumento di passaggio generazionale.
In particolare, si pone il problema se tale esenzione possa operare anche quando il disponente o il trustee scelga di anticipare l’imposta al momento della segregazione dei beni nel trust (“tassazione in entrata”), anziché attendere l’attribuzione finale ai beneficiari (“tassazione in uscita”).
Nonostante le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sembrino escludere questa possibilità, una lettura sistematica della normativa, confortata da precedenti documenti di prassi e dalle osservazioni di autorevoli operatori del settore, conduce a ritenere che l’esenzione dovrebbe comunque ritenersi applicabile anche in caso di opzione per la tassazione in entrata.
Trasferimenti agevolati di aziende e quote societarie: quadro normativo
L’imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal d.lgs. n. 346/1990 (Tus) si applica ai trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito, sia per causa di morte che tra vivi, includendo anche la costituzione di vincoli di destinazione e i trust.
Tuttavia, l’art. 3, comma 4-ter, del Tus prevede un’esenzione per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda o partecipazioni societarie effettuati a favore del coniuge o dei discendenti, a condizione che:
- a) in caso di trasferimento di partecipazioni societarie di società di capitali residenti, per effetto del trasferimento venga acquisito o integrato il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ossia il cosiddetto “controllo di diritto” (come, maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria);
- b) gli aventi causa proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione apposita dichiarazione in tal senso.
La recente riforma introdotta dal d.lgs. 139/2024 ha esteso l’esenzione anche ai casi in cui si incrementi una partecipazione già di controllo e ai trasferimenti di società residenti in Paesi membri dell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo, oppure in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Applicazione dell’imposta ai trust e introduzione della tassazione in entrata
L’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche ai trasferimenti effettuati mediante trust, strumento sempre più utilizzato per il passaggio generazionale.
L’art. 4-bis del Tus, introdotto dal d.lgs. 139/2024, stabilisce che l’imposta si applichi ordinariamente al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari (“tassazione in uscita”), recependo quindi sul piano normativo quanto riconosciuto in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 34/E del 2022, con cui è stato abbandonato il principio della tassazione al momento della segregazione dei beni in trust (“tassazione in entrata”).
Tuttavia, il d.lgs. 139/2024 ha previsto la facoltà di optare per la tassazione anticipata al momento dell’apporto dei beni nel trust (“tassazione in entrata”), evitando una successiva imposizione al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari finali, purché appartengano alle stesse categorie soggettive.
Applicabilità dell’esenzione in presenza di trust
La possibilità di applicare l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del Tus anche ai trasferimenti effettuati mediante trust è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate prima della recente riforma in alcuni documenti di prassi, come la Circolare 48/E del 2007 e la Risoluzione 110/E del 2009.
In tali documenti furono individuati requisiti specifici per fruire dell’agevolazione, tra cui la durata minima del trust (5 anni), la designazione di coniuge o discendenti come beneficiari finali, l’assenza di poteri di sostituzione da parte del disponente o del trustee e la continuità nell’attività o nel controllo della società per almeno 5 anni dalla data di trasferimento.
Dubbi interpretativi sull’opzione per la tassazione anticipata
La questione interpretativa nasce in seguito all’introduzione dell’opzione per la tassazione in entrata e al contenuto delle nuove istruzioni al modello di dichiarazione di successione contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 47335/2025 del 13 febbraio 2025.
L’Agenzia, infatti, con riferimento ai trust testamentari, afferma che l’esercizio dell’opzione per la tassazione in entrata preclude la possibilità di fruire dell’esenzione, anche al momento del successivo trasferimento ai beneficiari (“in caso di esercizio della suddetta opzione, la fruizione di esenzioni o agevolazioni è preclusa anche con riferimento al successivo momento del trasferimento dei beni al beneficiario”).
Dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni mediante trust testamentario non potrebbe godere dell’agevolazione se il trustee opta per la tassazione in entrata. Ciò, diversamente da quanto in principio accadrebbe nella diversa ipotesi di tassazione in uscita o nel caso di trasferimento per donazione o successione.
Estensione del divieto ai trust inter vivos
Pur riferendosi espressamente ai soli trust testamentari, la posizione assunta nelle istruzioni ministeriali sembra destinata ad essere estesa anche ai trust inter vivos, ampliando il perimetro dell’esclusione dall’esenzione in caso di tassazione in entrata.
Le ragioni per cui la posizione dell’Agenzia non appare condivisibile
Step Italia (associazione che raccoglie gli esperti e professionisti del settore trust, patrimoni e successioni), in un recente position paper, ha indicato le ragioni per cui la posizione dell’Agenzia delle Entrate non può essere condivisa.
L’Associazione evidenzia in primis che il generico riferimento ai “trasferimenti” operato con riguardo al profilo oggettivo dell’imposta, all’esenzione per aziende e partecipazioni e alla disciplina dei trust conduce a ritenere che l’esenzione possa trovare applicazione anche con riguardo ai trasferimenti attuati tramite trust. Ciò per coerenza del sistema e per garantire un trattamento omogeneo tra le diverse modalità attraverso cui il trasferimento generazionale di aziende e partecipazioni sociali può essere attuato.
Inoltre, viene correttamente ricordato che l’esenzione era già riconosciuta in un’epoca in cui l’imposta si applicava in via generale al momento dell’apporto in trust, come dimostrato dalla Circolare 48/E del 2007 e dalla Risoluzione 110/E del 2009, dunque non vi sono ragioni logiche per escludere analoga possibilità oggi che la tassazione in uscita è prevista come regola generale. Step Italia sottolinea infine che i requisiti per accedere all’esenzione devono essere valutati al momento dell’effettiva attribuzione ai beneficiari, in quanto è in tale momento che si determina il presupposto impositivo, come affermato d’altra parte nella Circolare 34/E del 2022.
Ne consegue che la scelta del regime di tassazione (in entrata o in uscita) non dovrebbe incidere sul diritto all’esenzione, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi normativamente richiesti.
Conclusione
Si auspica pertanto che l’Agenzia delle Entrate riveda le istruzioni al modello di dichiarazione di successione, riconoscendo la possibilità di applicare l’esenzione anche nel caso di tassazione in entrata, eliminando così un’incongruenza che rischia di penalizzare ingiustificatamente i trasferimenti effettuati mediante trust con opzione per la tassazione anticipata, nonostante il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
(Articolo scritto in collaborazione con Lorenzo Marantonio, Alma Led)