Trust testamentario: come funziona e quando farlo nella successione

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L'immagine mostra la parola "TRUST" in grandi lettere dorate. Illuminata da un riflettore su uno sfondo scuro, vuole evocare l'importanza del trust all'interno della nuova disciplina dell’imposta di successione e donazione.

Cos’è il trust testamentario, come funziona e quando conviene usarlo nella gestione della successione? Una guida chiara per proteggere il patrimonio e rispettare le volontà del testatore

Indice

Cos’è il trust testamentario e come funziona

Il trust è uno strumento estremamente duttile anche al servizio della successione. Il trust può essere istituito inter vivos dal disponente oppure può essere previsto all’interno del testamento. La conseguenza è che il trust testamentario prende vita nel momento in cui viene a mancare il disponente.

I beneficiari del trust testamentario: cosa sapere

Proprio quando gli eredi si ritrovano dal notaio per la lettura del testamento, gli stessi scoprono che il de cuius ha istituito un trust con cui affida il patrimonio, o una parte, ad un trustee individuando i beneficiari.

Cosa può contenere il testamento

Il testamento può contenere:

  • 1) la costituzione cosiddetta “diretta” di un trust, il quale è dunque interamente disciplinato nella scheda testamentaria, che diviene al contempo l’atto unilaterale istitutivo del trust e l’atto dispositivo con il quale il testatore destina il suo patrimonio o parte di esso a essere segregato e posto sotto il controllo del trustee;
  • 2) la costituzione “indiretta”, Il testatore impone ai suoi eredi (o ai suoi legatari) di costituire con atto tra vivi, dopo la sua morte, un trust avente determinate finalità, particolari clausole e sorretto da una specifica legge straniera.

In questo secondo caso si deve distinguere:

  • 2.1) se è un trust di scopo, e quindi manca un beneficiario determinato, la disposizione testamentaria sarà da considerarsi quale onere;
  • 2.2) se il testatore indichi dei beneficiari (del reddito e/o del patrimonio), la disposizione testamentaria sarà da considerarsi quale legato di contratto (o di comportamento negoziale), che può essere oggetto di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Come il trustee gestisce il patrimonio del trust

Il testatore, nel trust testamentario, affida in tutto o in parte il suo patrimonio a un soggetto, detto trustee, il quale ha il compito, disciplinato nel testamento, di gestire i diritti contenuti nel cosiddetto trust found (patrimonio in trust) per un certo periodo di tempo. Il trust ha dei beneficiari, ai quali può essere attribuito il diritto di ricevere dal trustee le rendite dei beni segregati e/o il diritto, al termine del trust, di vedersi trasferito il cosiddetto trust found.

Trust testamentario e successione ereditaria: regole e limiti

Il trust testamentario non configura una sostituzione fedecommissaria vietata, ma è importante che sia valutato il suo rapporto con i diritti riservati dalla legge ai legittimari e il rispetto del divieto di pesi e condizioni sulla quota di legittima disposto dall’art. 549 c.c.

L’art. 692 c.c. dispone la nullità delle disposizioni mediante le quali si istituisce un primo soggetto, con l’obbligo di conservare quanto attribuitogli e di “restituirlo” a un secondo soggetto dopo la sua morte. La sostituzione fedecommissaria è una doppia istituzione con ordine successivo: prima opera la chiamata a favore dell’istituito, poi alla sua morte opera la seconda chiamata a favore del secondo, il cosiddetto sostituito, il quale è comunque avente causa dal de cuius, e non dall’istituito.

Perché il trust non ricade nel divieto dell’art. 692 ultimo comma c.c.

Vi sono almeno due ragioni centrali per le quali il trust non ricade nel divieto dell’art. 692 ultimo comma c.c.:

  1. I beneficiari finali riceveranno i beni non alla morte del trustee (che è evento indifferente nel trust) ma allo scadere del trust;
  2. I beneficiari finali riceveranno tutti e soli i beni contenuti nel trust found allo scadere del trust: non vi è l’obbligo per il trustee di conservare il patrimonio ereditario, anzi è onere del trustee amministrare ed eventualmente vendere i beni per reinvestire;

L’articolo 627 c.c., in tema di disposizione fiduciaria mortis causa, non consente azione per dimostrare che un’attribuzione contenuta nel testamento sia diretta a giovare non il diretto destinatario, ma un altro soggetto (beneficiario occulto), ma fa salva la soluti retentio. La norma sembra considerare la fiducia quale mero motivo e nega in generale la possibilità dell’accertamento di essa quando contenuta nel testamento.

Dalla disciplina emerge che il fiduciario è considerato erede a tutti gli effetti e non è giuridicamente tenuto ad adempiere l’incarico fiduciario, che resta un’obbligazione naturale. Il trust testamentario consente di superare le restrittive previsioni dell’art. 627 c.c. e introduce una forma legittima e coercibile di fiducia testamentaria, per quanto comunque disciplinata, quanto alla legge applicabile, dalle disposizioni di ordinamenti stranieri.

Normativa italiana e legge straniera: quale scegliere?

La successione potrà essere regolata dalla legge italiana (reg 650/2012 la legge applicabile alla successione è di regola quella dell’ultima residenza del de cuius); solo un’attribuzione specifica nel testamento assumerà veste di “disposizione aliena” e cioè strutturata in base a una legge straniera. Nel trust costituito per testamento il de cuius non solo detta le regole istitutive dello strumento, ma attribuisce direttamente al trustee i beni (o la quota di patrimonio) che egli sarà tenuto ad amministrare in favore dei beneficiari.

Trust testamentario: vantaggi e rischi da considerare

Uno degli aspetti più dibattuti in tema di costituzione diretta di trust per testamento riguarda la proprio la natura giuridica del trustee.

Il dibattito ha un rilevante riscontro pratico: se il trustee è considerato erede, opereranno le regole del diritto successorio in tema di trasmissione, sostituzione, rappresentazione e accrescimento, nonché in materia di debiti ereditari.
Al contrario, applicando la Convenzione dell’Aja, in caso di premorienza o di rifiuto dell’incarico del trustee, il patrimonio segregato sarà devoluto secondo le disposizioni dettate dal testatore in materia di sostituzione del trustee.

Nel caso del trust costituito per testamento ci si chiede poi se i beneficiari nominati dal testatore possano dirsi destinatari di una disposizione mortis causa. Gli stessi, in forza del trust, non acquistano un diritto in via immediata dal patrimonio del testatore; ciononostante è indiscutibile che il testamento sia fonte dell’insorgere di un diritto nuovo nel patrimonio dei beneficiari.

Si potrebbero qualificare come chiamati a titolo particolare, perché occorre la cooperazione di un soggetto onerato (il trustee) per il soddisfacimento delle pretese successorie dell’onorato. Si potrebbero qualificarli come legati di comportamento negoziale (i beneficiari del reddito sono anch’essi legatari): in questo caso sembra più corretta la qualificazione del legato di credito, avente a oggetto un ammontare determinato per relationem (esempio: i beneficiari riceveranno una somma di denaro pari al reddito che il trust found annualmente produce).

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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