Può accadere che il soggetto interessato all’istituzione di un trust (solitamente, a vantaggio dei propri discendenti) sia allo stesso tempo spaventato dall’idea che il patrimonio in esso conferito possa rimanere “bloccato” fino al termine finale, senza che i beneficiari possano riceverlo neppure in parte.
Il ruolo del trustee nel trust e l’utilizzo del patrimonio
Chi si occupa di trust sa bene che non è così, potendo e dovendo normalmente il trustee impiegare non solamente il reddito ma, qualora necessario, anche il capitale per far fronte alle esigenze dei beneficiari così come individuate nell’atto istitutivo.
Il potere di anticipazione nel trust (power of advancement)
Cionondimeno, nei casi in cui vi sia una specifica intenzione di assegnare ai beneficiari parte del fondo in trust nel corso della durata di quest’ultimo, può essere utile ricorrere al power of advancement (potere di anticipazione), in base al quale il trustee può assegnare ad un beneficiario una quota del reddito e/o del capitale prima del termine finale previsto in atto istitutivo.
La regolamentazione del potere di anticipazione: cosa prevedono il Regno Unito, Jersey e San Marino
Tale potere può trovare origine, oltre che in una specifica previsione dell’atto istitutivo (e nei poteri di una Corte, ove adìta), anche in una disposizione di legge.
Vi sono infatti ordinamenti che prevedono il potere di anticipazione come disposizione di default quali, ad esempio, il Regno Unito (che lo disciplina nel Trustee Act 1925 s. 32, il quale sino al 2014 poneva anche un limite all’anticipazione, ora venuto meno, pari alla metà della presumptive share, ovverosia di quanto sarebbe presumibilmente spettato al beneficiario al termine del trust), Jersey (T(J)L § 38) o San Marino (art. 36 l. n. 42/2010).
Pertanto, qualora il trust sia sottoposto ad una legge regolatrice che conosca il power of advancement, il trustee ne sarà automaticamente investito anche se l’atto istitutivo nulla disponga in proposito. Mentre, se il disponente intenda escluderlo, dovrà specificare un tanto nell’atto istitutivo medesimo.
Limiti e condizioni del potere di anticipazione
Potrà inoltre essere previsto che l’anticipazione possa essere effettuata – sempre nell’esercizio dei poteri discrezionali del trustee – sino ad un massimo di una quota specifica dei beni attesi (es. il 50% dei medesimi), ed essere ancorata o meno a specifiche esigenze dei beneficiari (ad esempio qualora maturi la necessità di acquistare un immobile, o si intenda contrarre matrimonio, o vi sia il progetto di iniziare un’attività imprenditoriale), a precise milestones temporali (es. al compimento del diciottesimo anno il trustee potrà anticipare al beneficiario sino al 10% dei beni attesi), o al raggiungimento di determinati obiettivi (es. al conseguimento della laurea, eventualmente con un voto “minimo”).
Poiché l’anticipazione comporta un’attribuzione definitiva, non suscettibile di future richieste di restituzione, il diritto inglese e gli ordinamenti del cosiddetto “modello internazionale”, ai fini del valido esercizio del potere, richiedono anche il consenso degli ulteriori beneficiari, che potrebbero vedere pregiudicate le proprie posizioni in ragione dell’anticipazione che il trustee intende effettuare.
Altri ordinamenti, come ad esempio Jersey, invece, pur attribuendo piena discrezionalità al trustee, prevedono comunque che la quantificazione delle anticipazioni non possa eccedere il presumibile valore della quota di spettanza del beneficiario.
Discrezionalità del trustee e raccomandazioni per la gestione del patrimonio in trust
In difetto di specifica limitazione (prevista in atto istitutivo o disposta dalla legge regolatrice), la discrezionalità del trustee non conosce limiti quantitativi e lo stesso, pertanto, nell’esercizio dei propri poteri fiduciari, potrebbe teoricamente anticipare anche l’intero ammontare della quota idealmente spettante: ciò verosimilmente non accadrà mai ma, qualora dovesse accadere, il beneficiario non avrà più alcun diritto sul fondo, neanche qualora si verifichino incrementi dello stesso (Marquess of Abergavennu v Ram [1981] 2 All ER 643).
Si raccomanda in ogni caso, nella predisposizione della clausola prevedente il potere di anticipazione, di porre un limite massimo alla quota distribuibile, così come di prevedere una specifica competenza del guardiano ad esprimere il proprio parere sulla distribuzione (se non anche ad autorizzarla), sì da meglio assicurare l’equilibrata attribuzione dei beni in trust e la parità di trattamento fra i vari beneficiari.

