Il trust, strumento giuridico nato nel mondo anglosassone e approdato anche in Italia, è spesso circondato da un’aura di complessità e di fraintendimenti. È sì materia da specialisti, ma in realtà tocca da vicino famiglie, imprenditori e patrimoni di ogni dimensione, perché offre soluzioni concrete a problemi che vanno dalla successione al passaggio generazionale d’impresa, fino alla tutela dei soggetti fragili.
Per capire meglio potenzialità, limiti e insidie di questo istituto così poliedrico, ne abbiamo parlato con l’avvocato Roberto Lenzi, esperto di consulenza e pianificazione patrimoniale, che ci ha guidato tra aspetti civilistici, fiscali e pratici.
Avvocato Lenzi, partiamo dalle basi: perché il trust, nato in un mondo giuridico molto diverso dal nostro, suscita ancora oggi tanto fascino ma anche tanti fraintendimenti?
Il trust (letteralmente “affidamento”) è un istituto poliforme, caratterizzato da una certa flessibilità e versatilità. Può prestarsi, infatti, alle finalità più ampie, anche se spesso è stato utilizzato con una certa approssimazione. È bene chiarire che frequentemente viene usato il termine trust; meglio sarebbe parlare di TRUSTS, tante sono le implicazioni che caratterizzano lo strumento, non ultime quelle di carattere fiscale. La stessa Agenzia delle Entrate (Ris. N. 110 del 23/4/2009) precisò che il trust può essere utilizzato “per una molteplicità di scopi. Ciò impedisce a priori categorizzazioni assolute e qualsiasi proposta interpretativa unitaria”.
In Italia il trust non ha una disciplina autonoma: quali sono le fondamenta giuridiche che lo rendono legittimo e operativo nel nostro ordinamento?
Sotto il profilo giuridico, l’istituto non ha una disciplina civilistica interna, ma trova la propria legittimazione nel recepimento nell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 e in vigore dal 1° gennaio 1992), che ne ha inquadrato gli aspetti fondamentali in termini civilistici, demandando ai singoli Stati l’inquadramento dell’istituto sotto il profilo fiscale.
Se dovessimo spiegare con un’immagine semplice cos’è un trust, qual è il suo “schema classico” e chi sono gli attori principali in gioco?
Il trust trova la sua genesi nel mondo anglosassone e nella tradizione di common law. La convenzione dell’Aja ci permette di delineare lo schema classico del trust: un soggetto (disponente/settlor/grantor), proprietario di alcuni beni, se ne spoglia conferendoli (fondo in trust) ad un terzo soggetto (amministratore/fiduciario/trustee), che li dovrà amministrare nei termini stabiliti dall’atto costitutivo, in favore di beneficiari o per uno scopo determinato.
Il trustee è un soggetto chiave, ma chi vigila sul suo operato? Come si bilanciano i poteri tra trustee, disponente e beneficiari?
Ricorrente è la figura di un altro soggetto (guardiano/protector) al quale sono attribuiti poteri di controllo. Altresì, è frequente l’utilizzo di lettere di desideri (letters of wishes), memorie scritte dal settlor con istruzioni aggiuntive per il trustee. Esse non sono vincolanti, ma nella pratica vengono solitamente seguite.
Spesso si sente parlare di “trust dormiente”: che cos’è, come funziona e perché può rivelarsi un’arma strategica nella pianificazione successoria?
È frequente assistere alla istituzione di trust inter vivos con dotazione minima (affinchè il trust possa esistere), stabilendo però con disposizione testamentaria che la dotazione vera e propria avvenga alla morte del disponente. In questo caso si parla di “trust dormiente”(contingent trust). Si tratta di uno strumento interessante perché permette al disponente di mantenere la titolarità dei beni fino al decesso, procrastinando il momento dello spossessamento e garantendo al contempo la programmazione degli aspetti successori, evitando problematiche di comunione ereditaria connesse alla divisione dei beni.
Uno degli aspetti più discussi è la cosiddetta segregazione patrimoniale: cosa significa concretamente e perché rappresenta un punto di forza così rilevante?
La segregazione patrimoniale è il principale effetto realizzato con questo strumento: i beni in trust, pur intestati a nome del trustee, costituiscono una massa distinta che non fa parte del patrimonio del trustee né di quello del settlor. Non saranno quindi aggredibili dai creditori personali di entrambi, salvo le norme imperative fissate dall’ordinamento italiano (in primis in materia di legittima e di tutela dei creditori). Resta inteso che nel trust dormiente l’effetto segregativo avverà solamente al momento della pubblicazione del testamento.
Ci sono differenze sostanziali tra la segregazione anglosassone e quella applicata nei Paesi di civil law come l’Italia?
Nel mondo anglosassone la segregazione si realizza attraverso il semplice spossessamento, grazie alla distinzione tra legal ed equitable ownership. Diversamente, nell’ordinamento europeo di matrice romanistica, tale dicotomia non esiste e lo spossessamento richiede l’alienazione dei beni, che entrano nel patrimonio in trust.
Abbiamo detto che il trust è “polimorfo”: in quali scenari concreti diventa davvero utile — dalla successione al passaggio generazionale, fino alla tutela di soggetti fragili?
Esse possono essere di varia natura; tra queste: garantire la continuità di un patrimonio a beneficio di un figlio minore; favorire il passaggio generazionale di azienda; disciplinare i rapporti tra soci di capitale; preservare il patrimonio immobiliare; tutelare soggetti incapaci o deboli anche in caso di premorienza dei genitori; costituire un patrimonio separato per operazioni economiche; regolare convenzioni matrimoniali; perseguire scopi filantropici, artistici o legati al mantenimento di animali domestici.
In che modo può aiutare a gestire contesti familiari complessi, magari con eredi che vivono all’estero o con rapporti conflittuali tra soci?
Perché consente di gestire patrimoni con beneficiari situati anche in Paesi diversi e di ridurre conflitti tra eredi o soci, attraverso regole stabilite dal disponente.
Uno dei nodi cruciali è la fiscalità: come funziona, in pratica, la tassazione diretta e indiretta di un trust in Italia?
In relazione alle imposte sui redditi, il trust è soggetto passivo Ires. Può essere “trasparente” (redditi imputati direttamente ai beneficiari) o “opaco” (tassazione diretta in capo al trust). Nel caso di trust familiare non commerciale, il reddito complessivo è formato dai redditi ovunque prodotti, salvo quelli esenti o già tassati.
Quanto alla fiscalità indiretta, vige un sistema “duale”: il trasferimento dei beni in trust è neutro e l’imposta si applica al momento della devoluzione ai beneficiari finali (“in uscita”). In alternativa, il disponente può optare per l’applicazione anticipata dell’imposta ad ogni atto di dotazione (“in entrata”)

