La circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che analizza il trattamento fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, si occupa anche del trust “Dopo di noi”, la cui disciplina è stata introdotta dall’art. 6 della legge n. 112/2016.
Ai sensi del comma 1, i beni conferiti in trust istituiti in favore di persone con disabilità grave come definita dalla legge n. 104/1992 sono esenti dall’imposta di successione e donazione. Inoltre, il comma 6 stabilisce che il trasferimento dei beni a favore del trust è soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le principali caratteristiche del trust “Dopo di noi”
La circolare sintetizza le principali caratteristiche del trust in esame previste dalla legge, tra le quali:
- il trust deve essere istituito con atto pubblico;
- nell’atto istitutivo devono essere individuati i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e gli obblighi e le modalità di rendicontazione del trustee;
- gli esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone con disabilità;
- l’atto istitutivo deve prevedere che il termine della durata del trust coincida con la data della morte della persona con disabilità grave e deve stabilire come debba essere destinato il patrimonio residuo.
Gli spunti interpretativi forniti dalla circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022
La circolare fornisce poi alcuni interessanti spunti interpretativi.
In primo luogo, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione non si applica solo se i beni sono attribuiti al trust durante la vita del disponente ma anche se sono attribuiti per mezzo di un atto mortis causa.
L’attribuzione può avvenire anche in maniera frazionata e non in un’unica soluzione.
Oggetto di conferimento può essere anche la sola nuda proprietà di beni immobili (ma, è da ritenere, anche di altri beni come le partecipazioni), con il mantenimento in capo al disponente del diritto di usufrutto, che, per le partecipazioni, di regola attribuisce il diritto ai dividendi ed il diritto di voto.
In caso di premorienza del beneficiario rispetto al disponente, i trasferimenti dei beni in trust a favore di quest’ultimo sono esenti dall’imposta di successione e donazione e scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Al contrario, il trasferimento del patrimonio residuo a favore di soggetti diversi dal disponente è ordinariamente soggetto ad imposta di successione e donazione tenendo conto del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e i destinatari del patrimonio residuo. Così, ad esempio, se il patrimonio viene trasferito ai figli del disponente, risulterebbe applicabile, in vigenza dell’attuale disciplina, l’aliquota del 4% con una franchigia (sempre che non sia stata giù utilizzata) di un milione di euro per ciascun figlio.
La circolare, con un’apertura particolarmente significativa, stabilisce inoltre che le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa non si applicano solo sui trasferimenti a titolo gratuito (o per successione) a favore dei trust in esame, ma anche nei casi di trasferimento al trust a titolo oneroso. Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un immobile da parte di un trustee di un trust con le caratteristiche sopra evidenziate, che, invece di scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, le sconta in misura fissa.
Conclusioni
In conclusione, le agevolazioni fiscali sopra considerate dovrebbero ulteriormente incentivare l’utilizzo del Trust “Dopo di noi”, che, anche indipendentemente da queste, costituisce uno strumento di protezione per i soggetti con disabilità grave. L’utilizzo del trust, infatti, consente di fornire un sostegno importante per la cura ed il soddisfacimento dei bisogni di tali soggetti e permette a questi ultimi di entrare in possesso dei mezzi finanziari in maniera graduale.