La Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, cui l’Italia ha aderito con la legge di ratifica n. 387/1990, ha introdotto una nuova forma di testamento nel nostro ordinamento (e in quello di tutti i paesi aderenti alla Convenzione).
Forme di testamento previste dal nostro ordinamento
Per l’effetto, le forme testamentarie ordinarie previste dalla legge italiana sono ora quattro:
- il testamento olografo;
- il testamento pubblico;
- il testamento segreto;
- il testamento internazionale.
Testamento internazionale: chi può redarlo
Il testamento internazionale può essere redatto da uno straniero nel territorio italiano o all’estero ovvero da un cittadino italiano all’estero o in Italia.
La Convenzione disciplina esclusivamente aspetti formali del testamento, dei quali si occupa la legge uniforme, cioè l’allegato della Convenzione nel quale sono contenute le norme circa le caratteristiche formali del testamento internazionale.
L’art. 1 della legge uniforme delimita, come detto, l’ambito di applicazione della normativa alla forma del testamento. Tutte le altre questioni relative alla successione sono regolate dalla legge applicabile alla medesima, non interferendo la Convenzione con alcun altro aspetto, nemmeno di diritto internazionale privato (non dettando la Convenzione alcuna norma in punto di diritto internazionale privato).
La validità del testamento internazionale
Per quanto riguarda la validità formale del testamento internazionale redatto in un contesto esclusivamente domestico, senza elementi di internazionalità dovuti, per esempio, alla cittadinanza o residenza di testatore o eredi, o ubicazione dei beni dell’asse ereditario, nessuna indagine particolare è richiesta all’interprete: sarà sufficiente che il testamento internazionale rispetti i requisiti indicati dalla legge.
L’indagine non è dissimile da quella che si condurrebbe con un testamento redatto in una qualsiasi altra forma consentita dal diritto italiano. Se vi sono invece elementi di internazionalità, invece, sarà necessario verificare se era possibile, per il testatore, redigere un testamento internazionale e, in particolare, oggetto d’indagine saranno i seguenti aspetti:
- (1) che la scheda testamentaria sia stata redatta secondo le forme previste dalla Convenzione;
- (2) che la legge dello Stato (o degli Stati) richiamata ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Europeo 650/2012 (in tema di validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto) abbia aderito alla Convenzione
- (3) che, nello Stato in cui è stato redatto, il testamento sia stato ricevuto da un soggetto abilitato da quello Stato
- (4) che l’atto di ultime volontà sia stato redatto dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
Le due parti del testamento internazionale
Dal punto di vista redazionale, il testamento internazionale si compone di due parti:
- (i) la scheda testamentaria contenente le disposizioni di ultime volontà del de cuius
- (ii) il cosiddetto “attestato”, ossia l’atto di certificazione della scheda testamentaria, redatto dalla persona competente, individuata in base alla legge nazionale dello Stato in cui viene fatto il testamento (in Italia, il notaio).
Con specifico riferimento alla scheda testamentaria, l’art. 3 della legge uniforme prevede che il testamento deve essere fatto per iscritto; non necessariamente scritto dal testatore e può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento. Il che rende fruibile questa forma di testamento anche da parte di chi non sa scrivere o si trova, per qualunque ragione, nell’impossibilità di farlo.
Successivamente alla redazione, il testatore deve consegnare al soggetto competente, in presenza di due testimoni, la scheda contenente la sua volontà, dichiarando che essa consiste nel suo testamento e che è a conoscenza del suo contenuto. L’atto deve poi essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal pubblico ufficiale.
Il notaio, si occupa della redazione dell’attestato con il quale certifica che sono stati osservati gli obblighi prescritti dalla legge uniforme. Egli deve attenersi allo schema di cui all’art. 10 della legge uniforme, né può discostarsene se non limitatamente alla realizzazione di quelle modifiche necessarie ad una migliore comprensione o presentazione.
Testamento internazionale: i requisiti di validità e la conversione in altro testamento
Sulla validità, l’art. 1, II comma, stabilisce che la nullità del testamento, in quanto testamento internazionale, non pregiudica la sua eventuale validità sotto l’aspetto formale in quanto testamento di altra specie; mentre l’art. 13 afferma che l’irreperibilità o l’irregolarità dell’attestato non pregiudicano la validità formale del testamento.
In questo senso, l’atto di ultime volontà che non presenti i requisiti necessari per essere qualificato come testamento internazionale, potrebbe comunque essere valido per effetto della sua conversione in altro testamento, per un fenomeno di conversione legale analogo a quello previsto dall’articolo 607 c.c.