Il Decreto Legislativo n. 139/2024 e la razionalizzazione dei tributi indiretti
Il decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, emanato in attuazione della delega fiscale, razionalizza l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e gli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.
Autoliquidazione dell’imposta di successione: cosa cambia
Limitando l’analisi all’imposta sulle successioni e donazioni, i principali interventi possono essere così sintetizzati.
In primo luogo, il decreto introduce un sistema di autoliquidazione dell’imposta di successione, che sostituisce la regola secondo la quale l’imposta stessa doveva essere liquidata dall’ufficio in base agli elementi risultanti dalla dichiarazione di successione. In pratica, è stato esteso il principio di autoliquidazione applicabile alle tasse ipotecarie e catastali dovute sui trasferimenti per successione.
Agevolazioni fiscali per il trasferimento di aziende e partecipazioni
Un secondo intervento riguarda il comma 4-ter dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990, secondo il quale, al verificarsi di determinate condizioni, i trasferimenti (anche tramite patti di famiglia) di aziende e di partecipazioni effettuati a favore del coniuge e dei discendenti non sono soggetti a imposta di successione e donazione.
In primis, la nuova formulazione prevede espressamente che l’agevolazione si applichi anche nel caso in cui sia integrato un controllo già esistente in una società di capitali (ad esempio, il padre trasferisce per successione o donazione un’ulteriore partecipazione con diritti di voto del 20% al figlio che già detiene il 51% dei diritti di voto della società oggetto di trasferimento). Si ricorda che, in vigenza della normativa precedente, l’amministrazione finanziaria si era espressa in maniera contraria (ad esempio, risposta ad interpello n. 72/2024).
Estensione dell’agevolazione alle società estere e alle holding
Inoltre, la nuova formulazione prevede l’applicazione dell’agevolazione anche ai trasferimenti di azioni o quote di società residenti nella Ue, nello Spazio economico europeo e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Tale interpretazione era già stata accolta dall’amministrazione finanziaria (si veda, da ultimo, la risposta ad interpello n. 185/2023) e dalla giurisprudenza (Sentenza Corte di Cassazione n. 5764/2023), in quest’ultimo caso con riferimento al trasferimento di partecipazioni in società residenti in Paesi Ue.
Obblighi per il mantenimento delle agevolazioni sui trasferimenti di azienda e partecipazioni
Infine, la nuova formulazione del comma 4-ter distingue i casi di trasferimento di azienda da quelli dei pacchetti di controllo. In particolare, per i trasferimenti di azienda è richiesto che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno un quinquennio, mentre per i trasferimenti di quote o azioni di società di capitali è richiesto il mantenimento del controllo per il medesimo arco temporale.
Dovrà essere chiarito se, per effetto di tale modifica, come auspicabile, non sia necessario che la società di capitali oggetto di trasferimento eserciti un’attività d’impresa, consentendo quindi l’applicazione del beneficio, ad esempio, alle società immobiliari o alle società holding (in quest’ultimo caso, limitando l’analisi alla società holding di primo livello e non alle società da questa partecipate). Come noto, in vigenza della normativa precedente, l’Agenzia delle entrate (risposte ad interpello n. 552/2021 e 185/2023) e la giurisprudenza (ordinanza n. 6082/2023 della Corte di Cassazione) si erano espresse in maniera restrittiva sull’applicazione dell’egevolazione.
Nuove regole fiscali per il trust: imposta in entrata o in uscita?
Il terzo principale intervento riguarda l’imposizione indiretta applicabile all’istituto del trust. In sintesi, la nuova formulazione della norma, dopo aver espressamente previsto, tra le fattispecie cui si applica l’imposta di successione e donazione, i trasferimenti derivanti da trust, prevede che l’imposta debba essere applicata al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari (conformemente all’interpretazione ormai consolidata della prassi e della giurisprudenza).
Tuttavia, in deroga al principio generale, il disponente del trust o, in caso di trust testamentario, il trustee, possono optare per la tassazione in entrata, facendo riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile, alle franchigie e alle aliquote applicabili al momento del trasferimento dei beni in trust.
I vantaggi per chi sceglie la tassazione in entrata
Tale possibilità potrebbe risultare interessante poiché, anche se può comportare un pagamento immediato dell’imposta, consentirebbe di non lasciare situazioni di incertezza agli eredi (quale sarà l’imposta applicabile al momento del trasferimento dei beni dal trust agli eredi stessi?).