Il Regolamento, data la supremazia del diritto comunitario sul diritto interno degli Stati Membri dell’Unione Europea, si applica in luogo del diritto privato internazionale interno.
Caso particolare è la disciplina delle successioni internazionali tra Italia e Svizzera.
L’art. 75, para. 1 del Regolamento dispone che “Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento”. Pertanto, nei rapporti fra Stati Membri e Stati Terzi (cioè Stati che non applicano il Regolamento Europeo No. 650/2012, quale ad esempio la Svizzera) trovano ancora applicazione le convenzioni concluse prima dell’entrata in vigore dello stesso Regolamento (non altrettanto, invece, per le Convenzioni concluse tra soli Stati Membri, in quanto l’art. 75, para. 2 del Regolamento dispone che “In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento”).
Per quanto riguarda l’Italia, tra le Convenzioni più importanti fatte salve dall’art. 75 Regolamento Europeo vi è la Convenzione italo-svizzera del 22 luglio 1868 (rectius Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia), che all’art. 17, comma 3 dispone che “Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell’ultimo domicilio che l’Italiano aveva in Italia”; l’art. 17, comma 4 dispone che “La reciprocità avrà luogo nelle controversie che potessero nascere tra gli eredi di uno Svizzero morto in Italia”.
L’articolo in esame regola, anzitutto, la giurisdizione in punto di controversie ereditarie: tale giurisdizione sarà devoluta allo Stato di cittadinanza del defunto. Così, in caso di cittadino italiano morto con ultimo domicilio in Svizzera, la giurisdizione sarà attribuita al giudice dell’ultimo domicilio che il de cuius aveva in Italia in via esclusiva (cfr. Cass. SSUU 11849/2018); viceversa, nel caso di cittadino svizzero morto domiciliato in Italia, la giurisdizione sarà devoluta in via esclusiva alle corte svizzere (cfr. Cass. 2038/1967).
Nel caso di doppia cittadinanza italiana e svizzera, la dottrina ritiene che debba trovare applicazione l’art. 19, comma 2 della L. 218/1995, per il quale “se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale”; con la conseguenza che il giudice dell’ultimo domicilio che il de cuius aveva in Italia si dovrebbe ritenere competente a decidere sulle controversie ereditarie del doppio cittadino deceduto in Svizzera. Dal punto di vista svizzero, invece, dovrebbe accadere il contrario: una corte svizzera dovrebbe ritenere prevalente la cittadinanza svizzera sulla scorta dell’art. 89 LDIP.
La Convenzione viene tendenzialmente interpretata, in Svizzera, nel senso di far coincidere forum e ius: pertanto, le corti adite dovrebbero applicare il proprio diritto.
Tale soluzione è tendenzialmente seguita anche dalle corti italiane per le successioni italo-svizzere apertesi prima del 17 agosto 2015: si applica in tal caso l’art. 46, comma 1 della l. 218/1995, che prevede che “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”. Pertanto, il medesimo criterio di collegamento fra legge applicabile e giurisdizione (cioè la cittadinanza del de cuius) conduce in tal caso alla coincidenza tra forum e ius.
Nel caso di successioni italo-svizzere aperte dopo il 17 agosto 2015, bisogna interrogarsi sui rapporti tra Regolamento e Convenzione in punto di legge applicabile. Il Regolamento consente la scelta di legge applicabile in favore della legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta o della morte; mentre in mancanza di scelta dispone l’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale al momento della morte.
L’interpretazione di tali rapporti fornita da autorevole dottrina, non unanime, è la seguente: si è ritenuto, in punto di legge applicabile in mancanza di scelta, che la prassi applicativa della Convenzione italo-svizzera del 1868 debba continuare a trovare applicazione. Il giudice italiano non dovrebbe applicare la legge dello Stato di residenza abituale al momento della morte, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Europeo No. 650/2012; al contrario, dovrebbe applicare il proprio diritto, in linea con la prassi interpretativa svizzera.