L’Italia oggi è considerata, sotto il profilo delle imposte di successione, quasi al pari di un paradiso fiscale, con le aliquote tra le più basse d’Europa. In tema di imposta di successione, l’art. 9, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 346/1990 (c.d. “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”), stabilisce che:
2. “Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso.”
3 . “Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13.”
Successione della collezione d’arte: inventario o tasse al 10%?
Sebbene questa disposizione normativa costituisca uno strumento importante in mano agli eredi sia sotto un profilo fiscale che sotto il profilo pratico (immaginiamo cosa può significare inventariare ogni oggetto presente all’interno di un’abitazione), se all’interno dell’abitazione del de cuius sono presenti opere d’arte o un’intera collezione occorrerebbe una riflessione in più su quale strada sia più conveniente: predisporre l’inventario della collezione o presumere la collezione nell’attivo ereditario.
Il passaggio generazionale della collezione costituisce un momento importante nell’amministrazione straordinaria della collezione, soprattutto quando questa, all’interno del patrimonio di famiglia, è destinata ad essere suddivisa tra gli eredi.
Difatti, è molto frequente che le collezioni non abbiano tutta la documentazione in regola, non certo per colpa o negligenza del collezionista ma per una serie di ragioni esogene ed endogene al mercato dell’arte. Oggi è noto come il mercato dell’arte richieda che l’opera sia accompagnata (almeno) da documenti attestanti la provenienza e l’autenticità dell’opera.
Tracciare la provenienza delle collezioni
Ebbene, utilizzando la presunzione del 10% dell’asse ereditario le opere o la collezione non sarebbero sottoposte ad un inventario analitico. Di conseguenza, il loro ingresso nella sfera patrimoniale degli eredi non lascerebbe alcuna traccia, creando così un vuoto nella ricostruzione documentale della provenienza dell’opera.
Tuttavia, nel caso in cui la collezione non sia provvista di documenti, il momento della successione potrebbe correre in aiuto per sanare questa carenza, ma solo nel caso in cui venga inventariata la collezione, o le opere d’arte presenti all’interno della casa del de cuius (questa norma non si applica alle opere detenute in caveau o in cassette di sicurezza).
Infatti, il Notaio, con la redazione dell’inventario delle opere d’arte presenti nella casa del de cuius, andrà a fotografare lo status quo della collezione al momento dell’apertura della successione e quindi il passaggio di proprietà di ogni singola opera d’arte dalla sfera patrimoniale del de cuius a quella degli eredi.
Infine, è bene sottolineare che, per quanto riguarda l’applicabilità del 10%, la dottrina maggioritaria afferma che sono da escludere dal concetto di «mobilia», e quindi concorrono ordinariamente a formare la base imponibile dell’imposta di successione, le opere d’arte che si trovano: (a) in comodato presso Musei o fondazioni proprie del de cuius o di terzi; (b) in depositi o caveau; (c) in mostre itineranti; (d) presso società specializzate per la custodia o per il restauro.