Le opere d’arte ricevute in successione o per donazione generano plusvalenze tassabili in caso di vendita? La risposta è negativa ma deve essere provata documentalmente la provenienza. La preoccupazione dei collezionisti che hanno ricevuto le opere dai loro familiari è quella di vedersi notificare una contestazione per la mancata tassazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi in caso di rivendita. Soprattutto nei casi in cui le opere ricevute sono più d’una e quindi le vendite possono essere molteplici il rischio di vedersi riqualificata la dismissione come invece un’attività commerciale abituale o occasionale aumenta proporzionalmente.
L’importanza della documentazione sulla provenienza dell’opera
La difficoltà maggiore del collezionista-erede è quella di dimostrare la provenienza delle opere che nella maggior parte dei casi non sono state individuate nel testamento, laddove esistente, o non sono state inserite nella dichiarazione di successione presupponendosi l’inclusione nella franchigia prevista per legge per mobilio e arredo del de cuius. L’Erario, in assenza di documentazione certa, tassa tutto il ricavato della vendita. Oppure incrocia i ricavi delle vendite delle opere con il profilo del collezionista-erede e con la sua capacità reddituale, cioè con i redditi dichiarati, e, in caso di incongruenza, fa scattare le indagini finanziarie per capire come ha acquistato le opere.
E l’onere della prova ricade sul collezionista che si trova quindi al punto di partenza. L’assenza di documentazione spinge il collezionista a non vendere e quando decide di vendere non dichiara perché si ritiene non soggetto a imposta perché privo di alcun intento speculativo o commerciale avendo ricevuto i beni in eredità, non avendoli quindi acquistati per la rivendita. Occorre considerare che il contesto in cui si acquistavano le opere d’arte negli anni passati non era quello attuale. L’attenzione ora verso i contratti di acquisto con il gallerista o con l’artista, verso gli adempimenti fiscali con la fattura elettronica e i metodi di pagamento tracciato, gli archivi digitali e le opere pubblicate sui profili social, erano impensabili già nell’era pre-pandemia figuriamoci nel secolo scorso. E così le contestazioni dell’Erario finiscono per alimentare i ricorsi giudiziali dei collezionisti-eredi.
Opere d’arte in successione, che tasse pagare? La giurisprudenza valuta caso per caso
In giurisprudenza si ragiona caso per caso. La Corte di Cassazione con la nota ordinanza dell’8 marzo 2023 n. 6874 ha precisato che non può essere tassata la cessione occasionale del bene da parte del collezionista e nemmeno la cessione delle opere ricevute in eredità da parte del privato in quanto si è in presenza di una semplice dismissione. Per poter parlare di attività commerciale è infatti necessario che i beni venduti siano stati acquistati a titolo oneroso (il principio è stato di recente ripreso dalla sentenza n. 291/2024 della Corte tributaria Piemonte). Ma in altre decisioni altrettanto recenti alcune corti di merito hanno ritenuto fondato l’accertamento fiscale anche se i beni sono pervenuti per successione, se non viene fornita la prova della provenienza successoria dei beni (come nel caso della sentenza n. 5795/2024 della Corte tributaria del Lazio).
La legge delega, occasione per una nuova regolamentazione
In questo scenario la legge delega per la riforma fiscale approvata nell’agosto del 2023 e in corso di attuazione contiene un principio assoluto che oltre a prevedere l’introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dai collezionisti, esclude chiaramente i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, e esonera i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.
La relazione di accompagnamento alla legge delega precisa che l’attività amatoriale come, ad esempio, quella del privato che vende beni ricevuti a seguito di donazione o di eredità non è soggetta ad alcuna imposizione, dal momento che non vi è una pluralità di atti collegati e preordinati al conseguimento di un reddito, pertanto questa figura, così come il collezionista, è irrilevante ai fini reddituali. Anche in questo contesto, che si definirà a breve, rimarrà però la necessità di dimostrare la provenienza successoria delle opere soprattutto quando sono state detenute da lungo tempo da parte degli originari proprietari. E allora sarebbe auspicabile introdurre con la nuova normativa una forma di “affrancamento” fiscale delle opere ricevute in successione per le quali la documentazione è carente.