Ordinariamente, onerati dell’esecuzione di un legato sono gli eredi. Certamente questo è il caso quando il testatore non ha posto alcuna indicazione su chi debba sopportare il peso del legato. L’art. 662, comma 1 c.c. dispone tuttavia che “
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi”. Pertanto, è lo stesso legislatore che consente l’imposizione del legato a carico di uno o più legatari semprechè così abbia disposto il testatore : in questo caso la dottrina parla di “
sublegato” (da taluno chiamato anche “legato in sottordine”).
Il sublegato, giuridicamente, è una disposizione autonoma rispetto al legato cui accede: il collegamento tra legatario e sublegatario è economico più che giuridico. Tant’è vero che, qualora il legatario rinunzi al suo legato, o il medesimo venga per qualche motivo meno, il sublegatario tiene ferma l’attribuzione che il testatore ha disposto a suo favore, cambiando solo la figura dell’onerato: in detto caso all’adempimento del sublegato non sarà più tenuto il legatario (che non esiste più), ma gli altri collegatari per effetto dell’accrescimento, oppure gli eredi. È fatta comunque salva una volontà contraria del testatore, nonché il caso in cui il sublegato abbia carattere personale collegata con la figura del legatario.
L’acquisto del sublegato – come quello del legato – è automatico per effetto dell’apertura della successione: al sublegatario non è richiesto alcun atto di accettazione espressa per l’acquisto dei beni e diritti sublegati che potrà pretendere dal legatario.
Ordinariamente, il sublegato ha carattere obbligatario, come ad esempio nel caso in cui abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Nulla però vieta che il legato possa avere natura reale, come ad esempio laddove vengano legati due immobili a favore del legatario, e uno di questi venga a sua volta sublegato al sublegatario (onerandone il legatario). In tal caso, si ritiene che la rinunzia del sublegato vada a vantaggio del legatario e non – come in genere succede con i legatari – a favore degli eredi.
A differenza dell’erede, il quale – salvo accettazione beneficiata – è tenuto per intero all’adempimento del legato, rispondendo verso il legatario illimitatamente e con tutto il suo patrimonio, il legatario è tenuto ad adempiere solo entro i limiti del valore della cosa legata, ai sensi dell’art. 671 c.c.: oltre tale limite, non è più tenuto ad adempiere il sublegato. Atteso che il rapporto di valore tra il legato e il sublegato potrebbe variare nel corso del tempo (potendo, ad esempio, il valore del bene legato diminuire tra l’apertura della successione e il momento in cui viene adempiuto il sublegato, rimanendo fermo invece il valore di quest’ultimo), la dottrina prevalente ritiene che il limite entro cui il legatario è tenuto ad adempiere, cioè il valore della cosa legata, va valutato con riferimento al tempo di esecuzione del sublegato (e non invece, ad esempio, con riferimento al valore al momento dell’apertura della successione). Per il caso in cui il sublegato superi il valore del legato, come detto il sublegatario non potrà chiedere l’adempimento per l’eccedenza. È però opportuno che il testatore disciplini questa eventualità, ad esempio prevedendo che l’eccedenza di valore del sublegato rispetto al legato gravi sugli eredi, oppure – al contrario – prevedere che l’intero sublegato perda efficacia in questa eventualità.
In aggiunta a quanto detto sopra, la regola di responsabilità limitata dettata dall’art. 671 c.c. vale nella misura in cui l’onerato è un legatario. Se per effetto della rinunzia del legatario il legato viene meno, tenuto all’adempimento del sublegato potrebbe essere l’erede. In questo caso si ritiene che non viga più la limitazione prevista dall’art. 671 c.c., e l’erede – salvo accettazione beneficiata – sarà illimitatamente responsabile verso il sublegatario per l’adempimento del legato.
Ordinariamente, onerati dell’esecuzione di un legato sono gli eredi. Certamente questo è il caso quando il testatore non ha posto alcuna indicazione su chi debba sopportare il peso del legato. L’art. 662, comma 1 c.c. dispone tuttavia che “Il testatore può porre la prestazione del legato a carico de…