È bene innanzitutto precisare che i beneficiari sono i soggetti a beneficio dei quali il trustee è tenuto a impiegare o trasferire il patrimonio conferito in trust (e i frutti maturati) secondo le indicazioni fornitegli dal disponente; l’individuazione degli stessi (o quantomeno della categoria di beneficiari) avviene al momento dell’istituzione del trust, anche se il disponente può riservarsi il diritto di modificare l’individuazione dei beneficiari.
Sebbene, come di solito accade, vi sia nella quasi totalità dei casi più di un soggetto beneficiario di un singolo trust, e che tali soggetti risultino pertanto tutti beneficiari del trust, è importante sottolineare che non sempre le singole posizioni beneficiarie, intese come i diritti o le mere aspettative di ciascun beneficiario, risultano equivalenti.
In sede di istituzione del trust è infatti possibile prevedere che, ad esempio, un determinato beneficiario possa beneficiare solo del reddito prodotto dal trust e non del capitale in esso conferito, ovvero è viceversa possibile che un beneficiario possa ricevere solo capitale e non avere diritto di beneficiare degli utili prodotti dalla gestione del fondo in trust.
Nel primo caso si parla di “beneficiari del reddito”, nel secondo caso di “beneficiari del capitale”.
Sempre con riferimento al patrimonio, le posizioni beneficiarie possono essere declinate ancora in altri modi, ad esempio prevedendo che taluni soggetti siano beneficiari sia del reddito sia del capitale, seppur in quote differenti tra loro; o ancora è possibile prevedere che la posizione di beneficiario del reddito sia circoscritta a un determinato periodo di tempo, o altre ulteriori declinazioni.
Continuando nelle esemplificazioni, si distingue anche tra posizioni beneficiarie definitivamente acquisite (definite “quesite” o “vested”), il che significa che tali beneficiari hanno il diritto di pretendere dal trustee che i benefici loro riservati, aventi ad oggetto il reddito, il capitale o l’intero fondo in trust, siano eseguiti, e posizioni beneficiarie non definitivamente acquisite (“non quesite” o “non vested”), con riferimento alle quali i beneficiari sono in una posizione di mera aspettativa.
Con riferimento alle posizioni beneficiarie “quesite”, talvolta i beneficiari possono esercitare i poteri e i diritti che gli derivano da tali posizioni sin dal momento dell’istituzione del trust (“vested in possession”), ovvero solo da un evento che si verifichi successivamente ma entro il termine finale della durata del trust (“vested in interest”). Si pensi al caso in cui il disponente e il suo coniuge beneficiano di una posizione vested, quindi immediatamente esercitabile, mentre i loro figli potranno esercitare i diritti loro riservati come beneficiari solo alla morte di entrambi i genitori.
Le posizioni beneficiarie possono anche essere sottoposte a termine o a condizione (posizioni “contingent”); in tale ultimo caso da tali posizioni potrebbe anche non conseguire mai un beneficio per tali beneficiari. Si pensi, ad esempio, a un disponente che abbia previsto una condizione del tipo: “a mio figlio se si laurea entro il …”. Se il figlio non riuscirà a laurearsi entro il termine prefissato, non otterrà mai il beneficio a lui riservato.
Mentre la posizione “quesita” entra a far parte del patrimonio del beneficiario, egli ne può disporre e la stessa rientra nella sua successione ereditaria, ciò non accade per una posizione “contingent” o per una “non quesita”, che è quella tipica dei beneficiari di un trust discrezionale. I beneficiari, in quest’ultimo caso, non hanno un diritto ma una mera aspettativa.
È importante sapere che il trustee di un trust discrezionale non ha solo la facoltà di assegnare il patrimonio ai beneficiari o di impiegarlo per loro, bensì l’obbligo fiduciario di farlo; se non provvede commette un “breach of trust” e il giudice può intervenire.
Il trust discrezionale ha anche la funzione di tutelare il patrimonio da eventuali creditori personali dei beneficiari. Gli stessi, infatti, non hanno diritto di ottenere alcunché dal trust, vantando nei suoi confronti una mera aspettativa. Non esiste quindi alcun diritto alienabile o aggredibile da terzi.
Le posizioni beneficiarie possono essere qualificate anche in molti altri modi. A mero titolo esemplificativo, un’ulteriore categoria è quella dei beneficiari cosiddetti “residuali”, che traggono beneficio dal trust unicamente nel caso in cui tutti i beneficiari precedentemente indicati nell’atto di trust non possano o non vogliano divenire assegnatari del fondo in trust, ovvero non vi siano beneficiari individuati al termine della vita del trust. Si pensi, ad esempio, a un ente benefico o di ricerca scientifica scelto dal disponente quale beneficiario residuale per il caso in cui, per una disgrazia, dovessero venire a mancare i beneficiari designati.
La corretta definizione di come strutturare le posizioni beneficiarie di un trust richiede un’attenta analisi e comprensione di quelli che sono i desideri e le esigenze del disponente e di coloro che intende designare come beneficiari.
Come si può facilmente comprendere, l’istituzione di un trust è un’operazione complessa e delicata, che richiede una profonda conoscenza dell’istituto e che presenta una molteplicità di sfumature che variano profondamente di caso in caso; è pertanto estremamente importante rivolgersi a professionisti particolarmente esperti della materia, che sappiano consigliare e affiancare i propri clienti con la massima competenza e professionalità e che sappiano correttamente individuare quali sono gli strumenti più adatti per soddisfare i loro desideri.
(Articolo scritto in collaborazione con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati)