Il legato di specie riferisce ad un bene determinato e infungibile, mentre quello di genere ha ad oggetto un bene individuato solo nel genus. A seconda del tipo di legato discenderanno effetti diversi anche per la compilazione della dichiarazione di successione
Attribuire denaro a titolo particolare può dare vita a effetti diversi a seconda delle fattispecie di legato cui è riconducibile la somma
Come previsto dalla norma per compilare correttamente la dichiarazione di successione, l’esecutore testamentario deve qualificare i legati presenti nel testamento e ricondurli ad una delle categorie individuate dal legislatore: legato di specie, che riferisce ad una cosa determinata o ad un altro diritto appartenente al testatore e ha ad oggetto cose specifiche e, come tali, infungibili; legato di genere, che riferisce ad un bene individuato solo nel genus e intrinsecamente fungibile.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 577/2021, i legati contenuti nelle disposizioni testamentarie quando hanno ad oggetto somme di denaro (legato pecuniario) individuate dal testatore nel luogo ove sono depositate, si configurano alla stregua di legati di genere. Infatti, l’indicazione del deposito o del conto corrente in cui sono depositate le somme legate, ad avviso dell’Agenzia, servirebbe solo a suggerire all’erede onerato il modo più efficace per eseguire il legato; prescindendo dal fatto che al momento della successione il conto possa essere vuoto.
Per tale ragione, l’esecutore testamentario, nella dichiarazione di successione dovrà dapprima indicare tutti i legatari e successivamente i relativi diritti di credito, derivanti dall’attribuzione dei legati. Inoltre, come afferma l’Agenzia, l’importo del legato non deve essere indicato tra le passività , perché detto importo non rappresenta un peso che grava sull’eredità , bensì un debito degli eredi. Gli eredi, infatti, sono onerati a recuperare il denaro e trasferirlo ai legati.
È appena il caso di evidenziare che questa recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate si discosta dal più consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale i legati di somme di danaro sono riconducibili alla categoria di legato di specie e non di genere.