Il nuovo articolo 2506.1 del Codice Civile, introdotto attraverso l’articolo 51 del D. Lgs 19/2023 in ricezione della direttiva Ue 2019/2121, aggiunge al novero delle operazioni straordinarie previste dal nostro ordinamento la scissione mediante scorporo.
Questo istituto, che vede al suo interno caratteristiche proprie della scissione parziale e del conferimento, disciplina la possibilità, per una società, di assegnare “parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”.
Scissione mediante scorporo: un nuovo strumento per la riorganizzazione aziendale
Fin dalla sua introduzione, la scissione mediante scorporo si è posta come una strada alternativa per portare a compimento progetti di riorganizzazione di imprese o gruppi. Attribuendo le azioni o quote della società beneficiaria alla scissa, e non ai suoi soci come nel caso di scissione ordinaria, l’operazione evita infatti una riduzione del patrimonio netto della stessa.
I progetti di scissione, in questo caso, risultano quindi, per quanto possibile, più snelli, esulando dalla determinazione del rapporto di cambio, dalla previsione del diritto di recesso e da eventuali possibili conguagli, non essendo lesi i diritti dei soci, rendendo al contempo non necessarie la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti ai sensi degli articoli 2501 quinquies e sexies del Codice Civile.
Vantaggi fiscali della scissione mediante scorporo
All’operazione si applica inoltre, in egual modo alla scissione, il principio di neutralità fiscale, caratteristica che, se nel caso di trasferimento d’azienda o suoi rami può rendere indifferente un suo utilizzo in alternativa a un conferimento, risulta invece una valida opzione qualora si prospetti la volontà di trasferimento di singoli beni o diritti che, con il conferimento, risulterebbero invece assoggettati al regime del realizzo.
Oltre, quindi, ai vantaggi tipici delle operazioni in chiave riorganizzativa, quali tutela del patrimonio, maggior flessibilità e possibilità di pianificazione strategica, la scissione mediante scorporo può permettere di portare a termine una riorganizzazione con minor imposizione rispetto ad altre operazioni, soprattutto rispetto ai già citati casi di conferimento “realizzativi”, e, in particolar modo, qualora i medesimi vedano l’impossibilità di applicazione di regimi di cosiddetto “realizzo controllato”.
Le ultime novità in materia fiscale: il D.Lgs. 192/2024
A seguito della sua introduzione all’interno del Codice Civile, l’utilizzo della disciplina della scissione mediante scorporo ha però evidenziato la mancanza di una definita disciplina fiscale. Pur non lasciando dubbi sull’applicabilità anche a questo istituto, in linea generale, delle disposizioni previste in materia di scissione, sono infatti sorti alcuni dubbi interpretativi principalmente con riferimento alle tematiche di ripartizione dei costi fiscali e delle posizioni soggettive, oltre che sulla composizione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria.
Proprio per i motivi sopracitati, di recente si è giunti a una regolamentazione all’interno del D. Lgs. 192 del dicembre 2024, decreto che completa la disciplina dell’operazione con l’introduzione dei commi 15 ter e quater dell’articolo 173 del Tuir.
Ripartizione dei costi fiscali e continuità del periodo di possesso
In tema di ripartizione dei costi fiscali viene chiarito che, se da un lato la società beneficiaria iscriverà le attività e passività scisse, in applicazione della neutralità fiscale, “al valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione”, la scissa valorizzerà la partecipazione ottenuta per un importo “pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo” alla medesima data di efficacia.
La scissione mediante scorporo prevede, inoltre, la continuazione del periodo di possesso delle attività e passività a oggetto da parte della società scissa.
In particolare, in caso di scorporo di un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa saranno da considerarsi come immobilizzazioni finanziarie e, nel calcolo del relativo periodo di possesso, quest’ultimo sarà comprensivo di quello dell’azienda scorporata.
Allo stesso modo, le medesime previsioni saranno effettuate qualora lo scorporo sia di una partecipazione: sarà infatti mantenuto l’holding period della partecipazione scissa e iscritta quella ricevuta con la stessa qualificazione di bilancio della scorporata. Quest’ultima potrà poi essere alienata in applicazione della parziale esenzione data dalla Pex alla maturazione dei requisiti.
Ripartizione delle posizioni soggettive e impatto sul patrimonio netto
Circa la ripartizione delle posizioni soggettive, appariva palese la necessità di un puntuale rinvio del legislatore, in quanto, a differenza delle disposizioni in merito relative alla tradizionale scissione, il patrimonio netto della scissa nella scissione mediante scorporo non presenta una diminuzione.
A norma della lett. e) del comma 15 ter dell’articolo 173 del Tuir, le posizioni soggettive, ad eccezione di quelle che, per loro specifica natura, seguono le sorti di uno specifico elemento o di un insieme di essi, saranno quindi ripartite in base al rapporto tra il “il valore netto contabile delle attività o passività oggetto di scorporo e il valore del patrimonio netto contabile della scissa alla data di efficacia della scissione”.
Sulla composizione fiscale del patrimonio netto risulta invece confermato quello che era l’orientamento della dottrina, ovvero, per la società scissa, di mantenere immutato il regime fiscale delle riserve di patrimonio netto iscritte nell’ultimo bilancio. In linea con questa disposizione, non risulta infatti applicabile alla scissione mediante scorporo il comma 9 dell’articolo 173 del Tuir in merito alla necessaria ricostruzione proporzionale, nella beneficiaria, delle riserve in sospensione d’imposta le quali invece permangono interamente nella scissa.
Con riferimento alla beneficiaria, il patrimonio netto formatosi per effetto dell’operazione si qualifica come riserva di capitale ai fini fiscali, in applicazione del regime del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47 comma 5 del Tuir.
Oltre alla già citata non applicabilità delle normative relative al concambio e alle riserve in sospensione d’imposta, l’operazione vede anche l’esclusione dall’applicabilità del comma 7 e 10 del medesimo articolo in relazione, rispettivamente, alla retrodatazione degli effetti dell’atto, attuabile solo nel casi di scissione totale, e alla possibilità di riportare a nuovo le perdite fiscali nei limiti del patrimonio contabile (questo in considerazione dell’assenza, nella scissione mediante scorporo, di una società beneficiaria preesistente, tematica tuttavia su cui sono sorte diverse visioni nella dottrina in merito alla possibilità, o meno, di effettuare detta tipologia di scissione in favore, per l’appunto, di una beneficiaria preesistente).
Conclusione: un nuovo strumento per la riorganizzazione aziendale
Sulla base di queste disposizioni risultano quindi chiariti i principali dubbi circa la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, operazione che entra quindi a far parte, a pieno titolo, nel novero delle operazioni straordinarie attuabili a servizio di progetti di riorganizzazione d’impresa.
(Articolo scritto in collaborazione con la dott.ssa Asia Zaltron, collaboratore dello Studio Righini e Associati)