La scissione mediante scorporo è stata introdotta (art. 2506.1 c.c.) dal D.Lgs. n. 19/2023 e consiste in una speciale forma di scissione parziale, in cui le azioni/quote della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa anziché ai soci di questa.
Dal punto di vista contabile, differentemente da quanto avviene nella scissione, non si riduce il patrimonio netto della scissa, ma si verifica una sostituzione del patrimonio netto trasferito con una partecipazione nella società beneficiaria.
Differenza della scissione mediante scorporo rispetto al conferimento
Ancorché il risultato finale sia assimilabile al conferimento, la scissione mediante scorporo se ne distingue in quanto, mentre il conferimento è un’operazione realizzativa, di cui può essere beneficiaria anche una società già esistente, la scissione mediante scorporo è invece un’operazione meramente riorganizzativa che avviene in continuità giuridica senza emersione di plus/minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Ancorché la norma preveda che la beneficiaria debba essere una società neo-costituita, il consiglio notarile di Milano ritiene che l’operazione possa avvenire anche a favore di società preesistenti. A favore della medesima conclusione depone il decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di Irpef-Ires in corso di definitiva approvazione.
L’oggetto della scissione mediante scorporo
La scissione mediante scorporo può avere a oggetto sia un ramo d’azienda, eventualmente inclusivo di avviamento (non invece l’intero compendio aziendale in quanto la scissa dovrebbe “sopravvivere” all’operazione), sia singoli beni (ad esempio, un marchio o un singolo immobile), oltre che passività.
I possibili vantaggi dell’operazione
Lo scorporo di singoli beni (ad esempio, un immobile) realizzato tramite scissione con scorporo presenta indubbi vantaggi se paragonata alla medesima operazione attuata mediante conferimento sia sotto il profilo delle imposte dirette, non generandosi plusvalenze tassabili per effetto della neutralità fiscale, sia dal punto di vista delle imposte indirette, essendo la scissione un’operazione esclusa dall’Iva ed essendo le imposte d’atto sempre dovute in misura fissa.
Ulteriori vantaggi attengono al profilo procedurale, in quanto, non verificandosi alcun concambio, non devono essere indicati nel progetto di scissione il rapporto di cambio, la modalità di assegnazione delle azioni o quote della beneficiaria, e la data dalla quale le stesse partecipano agli utili.
Inoltre, non è richiesta la predisposizione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e di quella degli esperti (di regola previste nella scissione tradizionale), né la relazione di stima necessaria nel conferimento d’azienda o di singoli beni.
Ancora, a differenza della scissione tradizione, ai soci della scissa non spetta il diritto di recesso.
I possibili impieghi per la riorganizzazione aziendale
La scissione mediante scorporo rappresenta un valido strumento di pianificazione e riorganizzazione aziendale, potendo consentire ad esempio: di scorporare specifici rami aziendali suddividendo le varie attività svolte tra le differenti strutture societarie coinvolte (ad esempio, l’attività immobiliare dall’attività operativa, industriale e/o commerciale); nell’ambito di gruppi societari, di creare anelli intermedi della catena partecipativa per fini organizzativi e/o di segregazione.
In contesti di aziende “familiari”, la scissione mediante scorporo risulta idonea alla creazione di holding o sub-holding intermedie (ovvero alla “trasformazione” di una società operativa scissa in una holding di partecipazioni).
Occorre, comunque, sempre verificare che l’operazione non abbia natura “abusiva”.
Last but not least, aspetto rilevante per determinare la “convenienza” dell’operazione di scissione con scorporo rispetto al conferimento è quello della responsabilità per le passività fiscali. È noto infatti come, rispetto alla responsabilità solidale e illimitata tipica delle operazioni in continuità giuridica, il conferimento consenta la limitazione (temporale e quantitativa) della responsabilità fiscale (sussidiaria) del cessionario, nonché la possibilità di limitare detta responsabilità alle passività fiscali risultanti dal certificato (ex art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997).
I principali profili fiscali della scissione mediante scorporo
I profili fiscali sono contenuti nel decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di Irpef-Ires, approvato in via preliminare dal consiglio dei Ministri il 30 aprile scorso, il quale modifica l’art. 173 del Tuir in tema di scissione.
I tratti salienti dell’intervento di riforma sono:
- neutralità fiscale, al pari della scissione “tradizionale”;
- per effetto della neutralità, i beni trasferiti conservano presso la beneficiaria il valore fiscale che avevano presso la scissa e le partecipazioni della beneficiaria ricevute dalla scissa assumono il medesimo valore e in generale le caratteristiche “fiscali” dei beni trasferiti (ad esempio, anzianità di possesso e iscrizione in bilancio, rilevanti ai fini di altri regimi, ad esempio la participation exemption), secondo la disciplina articolata dettata dal Decreto nelle varie ipotesi in cui siano trasferiti rami d’azienda o partecipazioni con o senza requisiti per la participation exemption, ovvero oggetto di scorporo siano beni, attività e passività non costituenti un compendio aziendale;
- con riguardo agli asset fiscali (perdite pregresse, eccedenze Ace, eccedenze di interessi passivi e attivi e di Rol), questi sono ripartiti tra scissa e beneficiaria sulla base della rispettiva ripartizione del patrimonio netto contabile tra quello rimasto in capo alla scissa e quello corrispondente agli asset trasferiti (senza a tal fine considerare che il patrimonio netto della scissa non si riduce, in quanto quello trasferito è sostituito dalle partecipazioni della beneficiaria). Ciò fatta eccezione per i crediti d’imposta chiesti a rimborso e per le eccedenze d’imposta compensabili, di cui resta comunque titolare la scissa;
- per quanto concerne la stratificazione fiscale del patrimonio netto, questo resta inalterato presso la scissa (anche con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta), mentre l’incremento del patrimonio netto contabile della beneficiaria si qualifica fiscalmente come riserva di capitale, analogamente a quanto avviene in caso di apporto patrimoniale.
La costituzione di una subsidiary mediante scissione con scorporo
Da ultimo, una volta che il decreto sarà definitivamente approvato, sarà possibile per una società non residente trasformare una stabile organizzazione in Italia in una società italiana neocostituita (piuttosto che attraverso il conferimento della branch in una società italiana) mediante scissione con scorporo anziché mediante conferimento.
Il decreto prevede, infatti, per tale operazione la piena la neutralità fiscale, senza subordinare detto regime (come invece richiesto dall’Agenzia delle entrate nel caso di conferimento di branch) al fatto che le partecipazioni siano mantenute nel patrimonio di una stabile organizzazione in Italia.
(Articolo scritto in collaborazione con Sabrina Tronci, studio Di Tanno Associati)