È a rischio l’esenzione fiscale sulla pmi che passa in eredità?

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Ecco perché un’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, che risponde a un interpello su un caso di scuola, potrebbe mettere in pericolo il regime agevolato sulle quote di aziende cedute a figli o coniuge

Con la recente risposta ad interpello 552 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul regime di esenzione dall’imposta sulle donazioni previsto per il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni in società di capitali a favore del coniuge e dei discendenti.
La vicenda riguarda una complessa riorganizzazione societaria che si articola in un conferimento da parte di una persona fisica di una partecipazione non di controllo in una società operativa a favore di una holding unipersonale del conferente e la successiva donazione della totalità delle quote della holding a favore dei tre figli del donante in regime di comunione. Il contribuente si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate chiedendo conferma che la siffatta operazione potesse beneficiare del regime di esenzione, integrando i requisiti espressamente richiesti dall’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto legislativo 346/1990. Ovvero, il trasferimento a titolo gratuito di una partecipazione di controllo in una società di capitali ai discendenti e l’impegno di questi ultimi a mantenere tale controllo per almeno cinque anni.
Sebbene l’Agenzia delle Entrate rilevi correttamente che “l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo” specificando che tale controllo si riferisce al controllo di diritto e quindi della maggioranza di voti esercitabili (requisito pienamente soddisfatto), la risposta aggiunge un quid pluris rispetto al dato normativo richiedendo altresì che il trasferimento a titolo attribuisca ai beneficiari il controllo anche della società partecipata sottostante e della relativa azienda.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale interpretazione sarebbe in linea con la sentenza della Corte Costituzionale 120/2020 laddove si è affermato che la finalità perseguita dal regime di esenzione è quella di tutelare la continuità dell’attività produttiva. Su tali basi, l’Agenzia conclude che nel caso in esame non sarebbe possibile beneficiare dell’esenzione posto che l’unico asset della società oggetto di donazione era una partecipazione in una società operativa di cui l’istante non aveva, così come non avrebbero avuto i figli, il controllo.

Questa interpretazione restrittiva non è condivisibile. Innanzitutto, essa subordina l’applicazione del regime di esenzione all’esistenza di un requisito di cui non vi è traccia nella normativa di riferimento (ciò che è richiesto è esclusivamente il trasferimento di una partecipazione di controllo in una società di capitali, essendo invece omesso qualsiasi riferimento da parte del legislatore alla composizione dell’attivo patrimoniale della stessa società). Inoltre, la risposta è frutto di una lettura arbitraria della citata sentenza della Corte Costituzionale, la quale aveva a oggetto un tema del tutto diverso.

In quella sede, i giudici erano infatti stati chiamati a pronunciarsi (negandola) sulla possibilità di ampliare l’ambito applicativo del regime di esenzione ad una donazione intervenuta a favore del coniuge del donante prima che la Legge di Bilancio 2008 estendesse la portata del suddetto regime anche a quel caso. È evidente la differenza: la Corte Costituzionale ha negato l’estensione del perimetro applicativo del regime di esenzione a una fattispecie non prevista, mentre l’Agenzia delle Entrate mira a restringerne il campo di applicazione invocando un requisito assente nel dato normativo.

Ciò che più conta, la Corte Costituzionale esamina la ratio della Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle pmi e non si confronta con la lettera della norma che è inequivocabile. Peraltro, se si dovesse dare adeguata valenza alle affermazioni contenute nella sentenza, si dovrebbe altresì escludere il regime di esenzione per la donazione di partecipazioni in società che non siano piccole/medie imprese, travolgendo anche su questo punto quanto chiaramente scritto nella norma domestica che può legittimamente discostarsi, anche ampliandolo, dal contenuto della Raccomandazione.

di Paolo Ludovici

È socio di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici dal 2021 a seguito della fusione con L&P – Ludovici Piccone & Partners, studio da lui fondato nel 2014. È specializzato su tutte le aree del diritto tributario in particolare sui temi di pianificazione dei patrimoni personali e dei trust. Ricopre diversi ruoli di rilievo nell’ambito istituzionale della riforma fiscale nazionale e nel settore del private banking ed è membro di importanti organizzazioni professionali.

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