È stato appena approvato lo schema di decreto legislativo in attuazione della delega fiscale recante, tra le altre, disposizioni in materia di imposta sulle successioni, donazioni e trust.
Nel perseguire gli obiettivi di semplificazione, certezza del diritto e razionalizzazione del fisco, il governo ha attuato una serie di modifiche che incidono nel campo di:
- Trust
- Trasferimento di azienda
- Successioni
- Donazioni
- Liquidazione dell’imposta
Le misure in via di introduzione faciliteranno il passaggio generazionale, la pianificazione fiscale e la continuità nelle imprese familiari.
Imposta sulle successioni: cosa cambia?
Alla luce del documento di bozza del decreto, emerge che l’imposta sulle successioni e donazioni si applicherà non solo sulle successioni per cause di morte o per i trasferimenti a titolo gratuito ma anche ai trasferimenti legati al trust o ad altri vincoli di destinazione.
Donazioni estere: si applica la detrazione
Nel documento si precisa che sarà possibile applicare la detrazione delle imposte pagate all’estero in relazione alla stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi. (We Wealth si è occupato delle novità in materia di donazioni anche qui)
Liberalità indirette: cambia poco
Il testo provvisorio circolato prevede che l’accertamento delle liberalità indirette sarà consentito solo quando l’esistenza delle stesse proviene da dichiarazioni rese dall’interessato tramite procedure che servono per accertare i tributi. Viene quindi applicata l’aliquota nella misura dell’8%.
Per quanto invece concerne le liberalità d’uso si specifica che è prevista l’esclusione della tassazione.
(We Wealth si è occupato di donazioni di modico valore e liberalità indirette)
Trasferimenti attraverso trust: quando si paga l’imposta?
Come si ricava dal documento, sarà rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta il requisito di residenza.
Più in particolare, per quanto riguarda i trasferimenti da trust o da altri vincoli di destinazione l’imposta sarà dovuta per tutti i beni o diritti che entrano nella disponibilità dei beneficiari qualora il disponente sia residente nel territorio dello Stato al momento della separazione patrimoniale.
Qualora, invece, il disponente non fosse residente l’imposta è dovuta limitatamente a quei beni o diritti esistenti nel territorio dello Stato al momento del trasferimento a favore del beneficiario.
Come è specificato nella bozza del decreto, i trasferimenti attraverso trust scontano l’applicazione dell’imposta delle donazioni e successioni in quanto sono idonei a determinare un arricchimento gratuito a favore del beneficiario.
Le aliquote e le franchigie cambiano in relazione al rapporto tra disponente e beneficiario risultante al momento del conferimento o trasferimento o, ancora, risultante al momento dell’apertura della successione.
Verso una semplificazione dei passaggi generazionali?
Il disponente o, in caso di trust testamentario, il trustee possono optare per versare l’imposta in modo volontario e anticipato al momento del trasferimento dei beni o dell’apertura della successione.
L’imposta verrà versata e liquidata direttamente dal contribuente, non sarà quindi necessario l’avviso dell’Agenzia delle entrate.
Dopo che il contribuente avrà versato e liquidato autonomamente l’imposta dovuta, l’Agenzia potrà successivamente verificare la correttezza dei versamenti.
Patti di famiglia: trasferimenti più facili e esenti da imposta
La bozza di decreto mette in evidenza che non sono soggetti a imposta quei trasferimenti realizzati attraverso patto di famiglia a favore di coniuge o discendenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali o azioni.
In caso di quote sociali è necessario che il trasferimento determini l’assunzione del controllo, ai sensi dell’art. 2359 cc., o che le partecipazioni trasferite integrino il controllo già esistente.
Per quanto riguarda il trasferimento di rami d’azienda, o d’azienda, il beneficio dell’esclusione dell’imposta trova applicazione a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Lo stesso vale nel caso di trasferimento di quote sociali: la titolarità di queste deve essere detenuta per almeno 5 anni.
Dichiarazione di successione telematica
Si punta ad applicare in maniera estesa la dichiarazione di successione telematica. Con la dichiarazione telematica potranno essere liquidate le imposte di successione e quelle accessorie in un’unica soluzione.
Eccezione è fatta per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato: in questo caso la dichiarazione potrà essere spedita mediante raccomandata o mezzo equivalente.
Si tratta di una misura significativa, in quanto introdurre la dichiarazione precompilata per le successioni permetterà di alleggerire il carico documentale per gli eredi.
Addio all’imposta di bollo
Gli atti che prevedono l’imposta di bollo, ipotecaria e catastale saranno sostituiti da un tributo unico, eventualmente in misura fissa.