Coppie internazionali e regimi patrimoniali: perché il tema è complesso
L’Italia continua a essere meta di attrazione per stranieri, coppie con doppia cittadinanza e partner che dividono la vita tra più Paesi. Ne deriva una complessità nell’individuare il regime patrimoniale applicabile, con conseguenze pratiche rilevanti.
La risposta non è mai univoca: contano lo status della coppia (matrimonio, unione civile, convivenza), la data in cui il matrimonio o l’unione sono stati celebrati o registrati (per valutare quale normativa di riferimento è applicabile al caso di specie), le eventuali scelte di legge e la validità o il riconoscimento di prenup e accordi equivalenti nei diversi ordinamenti.
Matrimoni internazionali: quale legge regola i beni
Per le coppie sposate, nei Paesi che applicano il Regolamento (Ue) 2016/1103 è possibile scegliere la legge della residenza abituale o della cittadinanza di almeno uno dei coniugi. In assenza di scelta, prevale la prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, in subordine la cittadinanza comune e, in ultima battuta, il legame più stretto.
La legge così individuata si applica, in linea di principio, a tutti i beni ovunque situati (unità e universalità) e può essere anche la legge di uno Stato terzo. La scelta può operare con effetti retroattivi se espressamente pattuita e salva la tutela dei terzi.
La forma è scritta e, se richieste, formalità rafforzate del luogo di residenza sono determinanti per validità e opponibilità.
Unioni civili e legge applicabile al regime patrimoniale
Per le unioni civili registrate, il Regolamento (Ue) 2016/1104 indica come regola di default la legge dello Stato sotto la cui legge l’unione è costituita, fermo restando che i partner possono optare per una legge connessa (residenza abituale o cittadinanza di uno di loro, nonché la stessa legge di costituzione). Anche qui, forma scritta e, se richieste, formalità rafforzate del luogo di residenza sono determinanti per validità e opponibilità.
Convivenza internazionale: quali regole sui beni
Per i partner conviventi non esiste un’armonizzazione europea del “regime patrimoniale”. Occorre guardare alla legge del Paese con il legame più stretto con la vita di coppia.
In Italia, i contratti di convivenza possono disciplinare proprietà, contribuzione e attribuzioni, senza creare una comunione legale automatica; sono necessari atto con forma autenticata e registrazione anagrafica per l’opponibilità ai terzi.
Scelta della legge e trasferimento di residenza
La scelta di legge (professio iuris) richiede un accordo scritto, datato e sottoscritto, spesso in forma autentica. Oltre alla connessione tra legge scelta e coppia, è essenziale verificare opponibilità ai terzi, eventuale retroattività e limiti, nonché le regole imperative dei Paesi in cui si trovano beni o in cui la coppia intende trasferire la residenza.
Il trasferimento in Italia non cambia automaticamente la legge applicabile se questa è già determinata; può però rendere opportuno adeguare forma e pubblicità degli accordi e valutare una nuova scelta coerente con la nuova residenza.
Prenup e accordi prematrimoniali nelle coppie internazionali
I prenuptial agreement consentono di definire in anticipo il regime dei beni e, talvolta, profili economici in caso di crisi. In Italia l’orientamento tradizionale ne esclude la validità quando prevedono rinunce preventive all’assegno di divorzio o incidono su diritti indisponibili (art. 160 c.c.), ma la giurisprudenza recente ha aperto spazi circoscritti: sono ammesse intese “a latere” su specifiche attribuzioni proporzionate, se la crisi è un evento condizionale e non la causa dell’accordo.
Con la più recente Cassazione (21 luglio 2025, n. 20415) è stata ritenuta legittima la pattuizione con cui un coniuge riconosce un debito verso l’altro, con esigibilità sospesa alla separazione, nel rispetto dei limiti di legge.
Restano paletti chiari: niente rinuncia preventiva all’assegno di divorzio, necessarie piena disclosure, equilibrio sostanziale e tutela del contraente debole.
Prenup esteri: validità e riconoscimento in Italia
Quanto ai prenup formati all’estero, possono circolare in Italia se validi secondo la legge applicabile e compatibili con l’ordine pubblico internazionale. Occorre verificare con attenzione forma (di regola atto pubblico o scrittura autenticata), scelta di legge, contenuto delle clausole e opponibilità, sapendo che il riconoscimento resta da valutare caso per caso.
(Articolo tratto dal magazine n. 87 di febbraio 2026 di We Wealth)

