Rispetto al passato, la famiglia ha oramai assunto una peculiarità in parte diversa. La mancanza di pianificazione successoria potrebbe assumere un impatto certe volte anche critico, quando tale mancanza va a colpire famiglie che si considerano tali nel loro ambito, ma che agli occhi della legge invece non lo sono propriamente. Come le coppie di fatto; questo ritratto evidenzia come il concetto tradizionale di famiglia oggi lasci spazio sempre di più a un concetto di famiglia maturata, emancipata. Ci sono infatti coppie di fatto, cioè due soggetti che vivono tranquillamente la loro unione come se fossero sposati, ma per le quali tale vincolo non è contrattualizzato.
In effetti il matrimonio è un contratto che assegna ai coniugi, in ambito successorio, il diritto a ricevere l’eredità. A oggi il partner che può pretendere diritti successori è solo il coniuge, oppure il partner di unione civile, ovvero la coppia omosessuale che ha deciso di regolarizzare la propria unione recandosi al Comune. Le coppie di fatto non godono di nessun diritto successorio automatico. Quando questi soggetti decedono, in mancanza di una pianificazione successoria e di come una semplice polizza vita avrebbe comunque potuto fare la differenza, si lascia decidere allo Stato e non è detto che quanto decide la legge di default sia la scelta giusta.
Considerando che solo il 14% circa delle persone venute a mancare ha redatto testamento, ciò comporta che per il restante 86% delle persone si è aperta una successione legittima. Significa appunto che di default decide lo Stato. E spesso il patrimonio che cade in successione può comportare delle problematiche che non andrebbero sminuite e che potrebbero quindi determinare un rischio di impoverimento del patrimonio globale del cliente non indifferente e con delle tempistiche bibliche. Il fatto che una parte della liquidità sia, ad esempio, investita in una polizza vita comporta dei benefici non indifferenti.
La polizza vita viene liquidata immediatamente a favore dei beneficiari. Liquidazione immediata che avviene anche in presenza di contenziosi e quindi di blocco davanti a un tribunale. Tra gli effetti di una mancata pianificazione successoria, oltre alla divisione non equa e all’impatto sulla mancata fruibilità dei beni, troviamo pertanto anche il rischio contenzioso e, ancor più in presenza di soggetti non tutelati automaticamente dalla legge, bisogna considerare, appunto, anche la mancata tutela dei non eredi. Ogni cliente, in ambito successorio, può avere una vulnerabilità sicuramente diversa a seconda appunto della composizione familiare.
Le polizze vita nella tutela del patrimonio in ambito successorio hanno sovente un ruolo programmato e calcolato, e non solo quindi di ottimizzazione fiscale. Infatti, oltre alla gestione della liquidità per il tempo in cui il cliente è in vita, ai fini successori tale strumento possiede una serie importante di benefici che spesso vengono individuati nel conseguimento di un diritto proprio dei beneficiari. Per contro, la polizza vita non concorre a comporre l’asse ereditario e pertanto è subito liquidabile in caso di successione, senza seguire quindi le regole spesso complicate della successione, che sono caratteristica del restante patrimonio.
Altra particolarità è la segregazione patrimoniale in ambito successorio. Accettare infatti la polizza vita non vuol dire accettare in modo automatico anche un’eredità comprensiva, qualche volta, anche di debiti. Terzo aspetto è chiaro: la garanzia di riservatezza del beneficiario, ovvero la tutela della privacy, è sempre stata un punto di forza delle polizze vita.
In ultima analisi è rilevante l’aspetto fiscale: quindi polizza vita uguale a totale esenzione fiscale sulle imposte di successione e anche di impignorabilità e insequestrabilità. Un altro aspetto è che il beneficiario, al momento della liquidazione della polizza vita, acquisisce infatti un diritto come tale e non come erede. Tale effetto è reso edotto proprio dalle caratteristiche della polizza, che genera appunto un diritto proprio, quindi autonomo e non successorio. Di conseguenza, tutte le vicende successorie che potrebbero scaturire non vanno a impattare sulla liquidazione della polizza vita, che resta pertanto una vicenda distaccata.

