Gli accordi prematrimoniali in Italia sono ancora un tabù? La recente apertura della Cassazione segna una svolta importante per le coppie che vogliono pianificare in anticipo la gestione del patrimonio in caso di separazione o divorzio.
L’Italia e la statistica: l’aumento di separazioni, divorzi, nuovi legami
Matrimoni e separazioni in numeri
In un anno, in Italia si celebrano 185.000 matrimoni. Di questi, 45.000 sono matrimoni successivi al primo. Nello stesso periodo, si pronunciano 83.000 separazioni (e 80.000 divorzi).
Le statistiche confermano in altri termini non solo che il matrimonio è istituzione sempre meno stabile, ma anche che aumenta il numero di famiglie composte da almeno un coniuge che abbia alle spalle un precedente vincolo e/o in cui almeno uno dei coniugi abbia figli da un precedente matrimonio e/o obblighi di mantenimento di un precedente coniuge.
Famiglie allargate e necessità di pianificazione
Necessità e impegni, anche economico-finanziari, della famiglia cambiano. La convinzione e la consapevolezza della corrispondente necessità di proteggere il proprio patrimonio – asset strategico ovviamente fondamentale – dalle vicissitudini del rapporto coniugale crescono proporzionalmente. Complici probabilmente anche una serie di pellicole cinematografiche americane che narrano le alterne fortune e le traversie dei protagonisti, partner di coppie in crisi che negoziano i termini (economici in primis) della loro separazione oltre che la divisione dei beni materiali accumulati nel corso della vita comune.
L’esperienza estera: gli Usa, i premarital agreement (accordi prematrimoniali) e la commedia di settore
La cultura popolare e il cinema
Per l’alternanza di momenti di leggerezza (tipici della commedia) e di disincantata ironia che sfiora il cinismo (soprattutto nelle battute dei personaggi del mondo forense…) sono citazioni obbligatorie a favore dei cinefili – con cast peraltro ‘stellari’ – almeno Prima ti sposo, poi ti rovino (2003, con protagonisti George Clooney e Catherine Zeta-Jones) e La guerra dei Roses (1989, nel cast Michael Douglas e Danny De Vito sopra tutti). A proposito di quest’ultimo, per gli appassionati di lettura, è in libreria una nuova edizione del libro da cui il film è tratto (di Warren Adler, 1981), mentre è davvero prossima la proiezione sui grandi schermi del remake “I Roses”, con protagonisti Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.
Gli accordi prematrimoniali negli Usa
Abbandonando la divagazione metagiuridica, nell’ordinamento degli Usa i premarital agreements (accordi prematrimoniali) sono un normale contratto attraverso cui le parti possono stabilire ancor prima del matrimonio sia il loro (futuro) regime patrimoniale, sia le obbligazioni di mantenimento e/o le quote di spettanza nella suddivisione dei beni ed in generale del patrimonio familiare in caso di divorzio.
Non è così in Italia.
L’Italia, le norme imperative e il buon costume
Limiti tradizionali del diritto italiano sugli accordi prematrimoniali
L’opinione tradizionale vieta di derogare ai diritti e doveri che sorgono dal matrimonio.
Tradizionalmente, il diritto italiano ha opposto ad accordi di tal specie il limite inderogabile del contrasto con le norme imperative ed il buon costume: nessuno può stabilire di sottrarsi ad obbligazioni come quella di mantenimento dell’ex coniuge e – soprattutto – della prole.
Il codice civile e i doveri dei coniugi
Il codice civile, dal canto suo, nel trattare del regime patrimoniale della famiglia afferma chiaramente che gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (art. 160), tra cui quello per cui entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143).
I giudici di tutte le corti hanno dunque sempre considerato invalidi, per illiceità della causa, gli accordi con i quali i coniugi tentino di fissare in via preventiva, addirittura anche in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale in vista di un eventuale futuro divorzio.
L’evoluzione ermeneutica della Suprema Corte: prevedere si può, ma senza ledere i diritti inderogabili.
Diritti inderogabili vs disponibilità attenuata
Le nozioni di diritti inderogabili e buoni costumi si evolvono però nel tempo.
La Corte di Cassazione ha recepito tale evoluzione aprendo la strada ad alcune possibili, se pur ad oggi ancora limitate, applicazioni del diritto dei contratti al mondo della famiglia.
Così, da un lato il mantenimento della prole costituisce materia inderogabile e pertanto i coniugi non possono disporne senza l’intervento di un giudice la cui omologa costituisce presupposto indefettibile per la validità degli accordi relativi.
D’altro canto, si è invece sostenuto che le condizioni che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell’area dei diritti a cosiddetta “disponibilità attenuata”. Seguendo tale impostazione, i coniugi non potrebbero disporre solo della parte del contributo connotata da finalità assistenziale (dunque di rilievo economico usualmente più modesto) ma avrebbero la possibilità di negoziare contrattualmente la parte residua.
Applicazioni pratiche negli accordi patrimoniali
Sulla base di ciò, anche recentemente la Cassazione ha stabilito la validità del patto con cui due coniugi avevano previsto, per il caso di separazione, il riequilibrio di alcune obbligazioni sorte in ragione di immissioni di provvista per le spese della coppia effettuate da uno solo di essi.
La sentenza n. 20415 del 21 luglio 2025: una nuova apertura alla libertà dei coniugi di regolare i loro interessi?
Contenuto della sentenza
La Sentenza, n. 20415 del 21 luglio 2025, anche attraverso il richiamo a svariati precedenti giurisprudenziali, ha riconosciuto in particolare la perfetta liceità dell’accordo attraverso cui i coniugi avevano previsto il riconoscimento:
- (i) di un debito del marito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile di proprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobili registrati;
- (ii) della proprietà al marito di un’imbarcazione, un motociclo e degli arredi della casa familiare nonché di una somma di denaro.
Un tale accordo, si legge nella sentenza, è lecito e vincolante tutte le volte in cui esso sia espressione di una regolamentazione dell’assetto patrimoniale dei coniugi posta in essere in modo libero, ragionato ed equilibrato per il caso – evento futuro e incerto oggetto della relativa condizione sospensiva dell’efficacia dell’accordo – di scioglimento della comunione legale.
Implicazioni pratiche
Secondo la Corte di Cassazione, “infatti, pur essendo pacifico che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, non c’è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione all’evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale”.
Il necessario cambio di prospettiva: tutelarsi rende (più) liberi (anche di amare)
Accordi come strumento di tutela e non sfiducia
L’evoluzione ermeneutica della Corte di Cassazione costituisce un utile spunto per confermare la necessità di un cambio di prospettiva anche per i protagonisti della coppia: gli accordi tra coniugi sono da interpretarsi non come un atto di sfiducia nella solidità del legame, ma come una forma di tutela in grado di limitare i conflitti patrimoniali in caso di separazione e divorzio.
Regole chiare e predeterminate sugli aspetti divisori e patrimoniali, magari associate a strutture segregative più complesse nei casi in cui ciò può risultare opportuno, possono fare infatti la differenza in momenti che non riguardano solo sentimenti, ma anche rilevanti conseguenze economiche.
Servono regole fondamentali per accordi chiari e vincolanti
Regole fondamentali per raggiungere lo scopo:
- formalizzare l’accordo in modo chiaro, indicando ad esempio precisamente somme, beni coinvolti, eventuali condizioni ed evitando clausole generiche o ambigue;
- nei casi in cui ciò è opportuno, bilanciare l’esigenza di riservatezza con la necessità di pubblicità (per l’opponibilità ai terzi) e/o di una data certa o dell’attestazione di autenticità delle sottoscrizioni;
- rispettare il limite dei diritti indisponibili, evitando riferimenti a questioni – come il diritto agli alimenti o il mantenimento della prole – che rischierebbero di inficiare la validità dell’intero accordo;
Così facendo, la previsione di assetti economici equilibrati e la regolamentazione degli interessi in via trasparente e rispettosa della dignità dei coniugi può divenire un fondamentale supporto per la precostituzione di piani finanziari che tengano conto delle esigenze anche future di ciascuno dei coniugi.
Pianificazione e libertà
In modo più semplicistico ma forse efficace: l’amore rende (più) liberi, ma la pianificazione rende (più) liberi di amare.
