Convivenza di fatto: definizione e quadro normativo
La “convivenza di fatto” può essere definita, secondo il diritto italiano, come la situazione di due persone maggiorenni che coabitano stabilmente, unite da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o da unione civile.
La Legge n. 76/2016 disciplina i rapporti tra i conviventi e prevede i diritti riconosciuti durante e dopo la convivenza. Ai sensi dell’art. 1, comma 37, della Legge n. 76/2016, i conviventi di fatto rendono apposita “dichiarazione anagrafica” all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza, attestando la costituzione della convivenza ai fini anagrafici.
Convivenze dichiarate e non dichiarate: i due livelli di tutela
È quindi possibile individuare due “livelli” di convivenza di fatto:
- convivenze non dichiarate: convivenze che avrebbero i requisiti per la dichiarazione anagrafica, ma che non sono state dichiarate dai conviventi;
- convivenze dichiarate: convivenze di fatto per le quali è stata resa la dichiarazione anagrafica all’ufficiale d’anagrafe ai sensi dell’art. 1, comma 37, della Legge n. 76/2016.
L’ordinamento italiano riconosce ai conviventi dichiarati alcuni particolari diritti.
La legge non equipara la convivenza al matrimonio, ma attribuisce una cornice giuridica essenziale che l’ordinamento utilizza anche ai fini dell’accesso a specifiche tutele, tra cui quelle connesse all’assistenza e alla cura.
Il congedo straordinario per l’assistenza al familiare disabile
Il congedo straordinario, disciplinato dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, consente al lavoratore di astenersi fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere un familiare con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, percependo un’indennità commisurata all’ultima retribuzione e con copertura contributiva figurativa.
Storicamente, l’accesso al congedo era organizzato secondo un ordine di priorità tra i possibili beneficiari e richiedeva il requisito della convivenza con la persona assistita.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2022
Con il d.lgs. n. 105/2022 il legislatore ha aggiornato la disciplina, valorizzando la realtà delle reti di cura e includendo espressamente il convivente di fatto tra i soggetti legittimati, in coerenza con l’obiettivo di assicurare continuità di assistenza nell’ambito della comunità di vita della persona con disabilità.
Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione rimettente, il mutato quadro normativo non consentirebbe l’”interpretazione evolutiva” della disposizione nel testo anteriore alla riforma “sì da ritenerla comprensiva dell’equiparazione del convivente di fatto […] fin da epoca antecedente alla sopravvenuta modifica”.
È stata quindi sollevata questione di legittimità relativamente alla formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo numero 105 del 2022.
La decisione della Corte costituzionale: sentenza n. 197/2025
Con la sentenza n. 197, depositata il 23 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.
La Corte ha rilevato che “La disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento del diritto al congedo straordinario di cui si tratta comporta, pertanto, la violazione, a un tempo, dell’art. 3 Cost., per la descritta irragionevolezza della disposizione censurata, e degli artt. 2 e 32 Cost. per il vulnus al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, dovendosi ribadire che tale diritto, «ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”.
Convivenze di fatto come formazioni sociali tutelate dalla Costituzione
Nell’ambito della sentenza la Corte ha ribadito che, a differenza del matrimonio, tutelato direttamente dall’art. 29 Cost., le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità.
Una svolta nel riconoscimento dei diritti dei conviventi
Con la sentenza n. 197/2025 la Consulta consolida un percorso di progressiva attenzione alla realtà delle convivenze, mettendo al centro l’effettività della cura nella comunità affettiva sempre precisando che è richiesto un rigoroso accertamento dell’effettiva sussistenza di una convivenza di fatto.

