L’interazione tra matrimonio e protezione patrimoniale ha da sempre rappresentato, soprattutto nelle sue declinazioni patologiche, un terreno di acceso confronto dottrinale e giurisprudenziale, quando non addirittura “etico”. Accanto alla ragionevole necessità di proteggere il coniuge patrimonialmente più debole, si sono evocati scenari di incombente pericolo sul patrimonio, mettendo in discussione l’opportunità stessa del vincolo matrimoniale.
Sulla scorta, poi, di matrimoni assurti agli onori della cronaca nei loro esiti patologici, si è richiamata l’esperienza di ordinamenti che consentono di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, auspicandone l’applicazione anche in Italia.
Ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale in materia di accordi patrimoniali derivanti dal matrimonio, traendo spunto dagli ultimi approdi e sfatando alcuni miti, significa descrivere lo stato dell’arte e mostrare come sia oggi sempre più possibile disciplinare con buoni risultati la dinamica tra matrimonio e patrimonio.
La riforma del 1975: tutela del coniuge debole e limiti all’autonomia patrimoniale
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sancito quale regime patrimoniale ordinario la comunione dei beni, a chiara tutela del coniuge più debole. In questo modo si è accreditata una concezione “pubblicistica” del matrimonio, con l’affermazione del carattere indisponibile dei relativi diritti e situazioni giuridiche.
Non sorprende, quindi, che la posizione della giurisprudenza rispetto all’autonomia contrattuale dei coniugi nella disciplina dei propri rapporti patrimoniali sia sempre stata restrittiva. Il contesto, nel tempo, non è cambiato: gli accordi patrimoniali contratti prima o durante il matrimonio sull’assetto economico successivo allo scioglimento del vincolo continuano ad essere considerati nulli, poiché lesivi di diritti indisponibili.
La svolta giurisprudenziale: verso un nuovo equilibrio tra matrimonio e patrimonio
Negli ultimi anni, tuttavia, la giurisprudenza si è mostrata sempre più aperta a considerare il matrimonio un “fatto privato” dei coniugi e, come tale, più liberamente disciplinabile.
La Cassazione, in particolare, ha gradualmente valorizzato l’autonomia contrattuale familiare, anche sulla scorta di suggestioni internazionali e delle iniziative di coniugi intenzionati a regolare i propri rapporti. Nelle pronunce più recenti è evidente il tentativo di bilanciare il profilo pubblicistico del matrimonio con quello privatistico, con soluzioni giuridiche sempre più raffinate e sostenibili.
Emblematica è la decisione della Suprema Corte del luglio scorso, che ha riconosciuto la validità di un accordo tra coniugi volto a disciplinare i rapporti patrimoniali interni, con eque e reciproche concessioni, e subordinato alla crisi matrimoniale come condizione sospensiva. Si trattava, dunque, di un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, dal momento che il fallimento del matrimonio non costituiva la causa genetica dell’accordo, bensì un mero evento condizionale. Pur restando fermo l’obbligo di contribuzione reciproca in base a mezzi e capacità, sono stati così considerati validi e meritevoli di tutela gli accordi patrimoniali subordinati al fallimento del matrimonio.
Strumenti giuridici per la tutela patrimoniale dei coniugi: prospettive operative
Per dare sostanza alla crescente possibilità di disciplinare con buoni risultati la dinamica tra matrimonio e patrimonio, è necessario adottare un approccio onnicomprensivo ma attento alle caratteristiche specifiche di ogni singola situazione.
Prendendo le mosse da una mappatura accurata di famiglia e patrimonio, questa evoluzione giurisprudenziale va inserita nel più ampio contesto degli strumenti giuridici disponibili.
L’ordinamento offre oggi soluzioni molteplici e sofisticate, dalla disciplina dei trust alla diffusione del patto di famiglia, fino agli strumenti societari utilizzati anche in ambito familiare.
Dal 2006, in particolare, il patto di famiglia ha colmato un vuoto nell’impresa familiare italiana, agevolando il passaggio generazionale e contribuendo a regolare rapporti patrimoniali tra i coniugi. Accanto a questo, anche la società semplice e la grande autonomia statutaria riconosciuta ai soci familiari hanno ampliato le opportunità di regolamentazione.
Conclusione: la centralità del caso concreto
Nella varietà degli strumenti e nella loro costante evoluzione, l’adesione al caso concreto rappresenta sempre la chiave di una strategia efficace. Parafrasando Tolstoj, se tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro, ogni famiglia infelice – o in potenziale crisi – lo è a modo suo.
(Articolo scritto da Leo De Rosa – fondatore e managing partner, studio legale e tributario Russo De Rosa Associati – pubblicato sul magazine n. 83 di ottobre 2025)

