Il testamento orale, tecnicamente detto nuncupativo, è nullo o, per alcuni, addirittura inesistente, salvo in particolari casi, ossia quando integra i presupposti di un testamento speciale che sostanzialmente deve considerarsi una sottospecie del testamento pubblico, ossia quel testamento ricevuto da notaio alla presenza di testimoni.
Esiste, infatti, una particolare forma di testamento, quale quella prevista dall’art. 609 c.c., il quale dispone che “quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni”.
Che il coronavirus sia da considerarsi malattia contagiosa, non sembra mettersi in dubbio, almeno per come viene oggi descritto, tuttavia, la validità del testamento orale deve seguire la forma sia per come dev’essere ricevuto, sia e soprattutto in presenza di chi può riceverlo, oltretutto necessariamente alla presenza di due testimoni che abbiano compiuto 16 anni, e non certo quindi ricevuto dall’infermiere o medico, seppur in casi gravi di malattia contagiosa; senza considerare che dev’essere sottoscritto, ovvero, in mancanza, specificarne le ragioni dell’impossibilità a causa proprio della malattia contagiosa. In questo caso, dovrà essere indicato il motivo ostativo, perché diversamente il testamento dovrà considerarsi nullo.
Decorsi tre mesi dalla redazione, il testamento perde ogni efficacia.
La giurispridenza (Cass. civ. Sez. III, 11/07/1996, n. 6313), tuttavia, sembra poter offrire una soluzione per salvare anche il testamento orale nell’interpretare l’art. 590 c.c. (il quale prevede la possibilità di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi), per derivarne che il testamento cosiddetto nuncupativo, potrebbe essere convalidato. ‘interpretazione rigorosa tendeva a escludere tale possibilità di convalida sul presupposto che solo il testamento nullo per vizio di forma poteva beneficiare di tale sanatoria, mentre ciò non poteva verificarsi per un testamento inesistente per mancanza assoluta della forma scritta, quale potrebbe definirsi quello orale.
Tale orientamento particolarmente rigido, tuttavia, è risultato nel tempo superato alla luce del fatto che un testamento orale non può ritenersi inesistente quando si accerti nella realtà fattuale che il testatore abbia disposto delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte.
Tale ricognizione postuma potrebbe quindi avvenire per atto notarile, essendo anche di competenza del notaio, oltre che dell’autorità giudiziaria, confermare ex art. 590 c.c. un testamento nullo, in base alle dichiarazioni rese dalle parti che confermeranno il testamento orale, procedendo all’effettiva formalizzazione della effettiva volontà del testatore.
Lo stesso ragionamento potrebbe farsi a maggior ragione per il testamento informatico, visto che, per esempio, un documento potrebbe essere sottoscritto digitalmente anche attraverso l’uso di qualsiasi dispositivo e, per quanto nullo come testamento, non potrà negarsi la provenienza dal suo sottoscrittore.
Pare quindi che alla domanda posta nel titolo di questo articolo, possa darsi risposta affermativa se la volontà e la provenienza al testatore risulti chiara e precisa, ma ciò farebbe auspicare un intervento legislativo per allargare la validità dei testamenti, in particolare speciali, oltre che ricevuti in condizioni straordinarie, anche formulati con mezzi più moderni (tipo quelli informatici) che garantiscono comunque la provenienza e la chiarezza di contenuto come ultime volontà del testatore stesso, anche seguendo forme meno rigide, ma comunque garantiste per il testatore stesso, al cospetto di una convalida ex post a opera degli eredi.