Quando ci si riferisce alla pensione di invalidità è molto facile cadere nella confusione: non solo perché, spesso, con termini simili, ci si riferisce a cose molto diverse, ma anche per via delle diverse voci da tenere in considerazione, tra assegni, requisiti, percentuali, e così via.
Per questa ragione occorre provare a fare chiarezza e delineare le finalità delle diverse prestazioni erogabili in ipotesi di invalidità o inabilità.
Nel nostro ordinamento, infatti, esistono almeno tre diverse prestazioni che operano in questi casi:
- Assegno ordinario di invalidità
- Pensione di inabilità lavorativa
- Pensione di invalidità civile.
Per quanto tutte e tre queste prestazioni siano erogate dall’Inps, esse rispondono a criteri diversi.
Assegno (ordinario) di invalidità
Chiariamo subito che questo tipo di prestazione è rivolta a coloro che possono effettuare attività lavorativa almeno in parte.
Il destinatario di questo assegno, dunque, ha, per quanto in modo ridotto, una capacità lavorativa autonoma che gli consente di svolgere la sua mansione.
Questa tipologia di assegno è rivolta a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta di almeno un terzo, per via di infermità mentale o fisica.
L’assegno si rivolge ai lavoratori autonomi, agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori dipendenti.
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata (e accolta) la domanda.
Se il lavoratore che lo richiede e lo ottiene svolge anche attività lavorativa l’assegno (che ha validità triennale) può subire una riduzione parziale.
Al raggiungimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.
Per poter inoltrare la domanda è necessario:
- Dimostrare la compromissione della propria capacità lavorativa (ridotta di un terzo)
- Aver maturato almeno 5 anni di assicurazione e 260 contributi settimanali
Pensione di inabilità lavorativa
A differenza della precedente misura, questa è rivolta a coloro che non conservano alcuna capacità lavorativa, neppure in forma ridotta, e non è compatibile con alcuna attività lavorativa.
È quindi rivolta a coloro che sono considerati come totalmente inabili, in modo permanente, allo svolgimento di qualsiasi tipo di lavoro.
Questa tipologia di prestazione, rivolta ai dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata, è riconosciuta dopo l’esame svolto dall’apposita commissione medica legale dell’Inps, alla presenza, inoltre di almeno 260 contributi settimanali, corrispondenti a 5 anni di contribuzione, di cui 156, pari a tre anni, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Pensione di invalidità civile
Questa misura è rivolta a coloro che non sempre hanno un passato contributivo, vale a dire a coloro che a causa di una malattia grave o un’inabilità non hanno necessariamente svolto in precedenza attività lavorativa e, dunque, non hanno contributi.
Proprio perché è rivolta a coloro che non hanno mai lavorato, per l’ottenimento di questa tipologia di pensione conta il grado di invalidità e il reddito personale.
La pensione di invalidità civile è riconosciuta a chi ha un’invalidità totale (100%) e permanente, mentre l’assegno mensile di assistenza spetta con invalidità dal 74% al 99%.
Il beneficio pensionistico è corrisposto in tredici mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a coloro che, in quanto totalmente inabili o invalidi, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni di età.
I requisiti per ottenere questa prestazione sono
• dimostrazione dell’inabilità totale e permanente
• reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2024: 19.461,12 euro);
• età compresa tra i 18 e i 67 anni;
• cittadinanza italiana; iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari; permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini stranieri extracomunitari
• residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione non è reversibile ai superstiti.
La sentenza n. 94/2025 della Corte costituzionale
Con questa importante pronuncia la Corte Costituzionale interviene in materia previdenziale, segnando un punto di svolta in punto di assegno ordinario di invalidità.
Infatti, la Corte ha stabilito che anche coloro che ricevono un assegno ordinario di invalidità, su base interamente contributiva, quindi unicamente calcolato sui contributi versati, hanno diritto all’integrazione del minimo: al pari di come già avviene per gli assegni calcolati con il sistema misto o retributivo.
Con questa pronuncia, che ha effetti solo per il futuro, la Corte riconosce all’assegno ordinario di invalidità natura mista, valido sia ai fini assistenziali che previdenziali. Dunque, non unicamente soggiacente al metodo contributivo.
Alla luce di questa sentenza l’Inps dovrebbe quindi riconoscere l’integrazione del minimo per gli assegni ordinari di invalidità.
Come presentare la domanda
Tutte e tre le diverse prestazioni possono essere richieste online attraverso il portale Inps tramite SPID/CNS/CIE, oppure con il supporto di un patronato. In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi a un patronato o a un CAF.

