Il conto corrente cointestato è uno strumento di ampia diffusione, apprezzato per la sua praticità nella gestione condivisa del denaro, specialmente all’interno del nucleo familiare. Esso consente a più persone di essere titolari dello stesso conto e, se concordato con la banca, permette a ciascun intestatario di effettuare operazioni disgiuntamente. E invero, la facoltà di compiere operazioni separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali.
La scomparsa di uno dei cointestatari solleva tuttavia quesiti circa il destino del saldo attivo e la sua inclusione nella massa ereditaria.
Conto corrente cointestato: come funziona la presunzione di contitolarità
Ai sensi dell’art. 1854 c.c., “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Tale norma regola però i rapporti esterni con la banca.
I rapporti interni tra cointestatari sono invece disciplinati dall’art. 1298, comma 2, c.c., che stabilisce una presunzione di contitolarità in parti uguali.
Si tratta di una presunzione legale iuris tantum, “poiché dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari” (Cass. n. 27069/2022).
Donazione indiretta e animus donandi: quando la cointestazione non basta
Una volta superata la presunzione di proprietà comune delle somme presenti sul conto, è necessario valutare se la cointestazione configuri una donazione indiretta a favore del cointestatario che non ha contribuito con proprie risorse.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “la possibilità che costituisca donazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari – è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. n. 26983/2008).
La Cassazione: quando le somme entrano nell’asse ereditario
È esattamente su questo profilo che si è pronunciata l’ordinanza Cass. Sez. II Civ. n. 5009 del 5 marzo 2026, relativa alla successione ab intestato di un soggetto deceduto nel 2010. Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo aveva accertato che le somme depositate sui conti cointestati appartenevano in via esclusiva al de cuius, valorizzando la documentazione contabile e “il confronto fra la condizione economica del de cuius, titolare di un discreto patrimonio immobiliare, e la condizione della sorella, che era nullatenente”.
La Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile la deduzione circa l’esistenza di una donazione indiretta, svolta per la prima volta in grado d’appello, poiché ampliava il thema decidendum in violazione dell’art. 345 c.p.c.
La Cassazione ha confermato, precisando che “comunque, e nel merito, non era stata offerta alcuna prova dell’animus donandi che doveva accompagnare la cointestazione”. Il principio è chiaro: in assenza di prova specifica dell’intento liberale, la cointestazione resta assoggettata alla presunzione di contitolarità paritaria ex art. 1298 c.c., con conseguente inclusione della quota del defunto nella massa ereditaria.
(Articolo tratto dal magazine We Wealth n. 92 di luglio-agosto2026)

