Un azionariato coeso e capace di esprimere una maggioranza solida costituisce un presupposto essenziale per lo sviluppo di società e imprese. Ciò vale ancor più quando si tratta di imprese di famiglia, in cui tra i familiari/soci possono crearsi fratture profonde quando gli interessi economici si intersecano coi rapporti affettivi. In questo contesto, il patto di famiglia rappresenta uno strumento chiave per governare il passaggio generazionale, evitando tensioni e garantendo continuità all’impresa.Il passaggio del testimone non può dunque essere improvviso né improvvisato: va predisposto per tempo, affinato, spesso testato per colmare l’inevitabile scossone derivante dall’avvicendamento tra le generazioni.
Patti successori e limiti legali
Tuttavia, i patti successori sono vietati (non si può disporre dei diritti relativi alla propria successione prima che essa si apra) e si devono rispettare i diritti dei legittimari, coloro ai quali la legge riserva una quota (spesso rilevante) dell’eredità.
Un esempio pratico di eredità e quote societarie
In termini pratici, si consideri la famiglia “tipo”: due coniugi e due figli.
Quando uno dei coniugi viene a mancare tre quote, ciascuna del 25%, del suo patrimonio (aumentato delle donazioni disposte in vita) sono riservate ai figli e all’altro coniuge, per un totale del 75%.
Anche supponendo che, attraverso un testamento, tutto il residuo 25% (c.d. quota disponibile) sia attribuito ad uno dei figli, questi non riceverà che il 50% di tale patrimonio.
Se ciò si riflette sulle partecipazioni societarie, è facile immaginare le conseguenze: in una ovvia situazione di tensione delle dinamiche nei rapporti tra i familiari il “preferito” comunque non arriverebbe alla maggioranza e dunque al governo dell’impresa.
Il rischio di stallo – e di ripercussioni sul patrimonio aziendale – diviene alto.
L’imprenditore e la famiglia possono però giocare d’anticipo.
Patto di famiglia: come superare il divieto di patti successori
Cos’è il patto di famiglia
Il patto di famiglia rende legittimi gli accordi in merito alla successione dell’imprenditore e del titolare delle partecipazioni societarie, permettendo in via contrattuale il trasferimento di azienda e/o partecipazioni societarie ad uno o più discendenti determinati senza violare il divieto dei patti successori e/o i diritti dei legittimari.
Chi deve partecipare al patto
Requisito fondamentale perché ciò possa accadere è che partecipino al relativo contratto tutti coloro che sarebbero qualificati legittimari se al momento del patto si aprisse la successione dell’imprenditore.
Lo scopo è chiaro: fare emergere gli eventuali contrasti perché essi siano composti in maniera condivisa, quando l’imprenditore è ancora sul ponte di comando e ha dunque la possibilità, con la sua influenza, di valutare e adattare le previsioni del patto alle esigenze emerse, oltre che di farsi mediatore e risolutore in relazione ai potenziali conflitti.
Liquidazione dei legittimari
È poi previsto:
- (i) da un lato, che gli assegnatari dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie liquidino gli altri legittimari con il pagamento di una somma corrispondente al valore della quota di legittima che sarebbe loro spettata ove la successione dell’imprenditore si fosse aperta al momento della stipula;
- (ii) dall’altro, che i legittimari partecipanti all’atto possano comunque rinunciare a tale liquidazione.
Patto di famiglia e divieto di patti successori
È l’espressione più evidente di una rivoluzione copernicana rispetto al divieto di patti successori, in tutte le loro forme.
L’ordinamento dà difatti la possibilità:
- (i) all’imprenditore, di incardinare la sua successione prima che questa si sia aperta, superando il divieto di patto successorio istitutivo;
- (ii) ai successori, di negoziare di fatto i loro diritti derivanti da tale successione non ancora aperta, così superandosi il divieto di patto successorio dispositivo;
- (iii) sempre ai successori (nella prassi, comunemente, al coniuge), di rinunciare ai diritti che gli spetterebbero in ragione di una successione che ancora non si è aperta (così superandosi il divieto di patti successori rinunciativi).
Vantaggi del patto di famiglia
Il legislatore ha concesso alla famiglia che stipula il suo patto ulteriori vantaggi al fine di garantire la stabilità del passaggio generazionale.
Legittimari sopravvenuti
In primo luogo, la possibilità di liquidare secondo i termini del patto di famiglia anche i legittimari sopravvenuti (coniuge o discendenti che siano e) che non abbiano partecipato al contratto. La circostanza non è da sottovalutare, considerando il carattere sempre più allargato delle famiglie: mediante la liquidazione, l’eventuale sopravvenienza di legittimari non potrà mettere in discussione il passaggio generazionale dell’azienda né intaccarne la governance.
Tempi ridotti per l’annullamento
Inoltre, si prescrive in un anno (anziché negli ordinari cinque) l’azione attraverso cui uno dei contraenti può chiedere che il patto sia annullato per vizio del consenso, lamentando che quest’ultimo sia stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo degli altri partecipanti al patto.
Il diritto di recesso e lo scioglimento
Infine, il paracadute. Il patto potrà sempre essere sciolto col consenso di tutti qualora i mutati assetti della famiglia lo consiglino. Inoltre, il disponente potrà sempre riservarsi il diritto di recesso dal patto, per un tempo determinato o indeterminato.
Nella pratica, questo comporta la possibilità sia di porre rimedio nel caso in cui il passaggio del testimone di rivelasse fallimentare, sia di far valere il diritto di recesso come elemento dissuasivo in caso di contrasti.
È difatti facile immaginare che lo spauracchio degli effetti restitutori conseguenti al recesso (e dunque allo scioglimento del patto per volontà del disponente) possa divenire, per tutti i partecipanti ed a vario titolo, un elemento meritevole di attenta valutazione nel soppesare la convenienza e la gestione degli eventuali conflitti.
Patto di famiglia e imposte sulle donazioni
La Cassazione aveva inizialmente riconosciuto che il patto di famiglia è soggetto all’imposta sulle donazioni da applicarsi secondo franchigie e aliquote derivanti dai rapporti
- (i) tra disponente e beneficiario dell’azienda, circa il trasferimento di questa
- (ii) tra assegnatario dell’azienda e gli altri partecipanti, per le liquidazioni in compensazione.
Nel caso più comune, dunque: al trasferimento d’azienda si applicavano aliquote e franchigie previste per le donazioni tra genitore/disponente e figlio/beneficiario; alle compensazioni tra beneficiari e non beneficiari, quelle previste per le donazioni tra fratelli.
Le novità fiscali 2025 sul patto di famiglia
Oggi, la recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 14 febbraio 2025 si è adeguata ad un indirizzo più recente della Cassazione e ha riconosciuto che anche la liquidazione del conguaglio, ai fini fiscali, è liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.
Dunque: a tutte le disposizioni previste dal patto di famiglia si applicano le franchigie e le aliquote previste per le donazioni verso i discendenti (o tra coniugi).
Il che risulta assolutamente vantaggioso per gli stipulanti. Nell’attuale sistema impositivo, infatti, il coniuge e ciascun figlio godono di una franchigia di 1.000.000 di euro: oltre l’aliquota dell’imposta è del 4%. Il risparmio è netto: nei rapporti tra fratelli la franchigia è di soli 100.000 euro e l’aliquota sale al 6%. Andando oltre, l’aliquota sale all’8% senza alcuna franchigia.
Esenzioni fiscali e benefici a lungo termine
Infine, è possibile rendere esenti dall’imposta i trasferimenti di rami d’azienda, quote sociali, azioni in favore dei discendenti e del coniuge, anche quando effettuati mediante patto di famiglia. Allo scopo, tra l’altro, i beneficiari devono proseguire l’attività e/o mantenere le partecipazioni di controllo per almeno cinque anni (il che, peraltro, è indiretta maggior garanzia della serietà del loro impegno).
Conclusione
Il patto di famiglia si conferma dunque strumento utile non solo per tutelare gli equilibri tra i familiari e la governance aziendale, ma anche potenzialmente conveniente sotto il profilo fiscale.
