Le problematiche che ci si trova ad affrontare rientrano in un range molto ampio e vanno dalle difficoltà temporanee, ad esempio per l’età troppo giovane dei futuri eredi, a quelle delle disabilità più gravi, passando per situazioni intermedie dovute ad esempio a situazioni di fragilità psicologica, influenzabilità, prodigalità, dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti, soggetti dediti al gioco d’azzardo, ecc. Le grandi differenze che sussistono tra tali situazioni richiedono di adottare soluzioni differenziate e modellate su misura per lo specifico caso.
Occorre in particolare valutare con attenzione sia l’arco temporale per il quale apprestare strumenti di tutela, sia la maggiore o minore ampiezza che si ritiene opportuno lasciare alla autonoma capacità negoziale del successore interessato dalla “debolezza”.
In altri casi può essere ritenuto opportuno limitare solo parzialmente la capacità gestoria dell’erede, il quale ad esempio è ritenuto capace di gestire le problematiche della quotidianità ma che, essendo un soggetto influenzabile o prodigo, è opportuno che non possa disporre per intero del patrimonio a lui destinato. In questi casi la soluzione va ricercata in strumenti che, mentre da un lato affidano a terzi la gestione straordinaria del patrimonio, dall’altra consentono all’erede di ricevere una rendita periodica con la quale possa fare fronte alle sue ordinarie esigenze di vita.
L’ordinamento mette a disposizione molteplici strumenti da utilizzare in via graduata per far fronte a tali problematiche, che si ripete sono caratterizzate da un range di situazioni estremamente ampio e variegato.
Da un lato vi sono gli strumenti del “dopo di noi”, previsti dalla legge n. 112/2016 emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei genitori/familiari.
Dall’altra vi sono gli istituti dell’amministratore di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione, da utilizzare in maniera graduata a seconda del grado di incapacità dell’erede.
Inoltre, per le situazioni meno complesse, sono utilizzabili gli strumenti del diritto societario, adeguatamente modellati.
La società semplice, le holding, i diritti particolari delle azioni o delle quote, il trust, il contratto di affidamento fiduciario, le polizze assicurative e i patrimoni destinati sono gli strumenti giuridici che meglio si prestano a essere utilizzati per tutelare il passaggio del patrimonio in sede successoria a favore di soggetti deboli, sia che la loro debolezza sia meramente temporanea sia che sia destinata a permanere nel tempo. Le modalità di utilizzo di ciascuno di tali strumenti e la parte, più o meno ampia, del patrimonio da veicolare per il tramite degli stessi deve essere oggetto di specifica analisi caso per caso con il supporto di un consulente specializzato.
Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati