Novità sui trust: cosa cambia per il passaggio generazionale

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Alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare 34/E/2022, come si posiziona il trust in ottica di pianificazione del passaggio generazionale d’impresa?

Indice

Dopo un’attesa durata circa 14 mesi dalla pubblicazione (l’11 agosto 2021) della bozza di circolare avente a oggetto la disciplina fiscale del trust nonché gli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle entrate ne ha finalmente reso pubblica la “versione definitiva”, lo scorso 20 ottobre 2022. Rispetto ai chiarimenti forniti è di sicuro interesse una valutazione – sotto un profilo fiscale – in merito alla possibilità di utilizzare (ancora) il trust come strumento giuridico attraverso cui eseguire il passaggio generazionale d’impresa.

Cosa prevede il comma 4-ter, dell’art. 3 del Dpr 346/1990?

Il legislatore nazionale, adeguandosi alle raccomandazioni di matrice europea, ha inserito nell’art. 3 del Dpr 346/1990, il comma 4-ter, il quale ha previsto, al rispetto di specifiche condizioni, la possibilità di trasferire a discendenti e coniuge, in esenzione da imposta sulle successioni e donazioni, aziende, quote sociali e azioni possedute dal donante/de cuius.

In sintesi, le condizioni che devono essere integrate sono le seguenti:

  • nell’ipotesi di trasferimento di aziende e quote di partecipazione in società di persone, che il beneficiario del trasferimento prosegua nell’attività d’impresa per un quinquennio dalla data del trasferimento;
  • nell’ipotesi di trasferimento di quote di società di capitali, che il trasferimento (a) riguardi quote/azioni che consentano al beneficiario del trasferimento di acquisire o integrare il controllo di diritto (“50%+1”) della società e che comunque (b) il beneficiario del trasferimento prosegua nell’attività d’impresa per un quinquennio dalla data del trasferimento.

Le pronunce dell’Agenzia delle entrate

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione 110/E/2009, al rispetto delle suindicate condizioni (declinate poi nei “meccanismi” operativi del trust), è possibile fruire dell’agevolazione in commento anche nell’ipotesi in cui il trasferimento delle azioni, quote sociali e azioni avvenga “attraverso” l’istituto del trust.   

L’Agenzia delle entrate, proprio attraverso la Circolare 34/E/2022 pubblicata il 20 ottobre 2022, adeguandosi a un ormai consolidato orientamento dei giudici di legittimità, ha chiarito che il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni rispetto all’istituto del trust è “innescato” – salvo specifici (e, a pare di chi scrive, discutibili) casi – dall’assegnazione dei beni in trust in favore dei beneficiari (cfr. §4.4.3 della citata Circolare 34/E/2022). Pertanto, la spettanza di eventuali agevolazioni, come nel caso di quella prevista dall’art. 3, comma 4-ter Dpr 346/1990, dovrà essere valutata proprio al momento dell’assegnazione, ad esempio, delle partecipazioni sociali, in favore dei beneficiari.

Trattasi di un importante cambio di rotta.  Si consideri, infatti, che l’Agenzia delle entrate, prima della pubblicazione della Circolare (rectius, della bozza di circolare) in commento, si era sempre espressa nel senso che “l’innesco”, per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, fosse rappresentato non dalla devoluzione dei beni in trust in favore dei beneficiari, ma bensì (in senso diametralmente opposto) dall’attribuzione dei beni in trust da parte del disponente (sul punto, si precisa che il “cambio di rotta” da parte dell’Agenzia era già evidente nei contenuti delle recenti risposte ad interpello 351 e 352 del 2022).

E ora: cosa succede?

Alla luce di ciò, è chiaro che, stando al recente orientamento di prassi espresso dall’amministrazione finanziaria, rispetto alla possibile fruizione di agevolazioni fiscali connesse al passaggio generazionale d’impresa, la loro spettanza potrà essere verificata (con non poche complicazioni rispetto all’integrazione dei requisiti declinati nei “meccanismi” operativi del trust) soltanto quando ci sarà l’effettivo trasferimento, ad esempio, delle partecipazioni sociali in favore dei “legittimari” del disponente. 

Dunque, a parere di chi scrive, il trust, salvo casi particolari, non rappresenterebbe uno strumento particolarmente “appetibile”, da un punto di vista squisitamente fiscale, per quei disponenti che vogliano attuare istantaneamente il passaggio generazionale d’impresa. 

(Articolo scritto in collaborazione con Matteo Esposito, di Lca Studio Legale)

di Roberto Pellizzari

Roberto è socio dello Studio e membro del dipartimento tax. Si occupa prevalentemente di fiscalità d’impresa, in ambito domestico e internazionale. Ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza a società in materia di fiscalità finanziaria e connessa alle operazioni di M&A e real estate.

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