L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili”) sostituisce l’attuale regime agevolativo del c.d. Patent box, che consente la parziale detassazione, di un importo pari al 50%, dei proventi derivanti dallo sfruttamento di determinati beni immateriali (tra cui brevetti, software, know-how e opere di ingegno), con un nuovo regime che incrementa del 90% l’importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai marchi (esclusi dal vecchio regime), brevetti, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale. Il nuovo quadro normativo prevede, inoltre, che il nuovo regime Patent box non sia cumulabile, in relazione ai medesimi costi, con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi 198-206 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.
Come anticipato, le precedenti disposizioni normative sul
Patent box prevedevano un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Nel dettaglio, andava operata, ai fini Irpef/Ires e Irap, una variazione in diminuzione per la cui determinazione occorreva seguire un articolato processo di calcolo che prevedeva: (i) l’individuazione del reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale; (ii) la determinazione del nexus ratio, dato dal rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e i costi complessivi afferenti al bene; (iii) la definizione della quota di reddito agevolabile data dal prodotto tra il reddito agevolabile e il nexus ratio. Tale quota non concorreva poi a formare il reddito d’impresa per il 50% del proprio ammontare.
I benefici attesi a fronte delle modifiche del regime Patent box si sostanziano, in linea teorica, in una sensibile semplificazione del calcolo del beneficio, con conseguenti minori oneri amministrativi in carico ai soggetti beneficiari, una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio e nella gestione della procedura di accesso e verifica.
Tuttavia, essendo le modifiche relative al meccanismo di determinazione del reddito agevolabile considerevoli, queste impatteranno in modo non omogeneo sui destinatari potenziali del beneficio stesso. A titolo esemplificativo, essendo il beneficio atteso, in base alle nuove disposizioni, calcolato sui costi e non più sul profitto potenziale, ci si aspetta un maggiore appeal per quelle imprese che non hanno ancora intangibili ma che intendono svilupparli. In quest’ultimo caso, i costi relativi allo sviluppo dell’intangibile saranno sicuramente maggiori rispetto ai costi di gestione sostenuti da quei contribuenti che invece sono già in possesso di beni immateriali sviluppati. Differentemente, ci si aspetta una perdita di attrattiva per tutti quei contribuenti che hanno intangibili maturi, avendo questi già sostenuto in passato i costi di sviluppo degli stessi.
L’incentivazione di forme di agevolazione fiscale, relative allo sfruttamento di beni immateriali, legate ai costi sostenuti è direttamente rinvenibile a livello europeo. In particolare, i principi inquadrabili nella materia di riferimento sono stati anche recentemente individuati nell’Annual Report on Taxation 2021 pubblicato a maggio 2021 dalla Commissione Europea.
Tuttavia, nonostante le modifiche al regime
Patent box si pongano in linea di continuità con il quadro europeo di riferimento, occorre fare una riflessione generale sull’impatto che tale cambio di rotta potrà avere in Italia sugli investimenti di lungo termine da parte delle imprese multinazionali. Al riguardo, per chi investe, il tema della certezza del diritto e della stabilità del quadro normativo di riferimento rappresenta uno dei principali aspetti da valutare in fase decisionale. Difatti, a fronte di un sistema normativo incerto gli investitori potrebbero optare per un mancato investimento piuttosto che una scelta
risk tolerant. Pertanto, al fine di garantire stabilità, sarebbe auspicabile trovare un punto di incontro tra il vecchio regime (ormai collaudato soprattutto in tema di sostegno agli investimenti) e la volontà di semplificazione propria delle nuove disposizioni. In merito, è attualmente in esame la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e, in sede di discussione, le disposizioni relative al “nuovo regime”
Patent box hanno portato a diverse riflessioni sia da parte dei tecnici che degli esperti del settore. Un possibile punto di arrivo, come anche proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, potrebbe essere quello di un doppio binario, ossia garantire la coesistenza del vecchio e del nuovo regime, tale scelta non sembrerebbe, tuttavia, aver trovato pieno consenso da parte del Ministero dell’Economia.
Il tema resta, quindi, aperto e dibattuto sia a livello istituzionale che da parte degli operatori del settore.
(Articolo scritto in collaborazione con Arianna Borriello, Senior Consultant presso EY)
L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili”) sostituisce l’attuale regime agevolativo del c.d. Patent box, che consente la parziale detassazione, di un importo pari al 50%, dei proventi deriva…