I chiarimenti si sono resi necessari dato che sono arrivate alcune istanze di interpello, incluse quelle dei soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo
Le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possano essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini Irpef/Ires e Irap
Istanze
L’Agenzia delle entrate fa sapere che sono arrivate alcune istanze di interpello, incluse quelle dei soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, aventi ad oggetto le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore in cui indicare le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, nonché i criteri di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria Irap dall’Ires in caso di presentazione di dichiarazione integrativa Irap a favore.
L’Amministrazione fiscale riferisce che le disposizioni attuative in materia di patent box sono state emanate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze il 28 novembre 2017.
Il decreto del 2017, con specifico riferimento agli effetti della sottoscrizione dell’accordo per la fruizione dell’agevolazione patent box, stabilisce dunque come “la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.”
La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce, inoltre, che resta ferma la possibilità per il contribuente di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa a favore se ne ricorrono i termini di legge. Al riguardo, in linea con quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/2016, si ritiene che le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possano essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini Irpef/Ires e Irap, relative al periodo d’imposta 2016, sempreché non sia stata presentata istanza di rimborso. Le variazioni in diminuzione sconteranno le aliquote Irpef/Ires e Irap vigenti per l’anno d’imposta 2016.
Per ciò che riguarda invece gli effetti derivanti dalla fruizione del beneficio da patent box sull’ammontare della deduzione forfettaria dell’Irap ai fini dell’Ires, spettante nei periodi di validità dell’accordo, è stabilito: “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle imposte sui redditi (…) un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati”.
Nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa Irap a favore a seguito della sottoscrizione di un accordo di ruling da patent box, l’Agenzia delle entrate sottolinea come si determini, in capo al contribuente, l’obbligo di ridurre la deduzione forfettaria dell’Irap ai fini dell’Ires, di cui ha eventualmente beneficiato ai sensi del citato articolo 6.