Arriva un’importante semplificazione per i redditi di natura finanziaria, a tutto vantaggio del contribuente. Una novità grazie a cui sarà possibile compensare plusvalenze e minusvalenze: è contenuta nell’art. 5 del disegno di legge delega sulla riforma fiscale e noi ne abbiamo parlato con Francesco Nobili, socio dello studio Biscozzi Nobili, specializzato in aspetti fiscali e societari relativi alle operazioni nazionali e internazionali di riorganizzazione aziendale e alla successione d’azienda
“In pratica, l’art 5 prevede l’abolizione della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi e stabilisce che la base imponibile è costituita dal risultato netto complessivo dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare – spiega Nobili – con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione”.
Un intervento che ristabilisce equità
La legge
delega interviene sugli
aspetti critici dell’attuale sistema e rappresenta una riforma organica della tassazione dei redditi
finanziari. E il
principale di questi aspetti critici è proprio il fatto che i redditi di capitale, come ad esempio i
dividendi e gli interessi, non possano essere compensati con i componenti negativi
che rientrano nella categoria dei redditi diversi. È una norma dirompente perché applicandola, a differenza di quanto avviene attualmente, sarà possibile questa , per esempio con le minusvalenze sulla cessione di azioni. “O, per fare un altro esempio ancor più macroscopico, i proventi dei fondi comuni di investimento (redditi di capitale) con i componenti negativi dagli stessi derivanti (redditi diversi) – continua Nobili – Si eviterà così che un contribuente possa essere assoggettato a un carico impositivo anche se il reddito complessivo derivante dalle attività finanziarie è negativo, ad esempio quando le minusvalenze eccedono i redditi di capitale”.
Un altro effetto della nuova norma è l’abolizione della tassazione sul reddito maturato sostituita, in ogni caso, dal criterio di cassa.
L’obbligo dichiarativo resta in capo al contribuente
“Risulterebbe ancora possibile liquidare l’imposta tramite un intermediario abilitato anche se la regola generale della legge delega prevede un obbligo dichiarativo in capo al contribuente”. L’obbligo di segnalazione all’Agenzia delle entrate si trasferisce in capo agli intermediari che intervengono nella riscossione dei redditi, se il contribuente ha optato per il regime dichiarativo.
Sono previsti, infine, interventi che riguardano anche la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa (con mantenimento di un livello di imposizione agevolata).
Non sono previste modifiche ulteriori e in particolare “riguardo al livello di tassazione attualmente applicabile ai redditi derivanti dai titoli di Stato ed equiparati, ovvero il tasso agevolato al 12,5% contro il 26% degli altri redditi da attività finanziarie”, dice Nobili.
La norma specifica, infine, che da essa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né dovrà essere incrementata la pressione tributaria sul contribuente. Ma nel contempo essa dovrebbe generare vantaggi importanti per il contribuente.
Il gettito è salvo
“In linea di massima, la riforma dovrebbe presentare dei vantaggi per il contribuente sia per la possibilità di compensare i redditi di capitale con i redditi diversi – precisa Nobili – sia per il fatto che la riforma prevede in ogni caso la tassazione sui redditi realizzati senza che sia più possibile optare per il regime del risparmio gestito, nel quale la tassazione avviene sul risultato maturato nell’anno, con possibili effetti di anticipazione dell’imposizione. Si dovrà quindi coniugare tali principi con il fatto che dalla riforma non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
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