(i) le partecipazioni non devono essere negoziate in mercati regolamentati;
(ii) i titolari delle partecipazioni devono essere persone fisiche che non le detengono nell’esercizio di attività impresa;
(iii) le partecipazioni devono essere possedute già alla data del 1°gennaio 2020;
(iv) è necessario aver asseverato una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2020;
(v) è necessario aver versato l’imposta sostitutiva entro lo scorso 30 giugno.
Da ultimo, il cosiddetto Decreto Rilancio (così come modificato dalla L. di conversione n. 77/2020) ha stabilito che il termine ultimo per optare alla rivalutazione è ora fissato al 15 novembre 2020 per le partecipazioni detenute al 1° luglio 2020.
Proprio con riguardo alla locuzione di “partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati” rilevante al fine di accedere alla rivalutazione, si innesta la recente interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in seguito a una istanza di interpello: infatti, con la risposta del 3 settembre 2020, n. 308, l’amministrazione finanziaria ha precisato che nella nozione di mercato regolamentato è ricompreso il sistema multilaterale di negoziazione “Aim Italia” (mercato della Borsa Italiana dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita), escludendo di fatto tali azioni dal perimetro applicativo della rivalutazione in commento. Detta interpretazione era di fatto già stata anticipata dall’Ufficio nella circolare (versione attualmente in bozza) rubricata “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi” del 29 luglio, ove con specifico riferimento ai sistemi multilaterali di scambio risulta indicato che l’assimilazione a un mercato regolamentato discenderebbe dalla esistenza di una normativa sulle negoziazioni.
Ciò che suscita maggiore perplessità è il fatto che l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe non fare salvi eventuali comportamenti difformi posti in essere dai contribuenti antecedentemente alla pubblicazione della risoluzione.
Tale aspetto risulterebbe particolarmente penalizzante soprattutto nei confronti dei soggetti che abbiano optato in passato per la rivalutazione e per i quali sia nel frattempo decorso il termine per la richiesta di rimborso (48 mesi dal versamento dell’imposta sostitutiva), nonché dei soggetti che abbiano ceduto partecipazioni oggetto di rivalutazione in un periodo d’imposta ancora assoggettato alla potestà accertativa dell’Agenzia delle Entrate.
Risulta non condivisibile che in base a un orientamento di prassi si producano effetti così penalizzanti e retroattivi: i contribuenti si troverebbero ora nella condizione di pagare imposte con il conseguente carico sanzionatorio senza possibilità, in alcuni casi, di recuperare quanto sino a oggi legittimamente versato in applicazione della norma agevolativa.
Si auspica che l’Agenzia delle Entrate, nel testo definitivo della circolare ancora in bozza, possa meglio ripensare la propria posizione, facendo salvi i comportamenti sino ad oggi tenuti dai contribuenti.
A cura di Emanuela Rollino, in collaborazione con Christian Viceconte, dottore commercialista e revisore legale dei conti