Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte muove dalla successione di un de cuius, deceduto vedovo e senza testamento, in favore dei suoi cinque figli in qualità di eredi legittimi, nonché dalla proposizione di un’azione giudiziaria, da parte di un co-erede, nei confronti dei suoi fratelli co-eredi, per l’accertamento della lesione della propria legittima e per la conseguente riduzione di diverse donazioni effettuate nel tempo dal defunto padre a vantaggio di essi, ai fini della reintegrazione della quota di riserva presuntamente violata.
In tale contesto, la Corte di Cassazione – in relazione alla posizione di una delle parti in causa che, contumace in primo grado, si era costituita in secondo grado solo per resistere alle impugnazioni delle altre parti – viene inoltre chiamata a pronunciarsi sulla rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della lesione di legittima, seguita dalla riduzione delle disposizioni lesive, senza che nessuna domanda sia stata proposta al riguardo dal soggetto interessato.
In caso di devoluzione di parte del proprio patrimonio ad altre persone, quali sono i pro e i contro di una donazione e di un testamento?
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Come si riducono le donazioni?
In caso di devoluzione di parte del proprio patrimonio ad altre persone, quali sono i pro e i contro di una donazione e di un testamento?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA
La riduzione delle disposizioni lesive dei diritti dei legittimari
Partendo dal primo profilo, occorre fare un generale riferimento ai criteri per la riduzione delle attribuzioni lesive dei diritti dei legittimari, stabilite agli articoli 553, 554 e 555 del codice civile.
In specie, nel caso in cui si apra la successione legittima (ossia, senza testamento) si deve dapprima procedere alla riduzione proporzionale delle quote legali dei successibili diversi dai legittimari, i quali ultimi, tuttavia, devono imputare alla propria quota riservata quanto ricevuto in donazione o in legato dal defunto.
A seguire (o in via diretta, laddove l’intera successione sia regolata da un testamento), devono essere ridotte proporzionalmente le disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile del testatore; e, infine, vanno ridotte le donazioni eccedenti la disponibile, cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori, in modo da tutelare le donazioni più risalenti nel tempo.
Tuttavia, può accadere che le donazioni effettuate dal de cuius non siano cronologicamente successive bensì coeve, con conseguente impossibilità di stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ribadisce che se più donazioni sono state stipulate lo stesso giorno con atti distinti, l’articolo 559 del codice civile (che prevede la riduzione delle donazioni secondo il criterio cronologico ascendente) è applicabile soltanto se i vari rogiti risultino stipulati in ore diverse e sempre che l’orario risulti dal rogito, essendo ammissibile una riduzione proporzionale delle donazioni effettuate dal defunto solo quando non sia possibile stabilire tra esse quale sia avvenuta prima e quale dopo.
La rilevabilità d’ufficio dal giudice della lesione di legittima
Quanto al secondo profilo, la Suprema Corte nega la possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l’azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione. In particolare, alla luce del fatto che le disposizioni lesive della legittima poste in essere dal de cuius non sono – per ciò solo – inefficaci o nulle, viene ribadita la natura strettamente personale dell’azione di riduzione.
Solo il legittimario (oltre che i suoi eredi o aventi causa) ha dunque il diritto di rendere inefficaci le disposizioni lesive per mezzo di tale azione, il cui accoglimento determina il venir meno – nella misura necessaria ai fini della reintegrazione della quota riservata al legittimario – degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, consentendo così al legittimario di vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge.