La sentenza, pur pronunciandosi su un caso regolato dal diritto internazionale italiano (L. n. 218/1995), potrebbe essere rilevante ai fini dell’interpretazione del Regolamento europeo sulle successioni (Regolamento (UE) n. 650/2012). Il caso riguardava un cittadino britannico morto in Italia nel 1999. Il suo patrimonio comprendeva beni situati fuori dall’Italia e anche beni immobili siti in Italia. Il defunto aveva fatto testamento nel Regno Unito pochi mesi prima della sua morte e, successivamente, si era sposato.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, della legge n. 218 del 1995, la legge applicabile ad una successione è quella del paese di cui il defunto ha la nazionalità (in questo caso, la legge inglese). La legge inglese prevede che la successione sia regolata dalla legge in cui il defunto ha il suo domicile al momento del decesso per quanto riguarda i beni mobili, ma, per quanto riguarda i beni immobili, prevede che la legge applicabile sia quella dello Stato in cui si trovano i beni immobili (il cosiddetto rinvio alla lex rei sitae). Ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 218 del 1995, un rinvio alla legge italiana viene accettato da un Tribunale italiano. Pertanto, la legge italiana regola la successione dei beni immobili italiani del defunto.
Va precisato che, secondo il diritto inglese, un testamento è tacitamente revocato se un soggetto si sposa dopo l’esecuzione del testamento. In base a tale regola, il testamento del defunto è considerato revocato e le regole per la successione
ab intestato inglese regolano la successione della parte del suo patrimonio soggetta alla legge inglese. Tuttavia, non esistendo una norma simile nel diritto italiano, si pone la questione se il testamento dovesse essere considerato revocato anche ai fini della successione dei beni
immobili italiani.
La Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: quando la legge straniera applicabile alla successione fa un rinvio ad altra legge, si aprono due successioni, ciascuna soggetta alle regole della legge di volta in volta applicabile, e il patrimonio del defunto si divide in due (o più, a seconda delle leggi applicabili) masse distinte. Ciascuna di queste masse è dunque regolata autonomamente dalla legge di ciascuno Stato per quanto riguarda la vocazione, la devoluzione dell’eredità , la validità ed efficacia del titolo successorio, l’individuazione degli eredi, la determinazione della misura delle quote e le modalità di accettazione e la sua pubblicità , nonché le regole di successione necessaria e la divisione dell’eredità . La Corte ha quindi rinviato il caso al Giudice di rinvio che dovrà pronunciarsi sulla base di tale principio di diritto: il Giudice di rinvio renderà la sua decisione tenendo conto che la regola secondo la quale un testamento è considerato revocato se il testatore si sposa dopo la sua esecuzione è una regola prevista solo dal diritto inglese e non dal diritto italiano sicché il testamento non dovrebbe ritenersi revocato per la successione dei beni immobili italiani.
Sebbene la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si occupi dell’interpretazione del diritto successorio internazionale italiano vigente prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo sulle successioni, i principi enunciati dalla Corte potrebbero fornire indicazioni utili anche ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di tale Regolamento. Infatti, il Regolamento prevede norme di conflitto analoghe a quelle previste dal diritto internazionale privato italiano ai sensi della legge n. 218 del 1995. Anche il Regolamento sancisce, infatti, il principio dell’unitarietà della legge applicabile alla successione (art. 21) e prevede il meccanismo del rinvio indietro e rinvio oltre (art. 34).
La sentenza, pur pronunciandosi su un caso regolato dal diritto internazionale italiano (L. n. 218/1995), potrebbe essere rilevante ai fini dell’interpretazione del Regolamento europeo sulle successioni (Regolamento (UE) n. 650/2012). Il caso riguardava un cittadino britannico morto in Italia nel 19…