La numerosità crescente dei componenti delle famiglie imprenditoriali rende a volte opportuna una divisione razionale del patrimonio tra i componenti stessi, al fine di consentirne una gestione efficiente e non conflittuale.
Il caso potrebbe essere il seguente. La società X è detenuta da tre fratelli in misura paritetica (un terzo ciascuno). La società detiene diversi asset: partecipazioni (in società operative e immobiliari), immobili e titoli (liquidità). I tre fratelli hanno una visione differente sulla gestione del patrimonio, anche dovuta a diverse attitudini.
In particolare, il fratello A è attivamente coinvolto nella gestione imprenditoriale delle società operative, mentre il fratello B è interessato alla gestione degli immobili.
Come dividere gli asset in maniera efficiente? L’assegnazione dei beni ai soci comporta una tassazione molto significativa, sia in capo alla società X (tassazione al valore normale dei beni) sia in capo ai soci (tassazione dell’utile di liquidazione). Al contrario, la scissione rappresenta l’operazione fisiologica ed efficiente per raggiungere l’obiettivo. La società X viene scissa in tre società beneficiarie X1, X2 e X3 – cosiddetta scissione totale (o, in alternativa, in due società beneficiarie, con il mantenimento in vita della società scissa – cosiddetta scissione parziale). Le quote delle società X1, X2 e X3 sono interamente attribuite, rispettivamente, ai fratelli A, B e C (cosiddetta scissione non proporzionale o asimmetrica).
In linea generale, la
scissione è operazione fiscalmente neutrale sia in capo alla società (art. 173, comma 1, Tuir) sia in capo ai soci (art. 173, comma 3). Tuttavia, in passato, l’Agenzia delle Entrate ha a volte classificato come elusiva tale operazione. Peraltro, le ultime risposte a interpelli hanno superato tale interpretazione, ritenendo l’operazione di scissione in esame legittima, a maggior ragione se giustificata da esigenze di divisione del patrimonio imputabili a differenti vedute sulla gestione dello stesso o a dissidi tra i soci. Ad esempio, la risposta n. 98 a interpello ha ritenuto legittima una scissione asimmetrica in quanto operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci della società scissa di continuare ad esercitare separatamente ciascuno la propria attività imprenditoriale.
Di particolare interesse è anche la recente risposta n. 309 a interpello che affronta il caso di una scissione di una società semplice. Tale risposta, infatti, ribadisce la legittimità e quindi la non abusività di una scissione asimmetrica effettuata per suddividere un compendio immobiliare al fine di una definizione autonoma delle strategie imprenditoriali di ciascun nucleo familiare, non ravvisando in particolare alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, e questo appare un aspetto estremamente interessante, ha confermato la neutralità fiscale non solo delle scissioni di società che esercitano attività commerciale ma anche delle scissioni delle società semplici, che, come noto, non possono esercitare attività commerciale. In particolare, la neutralità fiscale non deriva dall’art. 173, Tuir (applicabile solo alle società che esercitano attività commerciale) ma dal fatto che la scissione di una società semplice non costituisce ipotesi realizzativa né con riferimento ai beni della società né in capo ai soci persone fisiche in quanto fattispecie non riconducibile a nessuno dei casi di imponibilità previsti dall’art. 67, Tuir.
La numerosità crescente dei componenti delle famiglie imprenditoriali rende a volte opportuna una divisione razionale del patrimonio tra i componenti stessi, al fine di consentirne una gestione efficiente e non conflittuale.Il caso potrebbe essere il seguente. La società X è detenuta da tre fratelli…