La Corte di Cassazione con sentenza 16285/2024 pubblicata lo scorso 12 giugno affronta il tema della responsabilità patrimoniale di una società di gestione del risparmio (Sgr) per i debiti Iva gravanti su un fondo dalla stessa amministrata e afferma che la società di gestione del risparmio non risponde in solido con il proprio patrimonio per tali debiti.
La questione trae origine da un avviso di accertamento nei confronti di una Sgr in cui veniva contestata l’indetraibilità dell’Iva relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento all’acquisto di immobili da parte di un fondo immobiliare gestito dalla stessa Sgr.
La posizione delle Entrate sulla responsabilità della Sgr per i debiti Iva del fondo
L’Agenzia delle entrate, soccombente sia in primo che in secondo grado, presentava ricorso per Cassazione.
Come conseguenza della distinzione tra:
la disciplina civilistica, secondo la quale:
i) il fondo comune costituisce un patrimonio separato,
ii) detto fondo non ha soggettività giuridica autonoma,
iii) i beni immobili acquisiti dal fondo comune vengono intestati alla Sgr,
iv) è la Sgr ad esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando i profitti e le perdite al fondo;
la disciplina fiscale, che attribuisce alla Sgr la soggettività passiva Iva e quindi l’obbligo di pagamento e il diritto alla detrazione,
l’Agenzia delle entrate sosteneva che la Sgr sarebbe responsabile del debito Iva del fondo.
La sentenza della Cassazione 16285/2024 sui debiti Iva
La Cassazione (sentenza 16285/2024) ritiene questo motivo infondato e afferma che, mentre non vi è dubbio che la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetti alla Sgr che gestisce il fondo e che la Sgr può essere oggetto di accertamenti tributari che riguardano le attività del fondo, allo stesso modo la Sgr non risponde delle eventuali pretese dell’Amministrazione finanziaria con il proprio patrimonio, ma unicamente nei limiti del patrimonio del fondo, trattandosi di un patrimonio separato.
La Sgr è in sostanza soggetto passivo dell’Iva sotto il profilo meramente formale, mentre sotto il profilo sostanziale a rispondere di tale imposta è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo, distinto da quello della Sgr.
Alla luce di quanto sopra, la Cassazione cassa il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate ed enuncia il seguente principio di diritto: “In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell’Iva, salvo che l’Agenzia delle entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la Sgr non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti Iva gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato”.