Quando si parla di donazione di modico valore ci si riferisce a quel tipo di donazione che ha per oggetto un bene modesto, trasferito senza forme solenni e che, tendenzialmente, si presume non in grado di incidere né (in diminuzione consistente) sul patrimonio del donante, né (in aumento sensibile) sul patrimonio del donatario, né, ancora, a danno di soggetti terzi.
Altrimenti detto, il valore “esiguo” dovrà essere determinato tenendo conto di un profilo oggettivo, quale il valore economico del bene, e un profilo soggettivo, vale a dire la consistenza del patrimonio del donante e le condizioni economiche dello stesso.
Tuttavia, il codice non definisce chiaramente i criteri a partire dai quali è possibile definire cosa si intenda davvero per modico valore, né sono immediatamente chiari i profili di natura successoria e fiscale legati a questo tipo di donazione.
Per far il punto sul tema, We Wealth ha interpellato l’avv. Massimiliano Campeis, socio dello Studio Campeis, con consolidata esperienza in materia di diritto societario e di protezione, trasmissione e gestione dei patrimoni familiari.
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Quando una donazione è considerata di modico valore?
Quali sono i profili fiscali legati alle donazioni di modico valore?
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A cosa ci si riferisce quando si parla di donazioni di modico valore?
Le donazioni di modico valore sono disciplinate dall’art. 783 c.c. e sono definite come quelle donazioni aventi ad oggetto beni mobili che non richiedono, a differenza delle donazioni ordinarie, la forma solenne di cui all’art. 782 c.c.: le stesse, infatti, sono valide ed efficaci anche se compiute senza la forma dell’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna (materiale o “brevi manu”, ovverosia quando il donatario abbia già la detenzione della cosa) al beneficiario.
Come riconoscere e, dunque, quanto è integrato, il “modico valore”?
Il carattere di ‘modico valore’ della donazione va valutato alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo, per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante. Sotto questo secondo profilo, l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (considerandone la condizione economica al tempo della donazione stessa, a prescindere, pertanto, da eventuali mutamenti sopravvenuti).
Le donazioni di modico valore effettuate da un familiare ad un parente, ad esempio da un genitore ad un figlio, e protratte per molti anni, possono integrare la quota di riserva o legittima? E dunque, possono, in fase successoria, dimostrarsi lesive dei diritti degli altri eredi?
Le donazioni di modico valore sono sottratte al regime generale delle donazioni solo quanto all’aspetto concernente la forma necessaria al perfezionamento del contratto; per il resto sono soggette alle norme generali riguardanti le donazioni, quindi esse possono, astrattamente, incidere sulla quota di riserva o dimostrarsi lesive della legittima (per quanto la prova delle stesse possa risultare, in concreto, ardua), e sono soggette a collazione.
Quali donazioni tra quelle di modico valore non sono oggetto di collazione?
Non sono soggette a collazione, per espressa previsione normativa, le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 c.c.),, nonché le c.d. “liberalità d’uso”, effettuate in occasione di servizi resi o conformemente agli usi o al costume sociale e non costituenti donazione (art. 770, comma 2, c.c.). Sono comunque esclusi da collazione, non costituendo donazione, i beni acquistati dal coniuge in virtù del regime di comunione legale e le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze, con l’eccezione di quelle per il corredo nuziale e l’istruzione artistica o professionale, limitatamente a ciò che eccede notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.).
Quali sono le principali implicazioni di natura fiscale che vengono in rilievo quando si ha a che fare con questo genere di trasferimenti?
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le donazioni di modico valore non sono soggette all’imposta sulle donazioni (e, conseguentemente, non erodono la franchigia), né costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef; pertanto, non devono essere dichiarate nel 730 o nell’Unico.
È tuttavia sempre consigliabile utilizzare sistemi tracciabili per il trasferimento donativo, utili a giustificare – soprattutto quando si tratta di donazioni in danaro – la provenienza della somma.
Perché anche per questa tipologia di donazione è consigliabile rivolgersi ad un consulente legale esperto?
È opportuno rivolgersi ad un consulente legale affinché valuti preventivamente, sulla base del dettato normativo e dei criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza, se la futura donazione rientri effettivamente tra quelle di “modico valore” disciplinate dall’art. 783 c.c., scongiurando così il rischio di incorrere nella nullità della donazione per difetto di forma.