In verità il diritto societario offre molteplici possibili soluzioni a tale problema. A mero titolo esemplificativo, è possibile ipotizzare azioni o quote con diritti particolari che consentono a una categoria minoritaria di azioni o quote di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo, consentendo così all’imprenditore – che trasferisca il controllo ai discendenti, riservandosi una partecipazione minoritaria – di continuare a mantenere il controllo dell’organo amministrativo. Tale soluzione, che consente all’imprenditore di mantenere il pieno controllo gestorio dell’impresa pur avendo trasferito ai discendenti la maggioranza del capitale sociale, presenta tuttavia il problema che l’imprenditore deve individuare un certo numero di consiglieri che esprimano il loro voto secondo le sue indicazioni.
Nel caso in cui l’imprenditore voglia riservare a sé non il pieno potere gestorio, ma solo un potere di veto sulle decisioni di maggior rilievo, un’altra possibile soluzione, abbinata a quella precedente, è quella di elevare, rispetto alla maggioranza semplice, il quorum deliberativo dell’organo amministrativo per tali decisioni di maggiore importanza, individuate sulla base della loro natura o della loro rilevanza economica. In tal caso è sufficiente che alle azioni o quote minoritarie con diritti particolari che restano nella titolarità dell’imprenditore sia riservato il diritto di nominare un numero di amministratori che rappresentino una minoranza qualificata del consiglio di amministrazione, ad esempio 2 su 5, con un quorum deliberativo per le decisioni di maggior rilievo che richieda il consenso di almeno quattro consiglieri.
- stabiliscano che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni o a responsabilità limitata siano validamente assunte solo se, oltre al quorum stabilito dalla legge o dallo statuto, ricorra anche il voto favorevole, o non ricorra il voto contrario, di uno o più determinati amministratori, individuati in virtù della carica che ricoprono o della “provenienza” della loro nomina o di altri idonei criteri di determinazione;
- subordinano la valida assunzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni o a responsabilità limitata al voto favorevole di tutti gli amministratori in carica.
Ipotizzando che l’imprenditore si riservi una piccola percentuale del capitale sociale, sotto forma di azioni o quote che gli garantiscono il diritto particolare di nominare anche un solo amministratore (sé stesso), la massima del notariato di Milano riconosce la legittimità di clausole statutarie che richiedano necessariamente il suo consenso affinché l’organo amministrativo possa assumere certe decisioni, tipicamente quelle di maggiore rilevanza.