Brutte notizie per gli High net worth individuals (Hhnwi) che guardano all’Italia come nuova residenza fiscale sotto il regime della flat tax di cui all’art. 24-bis del Tuir. Il disegno di legge di stabilità 2026, all’articolo 11, dopo l’aumento intervenuto ad agosto 2024 ad opera del d.l. 113/2024 (da € 100.000 a € 200.000), introduce un ulteriore incremento dell’imposta sostitutiva (flat tax) da € 200.000 a 300.000 euro per il contribuente principale e da € 25.000 ad € 50.000 euro per ciascun familiare a cui venga estesa l’opzione
Chi sarà salvato dall’aumento della flat tax
Il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia, disponendo che la maggiore imposta trovi applicazione solamente per coloro che trasferiranno la residenza civilistica (art. 43 c.c.) in Italia dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, ossia dal 1° gennaio 2026.
In altre parole, chi avrà già stabilito in Italia la residenza civilistica, intesa come la propria “dimora abituale”, entro il 31 dicembre 2025, potrà continuare a versare la flat tax nella misura attuale (€ 200.000 ed € 25.000). Diversamente, chi acquisirà la residenza civilistica dal 1° gennaio 2026 dovrà applicare le nuove soglie più elevate.
Come funziona il regime della flax tax
Introdotto con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), il regime di cui all’art. 24-bis Tuir consente ai nuovi residenti in Italia di sostituire l’Irpef sui redditi di fonte estera con un’imposta fissa annuale (oggi € 200.000), a prescindere dall’ammontare dei proventi.
Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i redditi di fonte italiana.
Condizione per poter applicare la flat tax è che il soggetto, oltre ad acquisire la residenza fiscale in Italia, non sia stato ivi fiscalmente residente per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti l’applicazione del regime forfettario.
Il regime della flat tax dura per 15 periodi d’imposta e può essere esteso a uno o più dei familiari individuati dall’art. 433 del Codice Civile (ad esempio, coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle), pagando un’imposta ridotta (oggi € 25.000). Inoltre, può essere revocato in qualsiasi momento dal contribuente senza che questo comporti alcun effetto fiscale negativo.
Ulteriori benefici del regime della flat tax
Oltre alla tassazione forfettaria, la flat tax assicura ulteriori benefici, quali:
- l’esenzione da Ivie, Ivafe e dall’imposta sulle cripto-attività;
- l’esclusione dall’obbligo di monitoraggio fiscale degli asset esteri;
- l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni su beni e diritti situati all’estero. Un’esenzione, quest’ultima, che rappresenta un elemento molto attrattivo per i grandi patrimoni internazionali.
Il nodo della residenza civilistica
Come detto, i maggiori importi della flat tax troveranno applicazione solamente per coloro che trasferiranno in Italia la loro residenza civilistica (art. 43 cod. civ.) dopo l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, prevista al 1° gennaio 2026. Il riferimento alla residenza civilistica genera notevoli margini di incertezza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, cod. civ., per residenza si intende “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Secondo la Corte di Cassazione, la residenza civilistica di una persona fisica è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, la quale si caratterizza sia per l’elemento oggettivo della permanenza sia per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Con la conseguenza che, se la dimora abituale può essere individuata in base all’oggettiva permanenza stabile, il concetto di residenza ai sensi del codice civile mantiene comunque un aspetto soggettivo e volitivo, da valutare nel contesto della vita complessiva dell’individuo, considerando anche le relazioni sociali e affettive.
E’ evidente che la rilevanza dell’elemento soggettivo rende alquanto incerta la definizione precisa del momento di acquisizione della residenza civilistica in Italia.
Si pensi ad esempio ad un contribuente che si trasferisca in Italia nel mese di novembre 2025. Ebbene, anche assumendo che entro la fine dell’anno prenda in locazione un’abitazione, porti con sé la famiglia e si registri nell’anagrafe della popolazione residente, la rilevanza dell’elemento soggettivo lascia comunque dei margini di incertezza.
Ciò è tanto più grave se si considera che, magari a distanza di anni dall’esercizio dell’opzione, l’Agenzia potrebbe ritenere sulla base di una diversa valutazione del profilo soggettivo che il contribuente abbia acquisito in Italia la residenza civilistica non già nel 2025, come ritenuto in buona fede dal contribuente, bensì nel 2026, contestando quindi la decadenza dal regime della flat tax per insufficiente versamento (€ 200.000 invece di € 300.000) e dunque recuperando a tassazione le maggiori imposte sui redditi, l’eventuale Ivie e l’IvafeVA, ed applicando le sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Necessità di un chiarimento normativo
I margini di incertezza innanzi indicati evidenziano quindi l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte del legislatore nel corso dell’iter di approvazione della legge, per evitare futuri contenziosi.
Il precedente degli “impatriati”
Un modello utile si rinviene nel recente art. 5 del DL 209/2023, che, nel riformare in senso peggiorativo il regime previsto per i cosiddetti impatriati, ha previsto una clausola di salvaguardia per coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
Ciò, lo ricordiamo, è stato fatto per tutelare l’affidamento di coloro che avevano programmato di trasferirsi in Italia nel secondo semestre del 2023, confidando nell’applicazione del più favorevole regime. Ebbene, una soluzione simile, che faccia salva l’applicazione degli attuali ammontari della flat tax per coloro che acquisiscono la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2025, potrebbe essere adottata anche per la flat tax dei nuovi residenti, così da fornire certezza agli operatori e ai contribuenti che hanno pianificato il trasferimento entro fine 2025.
(Articolo scritto in collaborazione con l’Avv. Lorenzo Marantonio, Alma Led)

