Flat tax neo-residenti: perché l’Italia resta attrattiva
L’Italia, come noto, si è ritagliata un ruolo di primo piano nel panorama internazionale della mobilità dei grandi patrimoni.
Il regime di imposizione sostitutiva sui redditi di fonte estera previsto dall’art. 24-bis del Tuir – la cosiddetta flat tax per i “neo-residenti” – riservato ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo essere stati non residenti per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’esercizio dell’opzione, continua a catalizzare l’interesse di facoltosi stranieri (nonché di numerosi italiani di ritorno), attratti da un contesto fiscale per loro comunque competitivo, nonostante il recente innalzamento dell’imposta a 300.000 euro annui (e a 50.000 euro per ciascun familiare) per coloro che trasferiscono la residenza a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Regimi fiscali concorrenti: Grecia, Svizzera, Spagna e Regno Unito
Altri ordinamenti offrono regimi concorrenti:
- la Grecia, con un sistema di flat tax da 100.000 euro annui sui redditi di fonte estera analogo a quello italiano, il cui accesso è tuttavia subordinato all’effettuazione di certi investimenti qualificati;
- la Svizzera, con il regime dei cosiddetti “globalisti”, fondato su un’imposizione basata sul dispendio;
- la Spagna, con la “Beckham Law” (e la Comunità di Madrid con la “Mbappé Law”), volta ad attrarre lavoratori qualificati;
- il Regno Unito con il recente Foreign income and gains regime (“Fig”), introdotto a seguito dell’abrogazione del secolare regime dei res non dom. Quest’ultimo consente ai soggetti che non sono stati fiscalmente residenti nel Regno Unito nei 10 anni precedenti il trasferimento di richiedere, in dichiarazione dei redditi, un’esenzione dall’imposizione sui redditi e sulle plusvalenze di fonte estera nei primi quattro anni di residenza.
Residenza fiscale e convenzioni: quando la flat tax è davvero efficace
L’attrattività di un regime impositivo – e quindi la sua convenienza nel caso concreto – non si misura esclusivamente in base al livello di imposizione nel Paese di residenza del contribuente, ma anche alla fiscalità applicata al reddito nel Paese della fonte, ossia nel luogo in cui il reddito è prodotto.
Perciò assume rilievo la possibilità di invocare l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, anche al fine di ottenere un trattamento fiscale più favorevole su specifiche categorie reddituali nel Paese della fonte. Si pensi, ad esempio, ai dividendi e alla possibilità di beneficiare di una ritenuta a un’aliquota ridotta rispetto a quella domestica.
Elemento dirimente è la qualificazione del contribuente come “residente” ai fini convenzionali. Le Convenzioni, generalmente modellate sull’art. 4 del Modello Ocse, tendono infatti a escludere tale qualifica per i soggetti assoggettati a un’imposizione limitata, ossia non estesa alla generalità dei redditi.
Flat tax e residenza convenzionale: la posizione dell’Italia
Con riferimento al caso italiano, l’attrattività del regime di flat tax deriva anche dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 2017. Secondo tale documento – alla luce del Commentario al Modello Ocse, e in particolare del paragrafo 8.3 relativo all’art. 4 – i soggetti che optano per il regime sono considerati residenti anche ai fini convenzionali, in quanto la totalità dei loro redditi risulta assoggettata a imposizione in Italia: in via sostitutiva per i redditi di fonte estera, e in via ordinaria per i redditi di fonte italiana e per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nel primo quinquennio.
Resta fermo che ciò vale “salvo il caso in cui le singole Convenzioni applicabili dispongano diversamente”.
Spagna e Regno Unito: interpretazioni a confronto
In un’ottica comparativa, l’Agencia Tributaria spagnola ha chiarito che i soggetti che si trasferiscono in Spagna optando per la “Beckham Law” non sono considerati residenti ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Diversamente, l’Hmrc britannica, con chiarimento del 10 dicembre 2025, ha precisato che un soggetto qualificato come residente ai sensi dello Statutory Residence Test deve considerarsi fiscalmente residente nel Regno Unito ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ne consegue che i contribuenti che si avvalgono del regime Fig sono assoggettati a imposizione sul complesso dei redditi e delle plusvalenze ovunque prodotti, ferma restando la possibilità di richiedere un “relief” su redditi e plusvalenze di fonte estera.
Convenzioni e limiti applicativi: il caso Italia-Svizzera
Pertanto, per una valutazione di convenienza, occorre considerare:
- il contenuto delle singole Convenzioni, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E del 2017. Si consideri, ad esempio, la Convenzione tra Italia e Svizzera, che presenta una specifica disposizione (art. 4, comma 5, lettera b)) volta a limitare l’accesso ai benefici convenzionali qualora i redditi non siano assoggettati a imposizione ordinaria nello Stato di residenza.
Ne deriva che, dal punto di vista italiano, i “globalisti” svizzeri non sono considerati residenti ai fini convenzionali; specularmente, dal punto di vista svizzero, i “neo-residenti” che optano per la flat tax italiana non sono qualificati come residenti convenzionali (come chiarito in una risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate del 2023, non pubblicata).
In tali ipotesi è possibile ricorrere a soluzioni tecniche, quali l’esclusione selettiva di determinate giurisdizioni dal regime speciale, al fine di accedere ai benefici convenzionali in relazione ai redditi prodotti nella giurisdizione “esclusa” (ad es., la c.d. “globale modificata” per i globalisti svizzeri e meccanismi di opt-out o cherry picking per i neo-residenti italiani); - possibili divergenze interpretative tra le autorità dei diversi Stati. I chiarimenti resi dalle amministrazioni fiscali esprimono una prospettiva “domestica”, che potrebbe non coincidere con l’interpretazione adottata da un’autorità fiscale o giudiziaria estera.
Giurisprudenza italiana: il caso dei non-dom britannici
In proposito, può ricordarsi l’orientamento restrittivo espresso dalla giurisprudenza italiana in relazione al previgente regime britannico dei resident non-domiciled. Tale regime prevedeva l’assoggettamento ordinario a imposizione nel Regno Unito dei redditi di fonte interna, mentre i redditi di fonte estera concorrevano alla formazione della base imponibile esclusivamente in caso di rimpatrio (taxation on a remittance basis).
A decorrere dal 2008, il sistema è stato integrato dall’introduzione di un’imposta forfettaria annuale (remittance basis charge), applicabile ai redditi esteri non rimpatriati, in aggiunta all’imposizione ordinaria sui redditi di fonte interna.
La Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Cass. n. 20140/2021, nonché le sentenze gemelle nn. 21694/2020, 21695/2020 e 21696/2020, relative al “caso Tiziano Ferro”), evidenziando, in particolare, che il regime dei resident non-domiciled comportava un differimento dell’imposizione sui redditi esteri fino al momento del loro effettivo rimpatrio nel Regno Unito e che, nei casi esaminati, non era stata fornita prova dell’effettiva imposizione conseguente a tale rimpatrio.
Si segnala, tuttavia, l’assenza di pronunce riferite a fattispecie successive al 2008, ossia successive all’introduzione della remittance basis charge.
Ocse 2025: nuove regole sulla residenza fiscale
Il quadro si è ulteriormente evoluto con l’aggiornamento del Modello Ocse del novembre 2025.
In tale aggiornamento si segnala l’introduzione del nuovo paragrafo 27.1 al Commentario all’art. 4 del Modello di Convenzione Ocse, che riporta la posizione degli Stati Uniti in merito alla definizione di “residente” ai fini convenzionali: “With respect to paragraphs 8 and 8.3 of the Commentary and the references to ‘comprehensive taxation’, the United States wishes to clarify that, where a Contracting State generally taxes income of individual residents on one basis (e.g. a worldwide basis) but permits a class of individual residents who meet certain criteria to be taxed on a more limited basis (e.g. a territorial basis or on an amount determined without reference to their income), individuals in that class are not subject to that Contracting State’s comprehensive taxation and are not considered residents of a Contracting State pursuant to paragraph 1”.
Flat tax e cittadini Usa: le criticità
Si tratta di un passaggio di rilievo sistematico, apparentemente volto a incidere sull’efficacia internazionale di certi regimi agevolativi (“on an amount determined without reference to their income” può riferirsi ai regimi di flat tax italiano e greco?).
Per i cittadini statunitensi – che, come noto, restano soggetti a obblighi dichiarativi e fiscali negli Stati Uniti anche dopo il trasferimento all’estero – la questione assume una dimensione ulteriore rispetto ai soggetti non cittadini Usa titolari di redditi di fonte americana.
A tale ulteriore profilo si aggiungono le valutazioni già necessarie per i cittadini statunitensi che intendono trasferirsi all’estero, quali, ad esempio, nel caso di trasferimento in Italia, la possibilità di chiedere in detrazione la flat tax dalle imposte comunque dovute negli Stati Uniti.
Per come formulato, il nuovo paragrafo 27.1 del Commentario all’art. 4 del Modello Ocse sembra rappresentare, al contempo, una presa d’atto e un tentativo di trattenere contribuenti facoltosi che abbiano considerato il trasferimento della propria residenza fiscale altrove.
(Articolo scritto in collaborazione con Andrea Mirabella, dello studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici)

