Soggetti minorenni tra gli eredi? Poco male, il calendario degli adempimenti fiscali non ammette arresti; la dichiarazione dei redditi del de cuius deve essere presentata tempestivamente, anche se l’inventario non è stato ancora redatto.
A chiarirlo, la risposta a interpello n. 275/2025 dell’Agenzia delle entrate, che dirime ogni incertezza sui tempi: una volta ottenuta l’autorizzazione del giudice all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, il minore – per il tramite del genitore o del tutore – acquista immediatamente la qualità di erede e subentra nella posizione fiscale del defunto.
L’inventario resta uno strumento imprescindibile di tutela patrimoniale, ma non condiziona il sorgere degli obblighi tributari.
Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e subentro fiscale
Il principio espresso nel documento di prassi in esame, si innesta sul solco già tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 31310 del 6 dicembre 2024), secondo cui l’accettazione dell’eredità produce effetti retroattivi all’apertura della successione, mentre l’inventario opera esclusivamente come strumento di tutela del patrimonio dell’erede.
Dichiarazione dei redditi del defunto: il quadro normativo e le tempistiche
L’articolo 65, comma 2, del dpr n. 600/1973 prevede che, tutti i termini fiscali pendenti alla data della morte del contribuente o in scadenza entro i quattro mesi successivi, inclusi quelli per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per l’impugnazione degli atti impositivi, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
In richiamo alla norma citata, le istruzioni al modello Redditi Persone fisiche 2025 precisano ulteriormente che la dichiarazione del de cuius può essere presentata da uno qualunque degli eredi, con tempistiche che variano in funzione della data del decesso.
In particolare:
- per i soggetti deceduti nel 2024 o, comunque, entro febbraio del 2025, i termini restano quelli ordinari;
- per i soggetti deceduti, invece, entro il 30 giugno 2025, il termine per la trasmissione telematica era fissato al 31 ottobre 2025.
Tale proroga opera anche sul versante dei pagamenti, consentendo il versamento delle imposte dovute entro il 31 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni né interessi.
Si tratta, tuttavia, dell’unica dilazione prevista dall’ordinamento: la mancata redazione dell’inventario, infatti, non legittima ulteriori rinvii e non sospende il rapporto tributario, che richiede l’individuazione immediata di un soggetto passivo.
Interpello Agenzia delle Entrate 275/2025: gli effetti operativi per le famiglie
Da un punto di vista pratico, il chiarimento offerto dell’Agenzia delle entrate porta con sé ricadute operative di non poco rilievo per famiglie e addetti ai lavori.
Di fatto, una volta ottenuta l’autorizzazione all’accettazione “beneficiata”, il rappresentante del minore deve organizzare fin da subito una check-list fiscale parallela a quella civilistica.
In primo luogo, va raccolta la documentazione necessaria per la dichiarazione finale del de cuius (certificazioni, redditi, eventuali crediti, oneri detraibili/deducibili, ritenute, acconti già versati) e programmato l’invio nei termini prorogati, senza attendere la chiusura dell’inventario.
Minori e rischio sanzionatorio: obblighi fiscali e tutela patrimoniale
In secondo luogo, è opportuno saper governare il rischio sanzionatorio: ritardi o omissioni nella dichiarazione e nei versamenti seguono le regole ordinarie a prescindere, dunque, dall’età dell’erede. Ciò che cambia è il perimetro dell’eventuale aggressione patrimoniale, che resta circoscritto all’attivo ereditario se il beneficio d’inventario è mantenuto.
In tale contesto, a tutela del minore interviene la disciplina speciale prevista dall’articolo 489 c.c.: a differenza dell’erede maggiorenne, infatti, il minore non decade dal beneficio d’inventario fino a un anno dal compimento della maggiore età. Una sorta di “protezione rafforzata” che evita all’erede ancora minorenne inadempienze formali potenzialmente lesive dello scudo patrimoniale.
Giurisprudenza di legittimità e responsabilità fiscale dell’eredità
L’assetto normativo delineato trova conforto nella giurisprudenza di legittimità. In più occasioni, infatti, la Corte di cassazione ha confermato che l’accettazione con beneficio di inventario comporta la piena soggettività passiva (si veda, Cass., Sez. V, ord. n. 23389/2017). Ciò vuol dire che, oltre all’acquisto della qualità di erede a tutti gli effetti, il soggetto accettante è legittimato a ricevere gli atti impo-esattivi intestati al de cuius ma, al contempo, una volta compiuta l’accettazione, vale la regola civilistica per cui egli risponde dei debiti (fiscali e non) del defunto nei limiti dell’attivo ereditario.
Eredi minorenni, fisco e pianificazione patrimoniale
La distinzione tra obbligo fiscale e responsabilità patrimoniale assume così un rilievo centrale anche in ottica di pianificazione e protezione del patrimonio familiare. L’interpello 275/2025, in merito, offre quindi una linea guida chiara: i due piani, civile e fiscale, devono procedere in modo coordinato ma autonomo, garantendo continuità nei rapporti con l’Erario e tutela del minore.

