Una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass Civ. sez I, ordinanza del 19/11/2024, n. 29684) ha riportato l’attenzione su di un istituto considerato ormai desueto nel nostro ordinamento: l’adozione del maggiorenne disciplinato dall’art 291 e ss codice civile, per mezzo del quale l’adottante può garantire la perpetuazione del proprio cognome e del proprio patrimonio, nel caso di assenza di discendenti propri.
L’adozione del maggiorenne: un istituto giuridico tra tradizione e innovazione
L’istituto giuridico dell’adozione del maggiorenne, originariamente prevista in favore di coloro che, senza figli, desiderassero trasmettere a terzi il proprio patrimonio e il proprio cognome, rappresenta una forma di pianificazione successoria che, nel tempo, si è evoluta anche alla luce di alcune interessanti pronunce della Corte Costituzionale.
Come funziona l’adozione del maggiorenne: l’istituto giuridico e le sue conseguenze
L’adozione del maggiorenne è disciplinata dagli artt. 291 codice civile che ne detta la procedura e le condizioni.
Anzitutto, l’art 291 codice civile pone oggi la seguente condizione preliminare: l’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati.
Come si è detto, infatti, l’istituto dell’adozione del maggiorenne era concepito in una prospettiva essenzialmente patrimonialistica, tesa a conservare i beni dell’adottante e a trasmetterli “al soggetto ritenuto degno”, intendendosi assicurare a persone in età avanzata e prive di figli legittimi la facoltà di trasmettere ad altri il proprio nome e il patrimonio, la cosiddetta “adoptio in hereditatem”.
Le conseguenze patrimoniali e giuridiche dell’adozione
La legge ha cura di definire anche i presupposti per l’adozione del maggiorenne e, infatti, l’art.296 codice civile richiede “il consenso dell’adottante e dell’adottando”. È inoltre richiesto, ai sensi dell’art. 297 codice civile, anche il consenso di coloro che sono legati all’adottante e all’adottando e, in particolare, dei genitori dell’adottando e del coniuge se l’adottante e l’adottando sono coniugati e non legalmente separati.
Secondo il codice civile, quindi, hanno fondamentale importanza: l’assenso dell’adottante, che deve essere totalmente capace di intendere il contenuto e le finalità dell’adozione, nonché l’assenso dell’adottando che, oltre ad aggiungere il cognome dell’adottante al proprio, acquista i diritti ereditari sulla successione dell’adottante e le obbligazioni alimentari nei confronti di quest’ultimo.
Vale la pena evidenziare che, con l’adozione del maggiorenne si attua una vera e propria pianificazione successoria diversa da quella che normalmente avviene per il tramite della successione testamentaria in cui si disponga l’arricchimento di qualcuno mediante uno o più legati.
Si sottolinea, inoltre, che l’art. 304 codice civile prevede un caso particolare di non reciprocità dei diritti in ambito successorio: infatti, poiché l’intento dell’istituto è quello di soddisfare principalmente il desiderio dell’adottante avere una propria discendenza a cui trasmettere i propri beni, la norma prevede che l’adozione non attribuisca all’adottante alcun (nuovo) diritto di successione.
Mentre i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II del codice civile. Per questo motivo, laddove ve ne siano le condizioni, l’adozione del maggiorenne può essere una possibile pianificazione successoria senza dover prevedere lasciti testamentari a favore del soggetto che intende beneficiare.
Per quanto sopra, vale il principio della “dignità a ricevere” l’atto di liberalità/arricchimento e pertanto anche in questo caso è possibile che l’atto di adozione sia revocato nei casi di indegnità dell’adottato ma anche per i casi di indegnità dell’adottante (articoli 306 e 307 del codice civile).
Pronunce della Corte Costituzionale sull’adozione del maggiorenne
La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sull’adozione del maggiorenne contribuendo a rimodellarne i profili e riflettendovi i cambiamenti intervenuti nel contesto sociale.
Con le sentenze n. 557/1988 e n. 245/2004, anzitutto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 codice civile nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone che avessero discendenti legittimi, minorenni o, se maggiorenni, consenzienti.
Inoltre, con la sentenza n. 5/2024, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consentiva al giudice di ridurre – nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli – l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29684/2024: un nuovo ruolo per l’adozione
All’interno del quadro sopra delineato è interessante soffermarsi sul caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione che trae origine dal rigetto della richiesta di adozione di un maggiorenne.
Questo il caso sottoposto all’attenzione dei giudici: un’anziana signora di novanta anni decide di adottare una persona maggiore di età a lei vicina. Si tratta del figlio cinquantenne di una persona conoscente, il quale, in virtù della amicizia di famiglia, si reca quasi tutti i giorni a trovare l’anziana signora, fungendo da riferimento sia col medico che con la badante. Come disciplinato dall’art 291 e ss codice civile il provvedimento di adozione, da cui discendono precisi diritti ed obblighi reciproci tra le parti, deve essere pronunciato dal Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Il tribunale di Asti, competente per territorio, nega il provvedimento di adozione sul presupposto che non ci siano una reale storia personale tra adottante e adottando bensì un mero legame di amicizia che non giustificherebbe le conseguenze sia economiche che giuridiche dell’adozione.
La Corte di Appello, in seconda istanza, conferma la sentenza di primo grado e ribadisce che il mero fine solidaristico e di amicizia non corrisponde alle finalità previste per l’istituto dell’adozione di maggiorenne, così come concepito nell’impianto codicistico.
La Corte di Cassazione, invece, ha cassato la sentenza riconoscendo la validità dell’adozione sottolineando che l’adozione di maggiorenni, oltre alla tradizionale funzione ereditaria, svolge anche un ruolo sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale e la sua funzione può essere anche quella di formalizzare legami affettivi e di solidarietà creatisi nel tempo, anche al di fuori di un contesto familiare tradizionale.
Pianificazione patrimoniale e legami affettivi: l’evoluzione dell’istituto
L’adozione del maggiorenne rappresenta una forma, pur semplice, di pianificazione patrimoniale che consente a coloro che non hanno discendenti legittimi o legittimati di valorizzare il legame affettivo e di cura consolidatosi nel tempo con persone estranee al nucleo familiare strettamente inteso.
L’adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell’ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni.
Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare
Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell’istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società.
Conclusioni: l’adozione del maggiorenne come strumento di solidarietà e pianificazione
Al pari di ogni altro strumento giuridico di pianificazione è necessaria un’analisi preliminare che coinvolga la situazione personale ed economica del soggetto che intende programmare la devoluzione del proprio patrimonio in ottica successoria al fine di individuare la soluzione giuridica che meglio soddisfa le singole esigenze.
(Articolo scritto in collaborazione con Giada Mazzola e Martina Moscardi, Studio Caldara e Associati)